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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29542/2021 del 22/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso per il pagamento della TIA del Comune di Tivoli per gli anni 2010 e 2011. La controversia riguardava la debenza della tariffa in relazione ad aree produttive nelle quali, secondo la contribuente, si formavano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili agli urbani, smaltiti a cura e spese del produttore. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione si denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, dell’art. 49 del D.Lgs. n. 22/1997 e dell’art. 174 del Trattato CE, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto dovuta almeno la quota fissa della TIA1, mentre la disciplina invocata imporrebbe di escludere dalla base imponibile anche tale quota per le superfici nelle quali non si producono rifiuti urbani o assimilati. La ricorrente richiamava inoltre la disciplina TARSU per sostenere che, nelle aree con specifiche caratteristiche e destinazione, non dovrebbero essere considerate imponibili le superfici ove si formano di regola rifiuti speciali.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha confermato l’orientamento secondo cui la TIA1 è composta da una quota fissa e da una quota variabile: la quota fissa copre i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività ed è dovuta per intero in base al mero possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti; la quota variabile, invece, è dovuta solo in presenza di effettiva produzione di rifiuti urbani o assimilati, con eventuale esclusione o riduzione per le superfici in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali smaltiti autonomamente. La Corte ha precisato che il richiamo all’art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 è pertinente, ma soltanto ai fini della quota variabile. Nel caso concreto, poiché la CTR aveva accertato che nelle aree interessate si producevano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e aveva ritenuto dovuta la sola quota fissa, la decisione impugnata è stata ritenuta corretta. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese di legittimità, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507/1993

    La disposizione è richiamabile anche in tema di TIA1, ma solo per escludere o ridurre la quota variabile con riferimento alle superfici ove si producono di regola rifiuti speciali o non si producono rifiuti; non consente di escludere la quota fissa.

  • art. 49 D.Lgs. n. 22/1997

    La TIA1 ha natura di tariffa composta da quota fissa e variabile; la quota variabile è riferita alla produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati e può essere ridotta se il produttore smaltisce in proprio i rifiuti assimilati.

  • art. 174 Trattato CE

    La sentenza lo menziona nel motivo di ricorso, ma non sviluppa un autonomo principio interpretativo su tale norma.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata come parametro del vizio di legittimità per violazione di legge.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di TIA1, la quota fissa è sempre dovuta per le superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, poiché destinata a coprire i costi essenziali del servizio nell’interesse della collettività.
  • La quota variabile della TIA1 presuppone invece la produzione effettiva di rifiuti urbani o assimilati; se il contribuente dimostra che in determinate aree si producono solo rifiuti speciali non assimilati, o che i rifiuti assimilati sono smaltiti autonomamente, tale quota non è dovuta o può essere ridotta.
  • Il richiamo alla disciplina TARSU sulla non computabilità delle superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali è applicabile alla TIA1 limitatamente alla componente variabile, non alla componente fissa.
  • L’onere di dimostrare l’esistenza e la delimitazione delle aree che producono rifiuti speciali o che non producono rifiuti grava sul contribuente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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