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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03227/2025 del 08/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla revoca di un contributo agevolativo concesso ex lege 488/1992 a una società che aveva chiesto il risarcimento dei danni assumendo l’illegittimità della revoca. Secondo i fatti accertati dai giudici di merito, tra la documentazione necessaria per accedere al beneficio vi era una lettera di referenze bancaria attestante la capacità patrimoniale di un socio; tale lettera è risultata non provenire effettivamente dall’istituto indicato e, dopo verifiche, è stata disconosciuta dalla banca. Il Tribunale e poi la Corte d’Appello hanno ritenuto legittima la revoca del contributo, perché l’utilizzo di un documento falso o inattendibile incrinava il rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione e comunque integrava causa di revoca ai sensi dell’art. 75 d.P.R. 445/2000. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla verificazione/disconoscimento della scrittura privata e sulla querela di falso, sostenendo che il soggetto che avrebbe formato la lettera non era parte del giudizio e quindi non poteva validamente disconoscerla; 2) e 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per erronea valutazione delle prove, contestando la ritenuta falsità della lettera e affermando che la reale solidità patrimoniale del socio risultava da altri elementi; 4) violazione della normativa attuativa delle agevolazioni e dei doveri di verifica della banca e del Ministero, per non avere i giudici considerato l’istruttoria bancaria e l’asserita effettiva capacità patrimoniale del socio. Il Ministero e la banca hanno resistito chiedendo l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la lettera di referenze, provenendo da un terzo rispetto al giudizio, non fosse soggetta alla disciplina del disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c. come documento proveniente dalla parte contro cui era prodotta, ma dovesse essere valutata come elemento probatorio atipico, liberamente apprezzabile nel contesto complessivo. Ha inoltre affermato che le censure sulla valutazione delle prove miravano in realtà a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio, preclusa in cassazione. Ha considerato assorbente la ratio decidendi della sentenza di merito: l’utilizzo di una lettera di referenze falsa o comunque inattendibile era di per sé sufficiente a giustificare la revoca del contributo, sia per la lesione del rapporto fiduciario con la pubblica amministrazione sia per il disposto dell’art. 75 d.P.R. 445/2000. Le ulteriori argomentazioni sulla mancanza di spese rendicontate o sulla verifica della situazione patrimoniale del socio sono state ritenute superflue o assorbite. La società ricorrente è stata condannata alle spese in favore di banca e Ministero, con applicazione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • artt. 214 e ss. c.p.c.

    Il disconoscimento della scrittura privata opera solo per il documento scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto, non per un documento proveniente da terzi, che resta liberamente valutabile dal giudice.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non consentono al ricorrente di chiedere in cassazione una nuova valutazione del materiale istruttorio; il controllo di legittimità riguarda solo correttezza giuridica e logica della motivazione.

  • art. 215 c.p.c.

    L’onere del disconoscimento grava sul soggetto che appare autore della sottoscrizione, non su chi contesta l’opponibilità del documento altrui.

  • art. 2702 c.c.

    La disciplina sostanziale della scrittura privata non si applica al documento proveniente da un terzo estraneo alla lite, che ha valore meramente indiziario.

  • art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    La falsità o non veridicità della documentazione prodotta per ottenere un beneficio pubblico legittima la revoca dell’agevolazione.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso non possono tradursi in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso che mira solo a una diversa ricostruzione fattuale è inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il disconoscimento ex artt. 214 e ss. c.p.c. non è il meccanismo corretto per neutralizzare un documento proveniente da un terzo: in tal caso il documento è liberamente valutabile dal giudice e può essere ritenuto inattendibile anche senza querela di falso.
  • Quando il ricorso per cassazione mira sostanzialmente a ottenere una diversa lettura delle prove, esso è inammissibile, perché il sindacato di legittimità non consente un nuovo apprezzamento del merito.
  • In materia di benefici pubblici, la presentazione di documentazione falsa o non veritiera integra di per sé una ragione idonea a giustificare la revoca del contributo, anche a prescindere dalla prova di un concreto difetto dei requisiti sostanziali.
  • Se la decisione di merito è sorretta da una ratio assorbente, le ulteriori questioni dedotte contro argomenti aggiuntivi o ulteriori rationes non incidono sull’esito del giudizio di legittimità.
  • I documenti formati da soggetti terzi estranei al processo non sono assistiti dalla piena efficacia probatoria propria della scrittura privata tra le parti e devono essere scrutinati nel loro valore indiziario complessivo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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