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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32086/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP di Torre Annunziata che aveva rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna proposta dal Pubblico ministero per il reato di furto di gas metano mediante manomissione di due contatori. Il GIP aveva motivato il rigetto rilevando l'assenza della contestazione dell'aggravante della destinazione a pubblico servizio del bene sottratto e la carenza della querela. Il Procuratore ha dedotto abnormità strutturale e funzionale del provvedimento, sostenendo che il GIP avrebbe dovuto o pronunciare sentenza ex art. 129 c.p.p. o emettere il decreto penale, e che il rigetto avrebbe creato uno stallo procedimentale che impedirebbe al PM di impugnare il merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non sussista abnormità: il rigetto della richiesta di decreto penale rientra nei poteri del GIP (ampio sindacato di merito ex art. 459 c.p.p.) e non provoca una stasi irrimediabile del procedimento, posto che il Pubblico ministero può ridare impulso all'azione penale, reiterare la richiesta o modificare l'imputazione e procedere con le forme ordinarie. La giurisprudenza di legittimità (Sez. U. Toni, Ksouri e altre) delimita strettamente la nozione di abnormità, escludendo che qualsiasi atto contestabile per illegittimità possa essere ricondotto a tale categoria se non comporta esercizio di un potere non attribuito o stasi insuperabile del processo.

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferita come possibile rimedio alternativo che il GIP avrebbe potuto adottare (pronunciare sentenza), ma la mancata pronuncia non configura di per sè abnormità quando il PM può comunque riprendere l'azione.

  • art. 459 cod. proc. pen.

    art. 459, comma 3, cod. proc. pen.

    Attribuisce al GIP un ampio potere di sindacato sulla richiesta di decreto penale; la giurisprudenza riconosce che il rigetto rientra in tale ambito e non è automaticamente abnorme.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato nella distinzione tra vizi tassativi di impugnazione e l'area dell'abnormità; l'abnormità non sostituisce gli schemi di impugnazione previsti dalla norma.

  • art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    art. 568, comma 1, cod. proc. pen.

    Evidenziato nel ragionamento sul regime tassativo di impugnazione, per dire che non si può usare la categoria dell'abnormità per aggirare le regole di impugnazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (prorogata e richiamata nella motivazione)

    Norme procedurali richiamate per la disciplina della trattazione del ricorso senza intervento delle parti; rilevanti a fini processuali sull'ammissione e trattazione del ricorso.

  • Sez. U. sent. n. 25957 del 26/03/2009 (Toni)

    Definisce la nozione unitaria di 'abnormità' (strutturale e funzionale) come esercizio di potere fuori dal modello legale o determinante una stasi irrimediabile; principio decisivo per escludere la ricorribilità per cassazione in molti casi.

  • Sez. U. n. 20569 del 18/01/2018 (Ksouri)

    Ulteriore precisazione sui limiti dell'abnormità distinguendola dalle nullità o da atti eliminabili con successiva corretta determinazione giudiziale; stabilisce che non ogni vizio processuale costituisce abnormità.

  • Giurisprudenza di merito richiamata (Marcosano, Fossemò, Juma, Seke)

    Sez. 2, n. 38120/2021 (Marcosano); Sez. 2, n. 28288/2021 (Fossemò); Sez. 2, n. 7582/2020 (Juma); Sez. 5, n. 14041/2022 (Seke)

    Orientamenti che confermano: a) il rigetto della richiesta di decreto non impedisce al PM di esercitare l'azione penale; b) il GIP può rigettare per insussistenza di elementi senza pronunciarsi ai sensi dell'art. 129; c) è abnorme solo il rigetto fondato unicamente su motivi di 'opportunità' che esorbino dai poteri del GIP.

Massime di principio

  • Il rigetto da parte del GIP di una richiesta di decreto penale di condanna rientra nei poteri giudiziali e non costituisce automaticamente abnormità: il PM può riprendere l'azione penale o reiterare la richiesta
  • La categoria di 'abnormità' è strettamente delimitata: sussiste solo se il giudice esercita un potere non attribuitogli o determina una stasi procedimentale irrimediabile
  • La mancata pronuncia di una sentenza ex art. 129 c.p.p. non è di per sé motivo sufficiente per cassazione se il processo può comunque proseguire con iniziativa del PM
  • Per contestare validamente un provvedimento per abnormità occorre dimostrare l'avulsione totale dal modello procedurale o l'imposizione di adempimenti che rendano nullo e irreversibile il procedimento
  • Le violazioni processuali che comportano nullità o errori di applicazione normativa vanno trattate con i rimedi processuali ordinari e non possono essere trasformate automaticamente in ricorso per abnormità in Cassazione

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