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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.

Giustizia amministrativa202510739

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (richiedente visto)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta del 10 settembre 2025 di ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha dato seguito alla richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio, convocando il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa azionata, convocando l’interessato per l’adempimento richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento dell’amministrazione nelle more del giudizio, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente quando il riscontro amministrativo sia intervenuto entro un termine ritenuto ragionevole.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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