Sentenza del 16/07/2019 n. 18989 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana relativa a tre avvisi di accertamento ICI per gli anni 2000, 2001 e 2002. Hanno contestato, tra l’altro, il contrasto tra motivazione e dispositivo, l’errata valutazione del valore venale delle aree edificabili, l’omessa pronuncia sui motivi dell’appello incidentale, la decadenza del Comune dal potere di accertamento, l’applicabilità dell’agevolazione per i terreni agricoli condotti da coltivatore diretto e l’insufficiente motivazione degli avvisi per mancata allegazione della stima dell’Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto congrua la determinazione del valore delle aree, considerando la loro edificabilità anche in assenza di strumenti urbanistici attuativi, e ha escluso la decadenza del Comune, poiché gli avvisi notificati il 13 dicembre 2005 erano tempestivi alla luce delle proroghe normative applicabili. L’agevolazione per i terreni agricoli non è stata riconosciuta perché le contribuenti non hanno dimostrato la diretta conduzione dei terreni nei requisiti richiesti. È stata inoltre ritenuta sufficiente la motivazione degli avvisi, che richiamavano una delibera comunale pubblicata e quindi legalmente conoscibile. Le ricorrenti sono state condannate in solido al pagamento di 6.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie e accessori, nonché all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b
L’edificabilità di un’area, ai fini ICI, deve essere desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi.
Ai fini fiscali, la nozione di area edificabile è ampia e comprende anche la mera potenzialità edificatoria. L’assenza di strumenti attuativi non esclude automaticamente l’imponibilità, ma può incidere sulla stima del valore venale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5
L’agevolazione prevista per i terreni agricoli potenzialmente edificabili richiede la sussistenza congiunta dei requisiti soggettivi, cioè il possesso e la conduzione da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli, e del requisito oggettivo dell’effettiva utilizzazione agrosilvo-pastorale.
L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1
L’atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa. Tuttavia, non è sempre necessaria l’allegazione degli atti richiamati: sono esclusi quelli normativi o amministrativi legalmente conoscibili perché pubblicati, purché il richiamo nell’avviso sia sufficiente a individuare la base della pretesa.
D.L. n. 203 del 2005, art. 11-quaterdecies, comma 16, convertito dalla L. n. 248 del 2005
Ha contribuito a fornire l’interpretazione autentica della nozione di area fabbricabile ai fini ICI, valorizzando la qualificazione urbanistica risultante dal piano regolatore adottato.
D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Conferma l’interpretazione secondo cui la potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici adottati è sufficiente per applicare il criterio del valore venale.
L. n. 448 del 2001, art. 27, comma 9, e L. n. 289 del 2002, art. 31, comma 16
Le proroghe dei termini per la liquidazione e l’accertamento ICI si susseguono senza soluzione di continuità; pertanto, la notifica degli avvisi può risultare tempestiva anche oltre il termine ordinario originario.
L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 161 e 171
Ha ampliato il termine ordinario per l’accertamento tributario e ne ha previsto l’applicazione anche a rapporti d’imposta relativi ad annualità precedenti, nei limiti stabiliti dalla norma.
Art. 384 c.p.c.
Quando il giudice d’appello omette di pronunciarsi su una questione, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito se la questione è di diritto, non richiede ulteriori accertamenti e la decisione da adottare conferma comunque il dispositivo impugnato.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove. L’omesso esame è rilevante solo per un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e realmente non esaminato.
Massime di principio
- Un’area può essere considerata edificabile ai fini ICI anche se il piano regolatore non è stato approvato dalla Regione o se mancano strumenti urbanistici attuativi; tali elementi incidono soprattutto sulla quantificazione del valore, non necessariamente sull’imponibilità.
- La base imponibile delle aree edificabili deve riflettere il valore venale in comune commercio, tenendo conto della concreta e maggiore o minore potenzialità edificatoria. La stima del giudice, soprattutto se supportata da una consulenza tecnica, è difficilmente censurabile in cassazione.
- Chi invoca un’agevolazione fiscale deve provare tutti i requisiti richiesti dalla legge. La qualifica di coltivatore diretto del precedente proprietario non è sufficiente se non viene dimostrata anche la conduzione diretta da parte dei soggetti che chiedono il beneficio.
- Un avviso di accertamento può essere motivato mediante il richiamo a una delibera o a un regolamento comunale pubblicato, senza necessità di allegazione materiale, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la pretesa e i criteri utilizzati.
- La contestazione dei termini di decadenza deve tenere conto delle proroghe legislative applicabili all’annualità interessata; la data effettiva di notifica dell’avviso va confrontata con il termine risultante dalla disciplina complessiva.
- In cassazione non è possibile ottenere una semplice rivalutazione del valore economico dell’immobile o delle risultanze della consulenza tecnica: occorre indicare una specifica violazione di legge o un omesso esame di un fatto decisivo.
- La mancata pronuncia del giudice su un motivo di appello non comporta necessariamente il rinvio della causa: se la questione è infondata e non richiede nuovi accertamenti, la Corte può confermare direttamente il risultato della decisione.
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