Sentenza n. 28/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta del 10/9/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la formalizzazione dell'istanza di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente visto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana sulla richiesta del 10 settembre 2025 di ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione dell'istanza di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica di Islamabad ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione, nelle more del giudizio, ha dato seguito alla richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio, convocando il ricorrente per la formalizzazione dell'istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, con rimborso al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La causa è stata definita con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell'art. 60 c.p.a.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi della disposizione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio instaurato contro il silenzio dell’amministrazione, l’amministrazione adotta una condotta che soddisfa integralmente la pretesa azionata, convocando l’interessato per l’adempimento richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere determinata dall’adempimento dell’amministrazione nelle more del giudizio, le spese possono essere compensate; il contributo unificato può essere rimborsato al ricorrente quando il riscontro amministrativo sia intervenuto entro un termine ritenuto ragionevole.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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