Sentenza n. 86/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione seconda), n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di un edificio residenziale e di locali accessori ritenuti realizzati in assenza di titolo abilitativo edilizio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari avevano impugnato l’ordinanza di demolizione sostenendo che l’immobile, o almeno un fabbricato rurale preesistente, fosse stato realizzato anteriormente all’introduzione dell’obbligo generalizzato di titolo edilizio nel 1967, richiamando un atto notarile del 1973, la relativa trascrizione, risultanze aerofotogrammetriche e gli atti di un giudizio civile. Deducevano inoltre che il carattere abusivo dell’opera non fosse stato provato, che il Comune non avesse adeguatamente considerato gli elementi disponibili e che fosse stato leso il legittimo affidamento per il lungo tempo trascorso dall’edificazione. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo non provata la realizzazione del fabbricato, nella consistenza attuale, anteriormente alla legge n. 765/1967. In appello i privati contestavano tale valutazione, l’utilizzabilità del rilievo aerofotogrammetrico del 1965, la mancata considerazione degli ulteriori elementi documentali, l’omessa interlocuzione procedimentale e il mancato svolgimento di un’istruttoria giudiziale. A seguito della verificazione disposta dal CGARS è emerso che il rilievo del 1965 non consentiva né di confermare né di escludere la presenza del fabbricato, mentre gli atti notarili successivi rendevano verosimile la preesistenza di un fabbricato rurale, pur senza fornire certezza sulla sua esistenza al 1° settembre 1967. Il verificatore ha inoltre rilevato un successivo aumento della superficie coperta, non precisamente ricostruibile sulla base della documentazione disponibile.
La decisione
Il CGARS ha accolto l’appello e, riformando la sentenza del TAR, ha accolto il ricorso di primo grado e annullato l’ordinanza di demolizione, facendo salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti comunali all’esito di una rinnovata istruttoria. Il Collegio ha ritenuto che, in linea generale, spetti al privato provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’immobile abusivo, secondo il principio di vicinanza della prova. Tuttavia, tale onere deve essere temperato secondo ragionevolezza quando il privato produca elementi concreti e rilevanti sull’epoca dell’edificazione e l’amministrazione non li esamini adeguatamente oppure permangano obiettive incertezze. In tali casi può operare la prova per presunzioni e l’onere della prova contraria si trasferisce sull’amministrazione. Nel caso concreto, la verificazione ha accertato l’assoluta inidoneità del rilievo aerofotogrammetrico del 1965 a stabilire l’esistenza dell’immobile, mentre gli atti notarili successivi offrivano elementi quantomeno verosimili di una preesistenza. Tali circostanze, unite allo sforzo probatorio dei privati e all’assenza di elementi certi forniti dal Comune, imponevano all’amministrazione di svolgere ulteriori approfondimenti prima di adottare la misura ripristinatoria. L’ordinanza è stata quindi annullata per difetto di istruttoria, con assorbimento delle ulteriori doglianze. Le spese della verificazione sono state poste a carico delle parti in egual misura; le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
legge n. 765/1967
eventuale obbligo di conseguimento del titolo abilitativo edilizio introdotto nel 1967
La questione della preesistenza dell’immobile rispetto all’entrata in vigore della legge è decisiva per stabilire se l’opera fosse soggetta all’obbligo di titolo edilizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In materia di repressione degli abusi edilizi, il privato che deduca la preesistenza dell’opera rispetto all’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio deve ordinariamente provare la data di realizzazione e la consistenza originaria del manufatto, in applicazione del principio di vicinanza della prova.
- L’onere probatorio del privato deve essere temperato secondo ragionevolezza quando egli produca elementi concreti e rilevanti sull’epoca dell’edificazione, quali aerofotogrammetrie, atti pubblici, dichiarazioni o certificazioni, e permangano incertezze obiettive sulla data di realizzazione.
- Quando il privato abbia fornito concreti elementi di fatto sull’epoca dell’abuso, l’amministrazione è tenuta a esaminarli e a svolgere un’adeguata istruttoria; la mera incertezza degli elementi disponibili non consente di fondare l’ordine di demolizione senza ulteriori accertamenti.
- In presenza di un quadro probatorio complesso o lacunoso, la data di ultimazione dell’opera può essere ricostruita anche mediante presunzioni, sulla base di una valutazione complessiva di dati documentali, fotografici e certificativi, nonché di fatti notori e massime di comune esperienza.
- L’ordine di demolizione deve essere annullato quando l’amministrazione, pur disponendo di elementi che rendano incerta la natura abusiva o l’epoca di edificazione dell’immobile, ometta di approfondire tali circostanze prima dell’adozione della misura ripristinatoria; resta salva la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti dopo una rinnovata istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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