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Ordinanza

Ordinanza n. 20/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento della Questura di Imperia -OMISSIS-^/-OMISSIS-^/n-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-

Giustizia amministrativa202501474

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Imperia del -OMISSIS-

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del provvedimento della Questura di Imperia. Il ricorso è stato notificato all'indirizzo PEC dell'Avvocatura distrettuale di Genova destinato a usi amministrativi, anziché all'indirizzo PEC della medesima Avvocatura censito nel ReGIndE e utilizzabile ai fini processuali. Il TAR ha rilevato la nullità della notificazione, non sanata dalla costituzione dell'Amministrazione, rimasta non costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso. Ha assegnato al ricorrente un termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura dello Stato di Genova, all'indirizzo PEC censito nel ReGIndE, e un successivo termine di dieci giorni per depositare la prova della notificazione. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 27 febbraio 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    Individua, secondo quanto richiamato nell'ordinanza, l'Avvocatura distrettuale competente per territorio per la notificazione all'Amministrazione statale.

  • art. 16-sexies d.l. 18 ottobre 2012, n. 179

    Rileva ai fini dell'individuazione dell'indirizzo PEC qualificato per le notificazioni processuali, coincidente con quello risultante dal registro pubblico ReGIndE.

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dal TAR, impone di concedere un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione nulla.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

  • Corte costituzionale, sentenza 9 luglio 2021, n. 148

    È richiamata quale pronuncia che ha inciso sulla formulazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., rendendo necessaria la concessione di un termine perentorio per rinnovare la notificazione nulla.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto giudiziario all'Avvocatura dello Stato deve essere eseguita, ai fini processuali, all'indirizzo PEC della sede competente risultante dal ReGIndE; è nulla la notificazione effettuata presso un diverso indirizzo PEC della stessa sede, anche se attivo e destinato ad altri usi amministrativi.
  • La nullità della notificazione del ricorso non è sanata dalla costituzione dell'Amministrazione quando questa non si costituisce in giudizio.
  • Quando la notificazione del ricorso è nulla e la parte resistente non si è costituita, il giudice amministrativo deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione, fissando altresì il termine per depositare la relativa prova.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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