Sentenza del 23/01/2018 n. 344 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Agevolazioni prima casa - Coppia coniugi acquirenti - Acquisto prima casa - Luogo svolgimento lavoro - Comune trasferimento residenza - Accertata coincidenza - Termine diciotto mesi - Mancato rispetto - Sussiste - Lieve ritardo - Due giorni - Non rileva - Revoca agevolazioni prima casa - Esclusione - Maggiori imposte registro, ipo-catastali - Illegittimità pretesa - Consegue
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il mancato trasferimento della residenza anagrafica nel Comune dell'immobile entro il termine di diciotto mesi previsto per usufruire delle agevolazioni prima casa. I coniugi avevano trasferito la residenza con un ritardo di soli due giorni, ma già svolgevano la propria attività lavorativa nel Comune in cui era situato l'immobile. L'Amministrazione aveva ritenuto vincolante la dichiarazione resa nell'atto di compravendita circa il trasferimento della residenza, senza considerare il requisito alternativo dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune.
La decisione
La revoca delle agevolazioni e la richiesta delle maggiori imposte sono state ritenute illegittime. Il lieve ritardo di due giorni nel trasferimento della residenza non è risultato decisivo, poiché i contribuenti possedevano comunque il requisito dello svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune dell'immobile. La dichiarazione di voler trasferire la residenza non è stata interpretata come rinuncia al requisito alternativo fondato sull'attività lavorativa.
Norme richiamate
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Allegato A, Tariffa, parte prima, nota II-bis
La disciplina delle agevolazioni prima casa prevede, tra i requisiti, il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi oppure, in alternativa, lo svolgimento nello stesso Comune della propria attività lavorativa. Il possesso di quest'ultimo requisito impedisce la revoca del beneficio anche se il trasferimento anagrafico è tardivo.
Legge 28 dicembre 1995, n. 549
Richiamata quale fonte normativa collegata alla disciplina delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa.
Massime di principio
- Il requisito della residenza entro diciotto mesi non opera necessariamente in modo esclusivo: il beneficio può essere conservato quando il contribuente dimostri di svolgere la propria attività lavorativa nel Comune in cui si trova l'immobile.
- La dichiarazione inserita nel rogito con cui l'acquirente si impegna a trasferire la residenza non implica, di regola, la rinuncia agli altri requisiti alternativi previsti dalla legge.
- Un ritardo minimo nel trasferimento della residenza non comporta automaticamente la perdita dell'agevolazione se, al momento dell'acquisto o comunque secondo la disciplina applicabile, sussiste un diverso requisito legale idoneo a giustificare il beneficio.
- In caso di contestazione, è essenziale documentare concretamente lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune dell'immobile e verificare la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
- La decisione non significa che ogni ritardo sia irrilevante: in assenza di un requisito alternativo, il mancato trasferimento della residenza entro il termine può determinare la revoca delle agevolazioni.
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