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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17069/2023 del 14/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

Una società attiva nella commercializzazione di giocattoli aveva impugnato un avviso di accertamento suppletivo e di rettifica delle dichiarazioni di importazione definitive relative all'anno d'imposta 2013. L'Ufficio aveva rideterminato in aumento il valore di transazione in dogana, assumendo che in esso dovessero essere inclusi anche i corrispettivi dovuti per l'utilizzo e lo sfruttamento di diritti di licenza riferiti alle merci importate, costituite da astucci scolastici recanti l'effigie di un personaggio coperto da marchio registrato. La CTP aveva accolto il ricorso della società, mentre la CTR aveva riformato la decisione, ritenendo il caso sovrapponibile a un precedente di legittimità favorevole all'Ufficio. In cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di difetto assoluto di motivazione dell'atto impositivo; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione delle norme doganali e dello Statuto del contribuente per carenza di elementi idonei a giustificare l'inclusione delle royalties nel valore doganale; erronea applicazione dei criteri sulla 'condizione della vendita' ex art. 32 del codice doganale comunitario; omessa pronuncia sulle modalità di determinazione dei diritti doganali; omessa pronuncia e violazione delle norme IVA per asserita doppia imposizione; ulteriore violazione delle norme IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza d'appello fosse affetta da motivazione solo apparente perché si era limitata a richiamare un precedente senza spiegare in quale modo la concreta fattispecie fosse davvero corrispondente a quella decisa in quel precedente, soprattutto quanto ai presupposti per l'inclusione dei diritti di licenza nel valore di transazione e alla sussistenza della condizione della vendita. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per censurare omessa pronuncia del giudice di appello su questioni devolute; la Corte non esamina nel merito questi motivi perché assorbiti dall'accoglimento del quarto motivo.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sentenza è stata ritenuta nulla per motivazione apparente, poiché il giudice di merito ha richiamato un precedente senza esplicitare il percorso logico-fattuale seguito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. quale parametro della sufficienza e intellegibilità della motivazione.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Norma sulla motivazione delle sentenze tributarie invocata dal ricorrente per denunciare l'apparenza della motivazione.

  • art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato quale norma sul contenuto e sulla motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria.

  • art. 11, comma 5, d.lgs. 8 novembre 1990, n. 374

    Invocato per contestare la motivazione e l'istruttoria dell'atto doganale di rettifica.

  • art. 29 Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Richiamato in relazione ai criteri di determinazione del valore di transazione in dogana.

  • art. 32, comma 1, lett. c) Reg. (CEE) n. 2913/1992

    Norma centrale sulla inclusione dei diritti di licenza nel valore doganale quando il relativo pagamento costituisca condizione della vendita.

  • artt. 143, par. 1, 157, par. 2, 159, 160 e allegato 23 Reg. (CEE) n. 2454/1993

    Richiamati come disciplina applicativa dei criteri doganali per l'inclusione delle royalties nel valore di transazione.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Invocati per la corretta interpretazione dei contratti di licenza e di compravendita rilevanti ai fini doganali.

  • artt. 6, 7-ter, 17, 23 e 25 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamati nei motivi relativi alla dedotta doppia imposizione IVA, rimasti assorbiti.

Massime di principio

  • In materia doganale, l'inclusione dei diritti di licenza nel valore di transazione richiede una motivazione effettiva e specifica sulla concreta ricorrenza dei presupposti normativi, non essendo sufficiente il mero richiamo a precedenti giurisprudenziali.
  • La nozione di 'condizione della vendita' ai fini dell'art. 32, par. 1, lett. c) del codice doganale deve essere accertata in fatto con riferimento ai contratti e agli elementi concreti della singola operazione di importazione.
  • La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente esistente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non esplicita le ragioni della decisione sul caso concreto.
  • Se un motivo di ricorso viene accolto per vizio di motivazione decisivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti e la causa deve essere rinviata al giudice di merito per il nuovo esame.
  • In tema di impugnazione di atti doganali, il giudice deve confrontarsi con la documentazione contrattuale rilevante e non può fondare la decisione su un richiamo stereotipato a una pronuncia precedente senza verificare l'effettiva sovrapponibilità fattuale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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