Cassazione Civile, Ordinanza n. 13311/2023 del 15/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice amministrativo)
La controversia
L’associazione culturale aveva occupato per un certo periodo locali di proprietà comunale destinati a iniziative culturali e museali. Dopo interlocuzioni in cui il Comune aveva prospettato la necessità di un contratto di locazione o di una regolazione onerosa dell’uso dei locali, l’amministrazione aveva poi quantificato una somma a titolo di indennità per l’occupazione, intimandone il pagamento e avvertendo che, in difetto, avrebbe proceduto in via esecutiva. Il Tribunale ordinario aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo; il TAR, adito in riassunzione, ha però sollevato conflitto negativo di giurisdizione ritenendo che la pretesa del Comune non derivasse da un rapporto concessorio o da esercizio di potere autoritativo, ma da un mero rapporto fattuale e patrimoniale, volto al recupero di quanto dovuto per l’occupazione sine titulo dei locali. La questione sottoposta alla Cassazione riguardava quindi la ripartizione di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in una controversia relativa alla richiesta di indennità/credito patrimoniale per occupazione di bene pubblico, in assenza di una concessione perfezionata.
La decisione
La Corte ha condiviso la ricostruzione del TAR e ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Ha ritenuto che la controversia avesse natura meramente patrimoniale, riferita alla pretesa del Comune di ottenere un’indennità per l’occupazione di fatto di locali comunali, senza che venissero in rilievo questioni sull’esercizio di pubblici poteri, su provvedimenti autoritativi o su un rapporto concessorio effettivamente costituito. Essendo un procedimento di regolamento di giurisdizione promosso d’ufficio, la Corte ha escluso la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 7 cod. proc. amm.
non si applica quando la controversia non è riconducibile a un rapporto concessorio o all’esercizio di poteri autoritativi, ma concerne una pretesa patrimoniale su base fattuale
r.d. 14 aprile 1910, n. 639
richiamato come strumento di riscossione coattiva prospettato dal Comune, senza che ciò mutasse la natura della controversia
d.l. 24 settembre 2002, n. 2009
richiamato nel testo come norma collegata all’ingiunzione fiscale; il riferimento testuale è riportato dalla sentenza senza ulteriore approfondimento
l. n. 265/2002
richiamata quale norma di conversione del decreto indicato nel provvedimento comunale
Massime di principio
- Quando una pubblica amministrazione agisce per il recupero di un importo connesso all’occupazione di un bene pubblico e la controversia riguarda soltanto la debenza patrimoniale del corrispettivo o dell’indennità, senza mettere in discussione un provvedimento autoritativo o un rapporto concessorio validamente sorto, la giurisdizione appartiene al giudice ordinario.
- La mera circostanza che il bene sia demaniale o appartenente a un ente pubblico non comporta di per sé la giurisdizione amministrativa: ciò che rileva è se la lite investa l’esercizio di pubblici poteri oppure un diritto soggettivo di natura patrimoniale.
- Se il rapporto concessorio non si è perfezionato, la domanda dell’ente volta a ottenere somme per l’occupazione di fatto del bene è qualificabile come controversia privata di contenuto patrimoniale.
- Nel regolamento di giurisdizione, la qualificazione della domanda va compiuta in base al petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva, non alla mera veste formale delle iniziative di riscossione adottate dall’amministrazione.
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