Cassazione Penale, Sentenza n. 6386/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma, in appello, della condanna per il reato di cui all'art. 489 c.p. (uso di un documento risultato falso): gli agenti lo avevano trovato alla guida di un autocarro mentre esibiva un permesso di guida internazionale rilasciato dal Marocco, risultato contraffatto. Due i motivi di ricorso: 1) vizio di applicazione degli artt. 135 e 136 D.Lgs. n. 285/1992 e delle norme sul falso, sostenendo che si trattava di "falso innocuo" inidoneo a ledere la tutela perché il documento non era valido in Italia né ai fini della guida né ai fini identificativi; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per lieve entità (art. 131-bis c.p.)
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U. n. 12064/2022, Daoudy Hassan) secondo cui la contraffazione non grossolana di una patente rilasciata da Stato extra-UE/SEE integra il reato (artt. 477 e 482 c.p.) anche quando il documento non soddisfa i requisiti di validità per la circolazione ai sensi degli artt. 135 e 136 del Codice della Strada. Ha escluso la "grossolanità" della contraffazione nel caso concreto (alterazione concentrata sulla data di scadenza, visibile solo a personale addestrato), applicando il criterio secondo cui il falso è non punibile solo se riconoscibile "ictu oculi" da persona ordinaria. Ha altresì ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis, poiché la sentenza impugnata ha motivato adeguatamente l'esclusione della lieve entità richiamando la natura duplice della patente (valore identificativo e idoneità alla guida), la circostanza che il ricorrente era alla guida e le alterazioni indicative di inclinazione a delinquere. Per legge è stata disposta la condanna alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.)
Norme richiamate
art. 489 cod. pen.
Norma applicata per la qualificazione del fatto come uso di documento falso: la Corte ha confermato la condanna per l'uso del permesso di guida contraffatto
artt. 477 e 482 cod. pen.
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha ritenuto che la contraffazione non grossolana di una patente straniera extra-UE integra i reati di falsità anche se il documento è formalmente privo di efficacia ai fini della guida in Italia
D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada), artt. 135 e 136
Tali disposizioni sulla validità della patente per la circolazione non escludono automaticamente la punibilità del falso: l'assenza di validità per guidare in Italia non rende il documento "innocuo" ai fini penali
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per lieve entità è stata negata: la Corte d'appello ha ritenuto la vicenda non di tenue offensività, per la natura della patente, il fatto che il ricorrente era alla guida e le alterazioni sul documento
art. 49 comma 2 cod. pen.
Richiamato come criterio per valutare l'inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico: l'esame deve riguardare il significato e il valore dell'atto e l'idoneità offensiva osservata ex ante, non il risultato concreto
Sez. U. n. 12064 del 24/11/2022 (Daoudy Hassan), Rv. 284210
Sez. U n. 12064 del 24/11/2022 Ud. (dep. 22/03/2023), ED DAOUDY HASSAN, Rv. 284210
Precedente vincolante richiamato: stabilisce che la contraffazione non grossolana di patenti estere extra-UE integra il reato di falso anche senza i requisiti di validità stradale
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle Ammende a seguito di ricorso inammissibile per profili di colpa
artt. 81 e 648 cod. pen.
Richiamati nell'imputazione (sub B): il Tribunale aveva assolto il ricorrente da tale capo per difetto della condizione di cui all'art. 10 cod. pen.; la Cassazione li cita come parti del procedimento ma la decisione d'appello confermata riguarda il capo A (art. 489)
art. 10 cod. pen.
Richiamata in relazione all'assoluzione dal delitto sub B: mancavano le condizioni richieste per l'applicazione di quella specifica fattispecie
Massime di principio
- L'uso di una patente o permesso di guida estero contraffatto può integrare il reato di falso anche se il documento non è valido per circolare in Italia (artt. 477/482 c.p.), specialmente per documenti rilasciati da Stati extra-UE/SEE
- La nozione di "falso innocuo" o di inidoneità dell'azione a ledere il bene giuridico è molto restrittiva: occorre che la contraffazione sia grossolana e riconoscibile "ictu oculi" da una persona media; altrimenti il reato resta integrato e punibile
- Per ottenere il beneficio di cui all'art. 131-bis (lieve entità) è necessario che il giudice valuti la tenuità complessiva dell'offesa; fattori come l'essere trovato alla guida con un documento alterato e la natura della patente (valore identificativo e abilitativo) pesano contro il riconoscimento della lieve entità
- Le sentenze che applicano sistematicamente il principio delle Sezioni Unite in materia di patenti estere contraffatte sono difficilmente superabili in sede di legittimità se la motivazione del giudice di merito risulta coerente e priva di vizi logico-giuridici
- Chi propone ricorso con argomentazioni manifestamente infondate rischia non solo il rigetto inammissibile ma anche la condanna alle spese e una sanzione alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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