Cassazione Penale, Sentenza n. 29050/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la sentenza di condanna per tentato furto (artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2 c.p.) per due ragioni principali: 1) carenza o contraddittorietà della motivazione nell'individuazione dell'imputato quale uno dei due autori del tentato furto, atteso che l'identificazione si fondava sulla descrizione della vittima (colore e marca dell'auto e taluni elementi alfanumerici della targa) e sul fatto che la vettura risultava intestata al ricorrente; 2) vizio per presunta illegittima integrazione investigativa disposta dal Tribunale (udienza 19/04/2019) volta ad accertare l'ambito di copertura della cella telefonica che aveva agganciato il cellulare in uso al ricorrente, con conseguente censura di inutilizzabilità degli elementi probatori derivanti dal cellulare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi, sostanzialmente sovrapponibili, inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale non fosse assente e che le doglianze tentassero di sostituire valutazioni di merito sulla ponderazione della prova, profilo non sindacabile in cassazione salvo i casi di mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Ha inoltre confermato la congruità della valutazione probatoria collegando l'individuazione della vettura intestata al ricorrente con l'aggancio della cella telefonica nella zona del reato. Sul secondo motivo ha rilevato carenza di specificità del motivo (non autosufficiente) e manifesta infondatezza: dal verbale dell'udienza emerge che il giudice non ha ordinato una nuova attività investigativa ma ha acquisito documentazione (la mappa di copertura) ex art. 507 c.p.p., potere legittimo per integrare il compendio probatorio utile alla decisione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale
artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n. 2
Norme sostanziali che individuano la fattispecie del tentato furto in concorso; la Corte ha ritenuto configurata la responsabilità per tentativo in concorso sulla base degli elementi probatori complessivamente valutati.
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limite alla motivazione richiesta nella motivazione della pronuncia di cassazione: la Corte indica che i motivi vanno enunciati nei limiti necessari per la decisione.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
art. 23 (conclusioni scritte)
Norma procedurale che disciplina la possibilità di depositare conclusioni scritte; la Procura generale ha depositato conclusioni nel senso dell'inammissibilità.
Codice di procedura penale
Attribuisce al giudice il potere di acquisire documenti e atti ritenuti utili per la decisione; la Corte ha ritenuto legittima e corretta l'acquisizione della mappa di copertura della cella telefonica, non configurando un'integrazione investigativa vietata.
Codice di procedura penale
Consente la condanna alla cassa delle ammende per ricorsi inviati in modo colposamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente a euro 3.000 per i profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Corte costituzionale
sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle ammende per ricorsi infondati e alla valutazione del profilo di colpa.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito un sindacato libero e complessivo sulle valutazioni di merito o sulla ponderazione della prova: sono consentite censure solo per carenza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su punti essenziali.
- Per far valere in cassazione la nullità o l'errore processuale occorre formulare il motivo con specificità e autosufficienza: motivi generici o che non riportano il contenuto decisivo degli atti sono inammissibili.
- L'acquisizione giudiziale di documenti (ex art. 507 c.p.p.) per completare il compendio probatorio è un potere legittimo del giudice e non va confusa con una 'nuova indagine' vietata; la sua utilizzazione non comporta automaticamente inutilizzabilità degli elementi acquisiti.
- L'identificazione dell'imputato può legittimamente fondarsi su elementi concatenati (descrizione della vittima, elementi di targa, intestazione del veicolo, dati di localizzazione del cellulare): la valutazione complessiva di tali elementi rientra nel sindacato di merito se non emerge manifesta illogicità.
- Ricorsi privi di concretezza e/o volti a rimettere in discussione valutazioni probatorie senza indicare profili giuridici specifici espongono il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni finanziarie (cassa delle ammende).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29016/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29017/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29018/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29019/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29021/2022 del 22/07/2022
- Sentenza penale · 22 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 29023/2022 del 22/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →