Sentenza del 05/09/2022 n. 26013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4, deducendo un errore di fatto della Corte di Cassazione nella precedente ordinanza che aveva rigettato il gravame: in particolare si lamentava che la Corte avrebbe frainteso la censura originaria (sostituendo la doglianza sulla mancata sottoscrizione in calce del Presidente con una censura sulla mancata firma di singole pagine). Due ulteriori motivi lamentavano (i) l'omessa pronuncia sulla presunta insussistenza di fatture richiamate nell'accertamento e (ii) un errore di diritto nell'esclusione dell'applicazione della norma sopravvenuta (D.L. n.16/2012 conv. L. n.44/2012) ai fini delle sanzioni.
La decisione
Il ricorso per revocazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussista l'errore di fatto necessario per la revocazione: la Cassazione aveva correttamente identificato la censura come relativa alla mancata sottoscrizione in calce del Presidente e aveva qualificato l'omissione come errore materiale non idoneo a determinare la nullità. I motivi relativi a omessa pronuncia e presunto errore di diritto sono inammissibili in revocazione, poiché non costituiscono errore di fatto. Spese compensate; annotazione sul possibile versamento aggiuntivo del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002, art.13.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
Regime della revocazione della sentenza della Corte di Cassazione: consente il ricorso per errore di fatto ma non per questioni di diritto o per omissioni di pronuncia.
art. 395 c.p.c., n. 4
Definizione dell'errore di fatto revocatorio: richiede falsa percezione oggettiva o svista materiale evidente e decisiva; non può riferirsi a punti controversi o a questioni di diritto.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Strumento di censura in impugnazione ordinaria per omessa motivazione o omessa pronuncia; non è però azionabile in sede di revocazione della Cassazione.
D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Richiama l'esigenza formale della sottoscrizione delle decisioni delle Commissioni tributarie; la mancata sottoscrizione va valutata nel quadro della disciplina delle sottoscrizioni del processo civile.
artt. 132 e 161 c.p.c.
Art. 161 c.p.c.: la sottoscrizione insufficiente (es. firma di una sola delle firme richieste) può essere sanata ai sensi del comma 1; la giurisprudenza di legittimità (Sez. U. n.11021/2014) ha chiarito i limiti tra sottoscrizione insufficiente e mancante per tutelare il giusto processo.
Sez. U., Sentenza n. 11021 del 20/05/2014
Interpretazione di riferimento: la sentenza collegiale priva di una delle due sottoscrizioni è in linea generale una sottoscrizione insufficiente sanabile ai sensi dell'art.161 c.p.c., comma 1, piuttosto che una nullità insanabile.
D.L. n. 16 del 2012, conv. in L. n. 44 del 2012
Norma sopravvenuta richiamata in materia di sanzioni; la Corte ha ritenuto legittima la sua esclusione applicativa nella specie secondo la propria giurisprudenza, ma tale questione è di diritto e non rilevante ai fini della revocazione per errore di fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater e 1-bis
Previsione relativa al contributo unificato e all'eventuale versamento aggiuntivo in caso di ricorso; la Corte ha dato atto dei presupposti per il possibile versamento.
Massime di principio
- La revocazione ex art. 395 c.p.c., n.4 è ammessa solo per errore di fatto oggettivo, evidente e decisivo; non è mezzo per correggere errori di diritto o omissioni di decisione che richiedono valutazioni giuridiche.
- Se si contesta la mancata sottoscrizione di un provvedimento collegiale, occorre verificare se si tratta di sottoscrizione mancante (nullità) o di sottoscrizione insufficiente/sviante: dopo Sez. U. n.11021/2014 la mancanza di una delle due firme può essere qualificata come sottoscrizione insufficiente sanabile ai sensi dell'art.161 c.p.c., comma 1.
- Per ottenere la revocazione bisogna allegare e dimostrare documentalmente un fatto incontrovertibile e immediatamente riscontrabile che dimostri la falsa percezione del giudice; mere argomentazioni interpretative o valutazioni probatorie non sono sufficienti.
- Le censure di omessa pronuncia o di errata interpretazione normativa vanno impugnate con i mezzi ordinari di impugnazione (se ammissibili) e non mediante revocazione per errore di fatto.
- Quando si impugna per vizi formali come la firma, è utile mostrare chiaramente il testo del provvedimento (pagine e calce) e la documentazione che attesti la concreta assenza della firma del presidente per evitare che la Corte consideri l'omissione come un errore materiale non decisivo.
- La compensazione delle spese è possibile se la controversia coinvolge orientamenti giurisprudenziali ragionevolmente contrastanti; tuttavia la revocazione manifestamente infondata è normalmente inammissibile.
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