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Sentenza

Sentenza del 15/12/2021 n. 40141 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente impugnava le sanzioni amministrative irrogate dall'Agenzia delle Dogane per aver indicato un valore della merce importata dalla Cina (bolletta di importazione, anno 2011) ritenuto sottostimato. L'Agenzia lo aveva ritenuto solidalmente responsabile con l'importatore "Li YONGQIU" in qualità di spedizioniere agente in rappresentanza diretta, sulla base dell'accertamento operato tramite la banca dati MERCE/COGNOS che evidenziava uno scostamento non trascurabile tra il valore dichiarato e la media dei valori per merci similari. La CTR ha ritenuto che l'Amministrazione avesse assolto l'onere probatorio circa la conoscenza o la conoscibilità dell'inesattezza da parte dello spedizioniere e che quest'ultimo non avesse fornito prove concrete per dimostrare la scusabilità dell'errore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, dichiarando inammissibile la parte che evocava il Ministero dell'Economia e delle Finanze (soggetto non legittimato passivamente dopo il trasferimento di competenze alle Agenzie). Ha confermato il principio seguito dalla CTR: lo spedizioniere in rappresentanza diretta può essere ritenuto solidalmente responsabile se l'Amministrazione dimostra (anche con elementi presuntivi, ex art. 2729 c.c.) di aver fornito dati/documenti errati o di essere stato nella condizione di conoscere o dover conoscere l'irregolarità (in questo caso provato dallo scarto emerso con MERCE/COGNOS). Il ricorrente non ha fornito elementi concreti idonei a scusare l'errore; condanna alle spese di giudizio (Euro 500,00 oltre spese prenotate a debito) e rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario)

    art. 5, art. 16, art. 201, art. 202, art. 203, art. 244, art. 245

    Art. 201 CDC: il rappresentante diretto è responsabile solo se ha fornito i dati/documenti necessari alla dichiarazione ed era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'erroneità. Art.5(4): in mancanza di prova di potere di rappresentanza si presume che si agisca per conto proprio (rappresentanza indiretta). Art.244-245: i diritti della difesa/contraddittorio nel diritto UE vengono garantiti tramite regole nazionali purché non ne precludano l'efficacia.

  • Legge n. 213/2000

    Introduce la responsabilità solidale dello spedizioniere (rappresentante diretto) per la veridicità, completezza e idoneità dei dati/documenti, ma solo se era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità; impone all'Amministrazione l'onere di provare tale conoscenza (anche con presunzioni) e allo spedizioniere l'onere di prova contraria sulla diligenza adottata.

  • D.Lgs. n. 300/1999

    Ha trasferito ai sensi indicati le competenze e i rapporti dal Ministero alle Agenzie; dopo tale trasferimento l'unico soggetto passivamente legittimato per le controversie in materia doganale è l'Agenzia delle Dogane, non il MEF.

  • D.Lgs. n. 374/1990

    Regolava il procedimento amministrativo/contraddittorio in caso di rettifica d'ufficio; la Corte osserva che, pur pendendo modifiche legislative successive, il principio del contraddittorio è comunque tutelato e la sua violazione incide solo se ha determinato un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

  • D.Lgs. n. 472/1997

    Citato dal ricorrente come norma sul dolo/colpa, ma la Corte la ritiene inconferente rispetto alla specifica disciplina doganale applicabile al rappresentante diretto nel caso di specie.

  • Codice Doganale Comunitario (ulteriori articoli nazionali richiamati)

    artt. 38, 40, 202, 203, 204, 205 CDC

    Art.38-40: individuano le fasi procedurali per l'immissione in libera pratica e le modalità di dichiarazione (personale, rappresentanza diretta/indiretta). Artt.202-203: prevedono responsabilità in caso di introduzione irregolare o sottrazione al controllo doganale, attivando obbligazioni doganali indipendenti dalla validità della dichiarazione.

  • Reg. (CE) n. 450/2008 (modifiche al CDC)

    aggiornamenti procedure (richiamato nell'impugnazione)

    Aggiornamento formale del CDC; la Corte richiama che la disciplina procedurale comunitaria va interpretata alla luce dei diritti della difesa e delle garanzie nazionali di attuazione.

Massime di principio

  • Lo spedizioniere che opera in rappresentanza diretta non è automaticamente solidalmente responsabile per inesattezze della dichiarazione: la responsabilità sorge se e nella misura in cui abbia fornito dati o documenti errati o fosse consapevole o ragionevolmente avrebbe dovuto essere consapevole dell'erroneità.
  • L'Amministrazione può provare la conoscenza o la conoscibilità dell'errore anche tramite presunzioni fondate su elementi oggettivi (es. banca dati MERCE/COGNOS che evidenzia scostamenti non trascurabili del valore).
  • Una volta fornita dall'Amministrazione una prova presuntiva della partecipazione o della conoscenza dello spedizioniere, grava su quest'ultimo l'onere di dimostrare di avere adottato la massima diligenza professionale e circostanziale per escludere la responsabilità.
  • Il mancato previo contraddittorio amministrativo non determina automaticamente l'annullamento dell'atto doganale: rileva solo se la violazione ha arrecato un concreto pregiudizio al diritto di difesa e avrebbe potuto determinare un esito diverso.
  • Nei ricorsi va esperita l'azione nei confronti del soggetto legittimato (Agenzia delle Dogane) e non del Ministero quando le competenze sono state trasferite per norma; eccezioni procedurali possono rendere inammissibile l'invocazione di soggetti estranei al giudizio di merito.
  • In contestazioni basate su accertamenti "a tavolino" (verifiche tramite banche dati), l'amministrazione può avvalersi di elementi informatici e statistici per fondare la rettifica; il contribuente deve controprodurre elementi concreti (documenti, fatture giustificative, prove di diligenza) per contrastare la presunzione.

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