Cassazione Civile, Ordinanza n. 18638/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, nell'ambito di una verifica riferita a più annualità, recuperando a tassazione costi per presunte prestazioni di servizio infragruppo (consulenze in materia di strategia commerciale, organizzazione, pianificazione, logistica, acquisti, affari finanziari e controllo direzionale). Secondo l'Ufficio tali costi erano indeterminati e non adeguatamente documentati, poiché l'accordo quadro del 2002 e le successive lettere del 2004 contenevano descrizioni generiche e compensi forfettari, mentre anche le fatture non offrivano specificazioni sufficienti. La CTP aveva accolto i ricorsi e la CTR aveva confermato, senza però confrontarsi in modo argomentato con le censure dell'Agenzia. In cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione era solo apparente e apodittica; il secondo motivo è rimasto assorbito.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la CTR si era limitata a menzionare la documentazione contrattuale e contabile senza esaminare le specifiche doglianze dell'Ufficio sulla genericità dei documenti e senza svolgere alcun effettivo percorso logico-argomentativo. La motivazione, pur esistente sul piano grafico, è stata qualificata come meramente apparente e quindi inidonea a soddisfare il minimo costituzionale richiesto. Ne è derivata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.; la decisione è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La sentenza deve contenere una motivazione effettiva e comprensibile; una motivazione solo apparente integra nullità della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La motivazione meramente apparente è denunciabile come nullità della sentenza in sede di legittimità.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente quando il giudice si limiti a richiamare documenti o circostanze senza confrontarsi con le specifiche censure formulate dalla parte appellante o ricorrente.
- Ai fini della validità della sentenza non basta un'esposizione graficamente esistente: è necessario un reale percorso logico-argomentativo che renda comprensibile la ratio decidendi.
- Quando la decisione di merito omette di esaminare in modo effettivo le contestazioni decisive mosse alla motivazione dell'atto impositivo, la sentenza è nulla ed è cassata con rinvio.
Come è indicizzato
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