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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24516/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da un'ingiunzione di pagamento per ICI dell'importo di euro 20.659,59, avverso la quale la contribuente aveva proposto ricorso, poi respinto in primo grado. La commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto dell'impugnazione. La parte soccombente in appello aveva quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma nel corso del giudizio di legittimità ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con contestuale accettazione del controricorrente e richiesta di compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso accettata dalla controparte e ha dichiarato l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 391 c.p.c. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., e ha negato l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, ritenendo che tale misura, per la sua natura eccezionale e sanzionatoria, non sia estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    In caso di estinzione per rinuncia non occorre provvedere sulle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione per rinuncia, poiché la norma ha natura eccezionale e sanzionatoria e non è suscettibile di interpretazione estensiva.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Disposizione che ha inserito nel d.P.R. n. 115/2002 il comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte costituita, determina l'estinzione del giudizio senza necessità di esame dei motivi di impugnazione.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude la regolazione delle spese, salvo diverse previsioni applicabili nel caso concreto.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto per l'impugnazione trova applicazione solo nei casi tipizzati dalla legge e non può essere esteso, in via interpretativa, alle ipotesi di estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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