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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14387/2025 del 11/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo della società D.G. Car srl, delle quote sociali, di somme sui conti correnti intestati alla società e di 31 autovetture. I reati contestati erano associazione a delinquere finalizzata a truffe, plurime truffe e frode in commercio, nonché trasferimento fraudolento di valori: a suo carico si contesta di aver fittiziamente intestato la società a terzi. Le censure maggiori riguardavano: carenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora; omessa o meramente apparente motivazione del decreto di sequestro (specialmente in relazione al requisito del periculum in mora per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca); richiamo da parte del Tribunale a motivazioni del GIP senza autonoma valutazione del compendio probatorio; e violazione dell'art. 321 comma 3‑bis c.p.p. per non aver restituito il materiale sequestrato dopo l'annullamento della precedente convalida del sequestro probatorio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente. Il Tribunale ha ritenuto che, sebbene Alfonso sia indagato nel procedimento relativo al trasferimento fraudolento di valori, non risulti formalmente titolare (socio o rappresentante legale) della D.G. Car srl né avere relazione attuale con i beni sequestrati tale da giustificare un interesse alla restituzione. Il Tribunale ha inoltre richiamato la contestazione difensiva circa l'assenza di ruolo di amministratore di fatto, ma ha confermato l'inammissibilità. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 321 comma 3‑bis c.p.p.

    Richiamata dalla difesa: la norma disciplica l'operato del PM e la gestione del materiale sequestrato; il ricorrente ha contestato che, dopo l'annullamento della precedente convalida del sequestro probatorio, il PM dovesse restituire il materiale e non riavviare un sequestro mediante nuovo fascicolo. Il Tribunale, tuttavia, non ha accolto la censura sostanziale per inammissibilità del ricorso.

  • Giurisprudenza - Sez. 1, n. 15998 del 28/02/2014 (Pascale, Rv. 259601‑01)

    Richiamato il principio consolidato secondo cui l'indagato, in materia di sequestro preventivo, è legittimato a proporre impugnazione solo se soggetto ad un interesse concreto e attuale relativo alla cosa (titolarità o disponibilità), ossia se il gravame può produrre effetti immediati nella sua sfera giuridica. Il Tribunale ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Un indagato può impugnare un provvedimento di sequestro solo se dimostra un interesse concreto alla restituzione (titolarità o disponibilità effettiva dei beni): la mera qualità di indagato non basta.
  • Nel giudizio sul sequestro preventivo finalizzato alla confisca è necessario valutare sia il fumus commissi delicti sia il periculum in mora; la motivazione del provvedimento deve esplicitare perché sia necessario anticipare l'ablazione dei beni prima della definizione del processo.
  • L'annullamento di una convalida di sequestro probatorio non determina automaticamente l'impossibilità per la Procura di adottare nuovo provvedimento in presenza di nuovi elementi, ma la difesa che contesta ciò deve porre in evidenza la propria titolarità sui beni e produrre elementi per il diritto alla restituzione.
  • In sede di riesame il Tribunale deve compiere una valutazione autonoma del compendio probatorio; le censure che lamentano mera trasposizione o mancanza di motivazione devono esibire in concreto perché l'atto impugnato non giustifichi i presupposti del sequestro.
  • Chi propone ricorso senza avere legittimazione rischia non solo l'inammissibilità ma anche la condanna alle spese e somme a Cassa delle ammende; per evitare ciò la difesa dovrebbe dimostrare subito la relazione giuridica dell'impugnante con i beni sequestrati.

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