Sentenza n. 1123/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso introduttivo: - del decreto del Questore di Salerno No.-OMISSIS- recante il rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato; quanto ai motivi aggiunti: - della nota Cat.-OMISSIS- della Questura di Salerno e della documentazione versata in atti dalla difesa erariale in data -OMISSIS-;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, fondato su una segnalazione di inammissibilità nel Sistema d'informazione Schengen
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Salerno che aveva respinto la sua istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, deducendo anzitutto l'inesistenza della segnalazione Schengen, poiché una verifica svolta presso il Ministero dell'Interno sulla base delle generalità fornite aveva dato esito negativo. Con i motivi aggiunti ha contestato la nota della Questura depositata in esito all'istruttoria disposta dal TAR, che aveva invece confermato l'esistenza della segnalazione mediante interrogazione del Sistema d'informazione Schengen tramite il Codice Unico di Identificazione. Il ricorrente ha inoltre dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l'amministrazione avesse rigettato automaticamente la domanda sulla base della sola segnalazione, senza verificare in concreto la sua pericolosità e senza distinguere tra il mero ingresso irregolare o la violazione delle norme sull'ingresso e il soggiorno, da un lato, e ulteriori condotte indicative di una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica, dall'altro.
La decisione
Il TAR ha ritenuto attendibile la conferma della segnalazione effettuata dalla Questura mediante il Codice Unico di Identificazione, considerato univocamente riferibile alla persona e maggiormente affidabile rispetto a una ricerca basata sulle sole generalità o sugli alias. Ha tuttavia accolto il ricorso nella parte relativa alla legittimità sostanziale del diniego. Richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 6/2026, il Collegio ha affermato che la segnalazione Schengen non può operare come automatica preclusione al rilascio del titolo di soggiorno quando sia riconducibile al solo mancato rispetto delle regole nazionali in materia di ingresso e soggiorno. L'amministrazione deve acquisire le informazioni necessarie, anche mediante la procedura di consultazione con lo Stato segnalante, individuare le ragioni della segnalazione e svolgere una valutazione individuale e concreta della minaccia eventualmente rappresentata dallo straniero per l'ordine o la sicurezza pubblica. Nel caso esaminato il provvedimento non chiariva se la segnalazione derivasse dal solo ingresso irregolare in Austria o da fatti più gravi, né dava conto degli esiti della consultazione e del bilanciamento tra esigenze di sicurezza e tutela della vita privata e familiare. Il diniego è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con salvezza del riesercizio del potere da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Le spese sono state integralmente compensate per la presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.
Norme richiamate
art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d’informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno
La Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale, escludendo l'automatica preclusione alla regolarizzazione derivante da una segnalazione Schengen fondata soltanto sulla violazione delle regole di ingresso o soggiorno.
art. 21, paragrafo 1, regolamento (UE) 2018/1861
Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l’adeguatezza, la pertinenza e l’importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS
La segnalazione deve essere adeguata, pertinente e giustificata dalla rilevanza concreta del caso.
art. 24, paragrafi 1, lett. a), e 2, lett. c), regolamento (UE) 2018/1861
alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali […] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno
La valutazione della minaccia per l'ordine o la sicurezza pubblica deve essere individuale e considerare le circostanze personali e le conseguenze del rifiuto del soggiorno; la violazione delle norme sull'ingresso può rilevare, ma non determina automaticamente la pericolosità.
art. 27 regolamento (UE) 2018/1861
lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata
Lo Stato che esamina il rilascio del titolo deve attivare la consultazione con lo Stato segnalante e tenere conto dei motivi della segnalazione, fermo restando che la decisione finale spetta allo Stato di rilascio.
art. 96, comma 2, Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
È richiamato quale riferimento per le segnalazioni connesse a ragioni più gravi, quali fatti criminosi indicativi della pericolosità sociale o minacce per l'ordine e la sicurezza pubblica.
art. 25 Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
La procedura di consultazione preliminare deve essere attivata, ove occorra, per acquisire gli elementi necessari alla decisione sul rilascio del titolo di soggiorno.
Decreto del Ministero dell'Interno 12 maggio 2017
Il Codice Unico di Identificazione è descritto come codice alfanumerico generato automaticamente dal sistema AFIS e univocamente collegato alla persona; la verifica basata su tale codice è stata ritenuta più attendibile rispetto a quella basata sulle sole generalità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La segnalazione di un cittadino straniero nel Sistema d'informazione Schengen non costituisce, di per sé e in modo automatico, una preclusione al rilascio o alla proroga di un titolo di soggiorno quando sia stata effettuata per il solo mancato rispetto delle norme sull'ingresso o sul soggiorno.
- L'amministrazione che esamina una domanda di soggiorno relativa a uno straniero segnalato nel SIS deve svolgere una valutazione individuale e concreta delle circostanze personali e della minaccia eventualmente rappresentata per l'ordine o la sicurezza pubblica; non può limitarsi a constatare l'esistenza e l'attualità della segnalazione.
- Prima di decidere sul rilascio o sulla proroga del titolo di soggiorno, l'amministrazione deve acquisire, ove necessario, le informazioni sulle ragioni della segnalazione mediante la procedura di consultazione con lo Stato segnalante e deve dar conto degli elementi acquisiti e del bilanciamento degli interessi rilevanti.
- È viziato per difetto di istruttoria e di motivazione il diniego di soggiorno fondato su una segnalazione Schengen quando non chiarisca se essa derivi dal solo ingresso o soggiorno irregolare oppure da ulteriori fatti indicativi di pericolosità e non esponga la valutazione concreta della posizione individuale dello straniero.
- In presenza di dati identificativi discordanti, la verifica della riferibilità di una segnalazione SIS effettuata tramite il Codice Unico di Identificazione può prevalere su una ricerca basata sulle sole generalità o sugli alias, poiché il codice è univocamente collegato alla persona.
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