Sentenza n. 796/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento - della deliberazione n. 610 del 29.6.2023, pubblicata in data 3.7.2023, avente ad oggetto “Avviso pubblico per la realizzazione di progetti sperimentali per l’inclusione delle persone sorde e con ipoacusia svolti da enti del terzo settore, maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie interessate”; - di qualunque atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione regionale di approvazione dell'avviso pubblico per il finanziamento di progetti sperimentali a favore delle persone sorde e con ipoacusia, limitato ai soggetti pubblici e agli enti del Terzo settore
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, società a responsabilità limitata estranea al Terzo settore, ha impugnato esclusivamente la deliberazione regionale che approvava l'avviso pubblico per l'assegnazione delle risorse del Fondo per l'inclusione delle persone sorde, sostenendo che il DPCM presupposto consentisse la partecipazione anche ad altri soggetti privati e che fosse illegittima la limitazione ai soggetti pubblici e agli enti del Terzo settore. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del DPCM, illogicità e difetto di motivazione. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost., degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, dell'art. 3 TUE, dei principi di concorrenza, imparzialità, trasparenza, efficacia, economicità e par condicio, nonché disparità di trattamento e contraddittorietà. Con il terzo motivo ha denunciato difetto di motivazione, arbitrarietà, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza e contraddittorietà, sostenendo che l'avviso avrebbe illegittimamente escluso operatori privati in grado di offrire servizi qualificati. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito l'inammissibilità per mancata impugnazione del DPCM del 14 febbraio 2023, ritenuto immediatamente lesivo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse. Ha ritenuto che il DPCM del 14 febbraio 2023 avesse già stabilito, in modo immediatamente lesivo, che i progetti finanziabili potessero essere individuati tra soggetti pubblici e enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie. La deliberazione regionale costituiva quindi atto meramente attuativo, privo di autonoma lesività quanto alla platea dei partecipanti. La ricorrente, non appartenendo al Terzo settore, avrebbe dovuto impugnare tempestivamente il DPCM e non poteva limitarsi a contestare l'avviso regionale. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché fondato sull'erronea premessa che il DPCM non limitasse la partecipazione. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per la medesima ragione. Il Collegio ha comunque rilevato, richiamando e condividendo la sentenza del Consiglio di Stato n. 1757/2026, che la limitazione soggettiva prevista dal DPCM è razionale, costituzionalmente legittima e conforme ai principi generali della legge n. 241/1990, in considerazione della natura dei progetti, degli interessi coinvolti e dell'esperienza pregressa. Le note amministrative successive invocate dalla ricorrente non sono state ritenute idonee a modificare o interpretare autenticamente il DPCM. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda e dell'iter processuale.
Norme richiamate
art. 1, comma 456, l. 145/2018
istituzione del fondo per l'inclusione delle persone sorde
La norma costituisce la base legislativa del fondo destinato agli interventi per l'inclusione delle persone sorde.
art. 1, comma 458, l. 145/2018
l'elaborazione dei criteri e delle modalità di assegnazione di tali risorse sono state affidate ad un Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Attribuisce al DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse.
art. 2, comma 2, DPCM 14 febbraio 2023
ripartire tale fondo alle Regioni “per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati …” in materia di attività a favore delle persone sorde
Disciplina la destinazione delle risorse alle Regioni per interventi e progetti aggiuntivi a favore delle persone sorde.
art. 2, comma 4, DPCM 14 febbraio 2023
Le Regioni e le province autonome individuano i progetti da finanziare, anche in forma consortile, tra loro e con gli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi delle categorie beneficiarie …
È stato interpretato come disposizione immediatamente lesiva e vincolante, che limita i soggetti ammessi ai progetti finanziabili ai soggetti pubblici e agli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi.
art. 109, comma 2, c.p.a.
Richiamato nell'ambito della vicenda processuale relativa all'intervento dell'ente del Terzo settore controinteressato.
art. 105, comma 1, c.p.a.
Ha consentito al Consiglio di Stato di annullare la precedente sentenza del TAR e rinviare la causa al primo giudice per la mancata evocazione del controinteressato sopravvenuto.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Richiamato per il rinvio alla motivazione della sentenza del Consiglio di Stato condivisa dal Collegio.
artt. 1 e 3 l. 241/1990
I principi generali di imparzialità, trasparenza, efficacia ed economicità sono stati ritenuti non violati dalla limitazione soggettiva prevista dal DPCM.
art. 3 Cost.
La censura di violazione del principio di uguaglianza è stata ritenuta inammissibile per mancata impugnazione dell'atto immediatamente lesivo e, comunque, infondata alla luce della razionalità della limitazione.
art. 97 Cost.
La riserva di partecipazione ai soggetti pubblici e agli enti del Terzo settore è stata ritenuta compatibile con i principi di imparzialità e buon andamento.
art. 41 Cost.
La limitazione dell'accesso ai finanziamenti è stata ritenuta compatibile con la disciplina pubblicistica del fondo e con la finalità di inclusione perseguita.
art. 3 TUE
Il richiamo ai principi di concorrenza dell'ordinamento dell'Unione non ha consentito di superare la preclusione processuale derivante dalla mancata impugnazione del DPCM.
Massime di principio
- Quando un atto presupposto stabilisce direttamente i requisiti soggettivi di accesso a una procedura di finanziamento e tali requisiti escludono immediatamente un operatore, l'atto presupposto è immediatamente lesivo e deve essere impugnato tempestivamente; è inammissibile il ricorso rivolto esclusivamente contro il successivo atto attuativo che si limiti a recepire quella preclusione.
- Un avviso regionale attuativo di un DPCM non è autonomamente lesivo, quanto alla platea dei partecipanti, se riproduce fedelmente una limitazione soggettiva già stabilita dall'atto statale presupposto e l'amministrazione regionale non dispone di margini per discostarsene.
- La previsione che riservi il finanziamento di progetti per l'inclusione delle persone sorde a soggetti pubblici e agli enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi può essere ritenuta razionale e conforme ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza ed economicità quando sia giustificata dalla natura degli interventi, dagli interessi coinvolti e dall'efficacia di analoghe esperienze pregresse.
- Una nota amministrativa successiva non costituisce interpretazione autentica di un DPCM se proviene da un organo diverso da quelli che hanno adottato l'atto interpretato e, comunque, non può ampliare la platea dei beneficiari oltre i limiti stabiliti dall'atto presupposto.
- L'impugnazione del solo atto attuativo non consente di contestare, in via derivata o indiretta, la legittimità della clausola immediatamente lesiva contenuta nell'atto presupposto non impugnato.
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