Ordinanza n. 293/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della nota prot. n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2025, emessa dalla Divisione Gestione Carriere Studenti dell'Università resistente, e firmata dal Dirigente, con la quale è stata rigettata l'istanza, ex art. 9 r.d. 1269/1938, presentata dalla ricorrente in data 24 luglio 2025, volta ad ottenere il trasferimento per gravi motivi di salute; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ivi compresi, per quanto di ragione e nei limiti di interesse, anche quelli allo stato non conosciuti; e per l'adozione delle misure cautelari, volte ad ordinare all'Università degli Studi della Campania di riesaminare l'istanza di trasferimento, ai sensi dell'art. 9 del R. D. n. 1269/1938, delibando funditus la situazione di salute della ricorrente ed accertando se sussistono o meno i gravi motivi legittimanti un trasferimento in entrata, anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale e/o previo rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE alla CGUE, degli artt. 3, comma 1, lett. a) e 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, dell'Allegato 3 (punti 9 -12) del D.M. n. 472/2024 nonché dell'Allegato 1 (punti 14-19) del D.M. n. 454/2025, nella parte in cui non prevedono – neppure in via residuale o derogatoria – la possibilità di trasferimento straordinario e soprannumerario per gravi motivi, in favore di studenti che si trovino in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di trasferimento universitario per gravi motivi di salute
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa universitaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota della Divisione Gestione Carriere Studenti dell’Università, con cui è stata rigettata l’istanza di trasferimento presentata ai sensi dell’art. 9 r.d. 1269/1938. Ha chiesto, in via cautelare, il riesame dell’istanza mediante una valutazione approfondita della propria situazione di salute e dell’eventuale sussistenza dei gravi motivi legittimanti il trasferimento in entrata. Ha inoltre prospettato l’illegittimità costituzionale e il possibile rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea delle disposizioni che disciplinano l’accesso programmato e la mobilità degli studenti, nella parte in cui non prevederebbero, neppure in via residuale o derogatoria, un trasferimento straordinario e soprannumerario per studenti in condizioni eccezionali di vulnerabilità psicofisica o familiare.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che il ricorso sollevi questioni giuridiche meritevoli di approfondimento nella fase di merito e che, in tale sede, possano essere adeguatamente tutelate le ragioni della ricorrente. L’ordinanza non decide nel merito la legittimità del diniego, non dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme e non dispone il rinvio pregiudiziale alla CGUE; dispone invece la sollecita definizione del giudizio, fissando l’udienza pubblica del 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
Disposizione posta a fondamento dell’istanza di trasferimento universitario per gravi motivi di salute; la sua concreta applicazione dovrà essere approfondita nel giudizio di merito.
art. 55 c.p.a.
Fondamento della domanda cautelare e dell’accoglimento della misura, accompagnato dalla fissazione sollecita dell’udienza di merito.
art. 3, comma 1, lett. a), l. 264/1999
Disposizione della cui legittimità costituzionale e compatibilità con il diritto UE la ricorrente ha prospettato la verifica, senza che il TAR si sia pronunciato nella fase cautelare.
art. 4, comma 1, l. 264/1999
Disposizione indicata dalla ricorrente tra quelle ostative alla previsione di trasferimenti straordinari e soprannumerari, la cui questione è stata riservata alla fase di merito.
art. 267 TFUE
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione mediante rinvio pregiudiziale alla CGUE; l’ordinanza cautelare non dispone alcun rinvio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Tutela dei dati relativi alla salute, posta a fondamento dell’oscuramento disposto dall’ordinanza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ulteriore fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell’ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Quando il ricorso cautelare solleva questioni giuridiche non manifestamente infondate e meritevoli di approfondimento nella fase di merito, il giudice amministrativo può accogliere la domanda cautelare e fissare sollecitamente l’udienza pubblica, senza anticipare la decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato.
- L’accoglimento della domanda cautelare fondato sulla necessità di approfondire le questioni nel merito non comporta, di per sé, né la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme applicabili né il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea.
- Le spese della fase cautelare possono essere compensate quando ricorrono giusti motivi, anche in presenza dell’accoglimento della domanda cautelare.
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