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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20892/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GUP del 19/06/2020 che, nell'ambito di un patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per plurimi reati (truffa, appropriazione indebita, autoriciclaggio, intestazione fittizia) e aveva disposto la confisca dei beni sottoposti a sequestro. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 321 c.1, c.2 e c.2-bis c.p.p., all'art. 12-quinques comma 1 D.L. 356/1992 (confluito nell'art. 512-bis c.p.) per (a suo dire) omessa o meramente apparente motivazione della misura di confisca.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione ampia e logica sulla confisca, richiamando e incorporando il provvedimento di sequestro del GIP (13/01/2020) e la decisione del Tribunale del riesame (13/02/2020) che avevano dettagliato gli elementi di fittizietà delle intestazioni a terzi e la piena disponibilità dei beni da parte del Lolaico, elementi rafforzati dalle ammissioni rese dall'imputato in interrogatorio. Inoltre la difesa non aveva contestato la richiesta di confisca all'udienza, e il ricorso risultava privo di specificità e degli elementi richiesti dall'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma sul patteggiamento: la sentenza è stata pronunciata nel quadro dell'accordo sulla pena tra parti e il giudice ha recepito l'accordo, applicando la pena concordata e le misure accessorie.

  • art. 240-bis c.p.p.

    Norma richiamata per disporre la confisca dei beni oggetto di sequestro ex art. 648-quater c.p.: la Corte ha autorizzato la confisca fino all'importo individuato quale provento degli specifici reati (autoriciclaggio).

  • art. 240 c.p.

    Norma generale sulla confisca: utilizzata per disporre la confisca dei beni oggetto del sequestro preventivo ex art. 321 c.1 c.p.p. come prodotto/profitto/prezzo dei reati di truffa e appropriazione indebita.

  • art. 648-quater c.p.

    Norma che disciplina il sequestro per reati di riciclaggio/autoriciclaggio: richiamata in combinato disposto con le norme sul sequestro e la confisca per identificare beni trasferiti/occultati e da confiscare fino all'importo indicato.

  • art. 648-ter c.p.

    Norma relativa ai reati di ricettazione/impiego di proventi illeciti e alla responsabilità patrimoniale: richiamata per sostenere l'elemento della fittizia intestazione a terzi e la reale disponibilità dei beni da parte dell'imputato.

  • art. 321 c.p.p. (comma 1 e comma 2)

    Comma 1: sequestro preventivo diretto sui beni come prodotto/profitto del reato; comma 2: sequestro per equivalente. La sentenza ha confermato i limiti e gli importi stabiliti dal Tribunale del riesame (sequestro diretto fino a €515.698,50 e sequestro per equivalente fino a €261.755,00).

  • art. 12-quinques comma 1 D.L. 356/1992 (confluito nell'art. 512-bis c.p.)

    Norma citata dal ricorrente in relazione alla confisca; tuttavia la Corte non ha ritenuto che la richiamata norma giustificasse una carenza motivazionale della decisione impugnata, non essendo stata dimostrata l'omissione o l'apparenza della motivazione.

  • art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c)

    Regola i requisiti formali del ricorso per cassazione (necessità di specificità delle censure). La Corte ha ritenuto il ricorso generico e privo degli elementi richiesti, dichiarandolo inammissibile.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che disciplina la condanna alle spese processuali e alle somme in favore della Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per irrogare la sanzione di €3.000.

Massime di principio

  • La confisca può essere disposta anche quando i beni risultano formalmente intestati a terzi, se gli elementi probatori (es. sequestro del GIP, decisione del riesame, ammissioni dell'imputato) dimostrano la reale disponibilità dell'imputato e la fittizietà delle intestazioni.
  • L'incorporazione e il richiamo a precedenti provvedimenti (GIP, Tribunale del riesame) nella motivazione della sentenza di patteggiamento sono idonei a fornire una motivazione esaustiva sulla confisca, purché quei provvedimenti contengano analisi argomentate.
  • La mancata contestazione in udienza da parte della difesa può indebolire successivi rilievi sulla motivazione o sulla misura, poiché il giudice rileva l'assenza di critiche specifiche al momento decisionale.
  • In sede di Cassazione i motivi devono essere formulati con specificità e con l'indicazione chiara degli elementi di fatto e di diritto contestati; censure generiche o vaghe portano all'inammissibilità ex art. 581 c.p.p.
  • Le misure di sequestro diretto e per equivalente (art. 321 c.p.p. e art. 648-quater c.p.) permettono di quantificare e circoscrivere la confisca ai corrispondenti importi individuati come prodotto/profitto/prezzo del reato.
  • Quando si impugna una decisione che richiama altri provvedimenti, è necessario contestare specificamente le argomentazioni contenute in quei provvedimenti e non limitarsi ad obiezioni formali sulla partecipazione alle fasi precedenti.

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