Sentenza n. 45/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza di rigetto del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, e per il conseguente annullamento: dell'ordinanza n. 21 del 5 Aprile 2016, con la quale il Responsabile del V Settore “Polizia Locale” del Comune di Misterbianco aveva ingiunto la demolizione delle opere che si assumono abusivamente realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza di demolizione n. 21 del 5 aprile 2016
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari destinatari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno contestato l’ordinanza comunale che ingiungeva la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi in relazione a un organismo edilizio ritenuto significativamente difforme dal titolo edilizio, sia per dimensioni sia per tipologia. L’intervento assentito riguardava circa 41 mq, con locale cantinato di pari estensione, mentre sarebbero stati realizzati un fabbricato di circa 115/116 mq al piano terra, un cantinato di circa 100 mq e una tettoia di circa 25 mq. In appello è stata anzitutto dedotta l’erronea individuazione dei destinatari dell’ordine, sostenendo che le opere insistessero su una particella riconducibile esclusivamente a una delle parti, mentre l’altro destinatario vantava diritti su una diversa particella. Sono state inoltre riproposte le censure relative alla natura precaria o pertinenziale della tettoia, all’insufficienza della motivazione dell’ordinanza e alla mancata distinzione tra parti legittime e parti abusive dell’immobile, nonché questioni riguardanti sanatoria e procedimenti successivi.
La decisione
L’appello è stato accolto parzialmente. Il CGARS ha ritenuto fondata la censura relativa all’individuazione soggettiva del destinatario dell’ordine: la documentazione catastale e il titolo di provenienza indicavano la particella interessata dagli abusi come riferibile alla sola proprietaria, mentre l’altro appellante risultava comproprietario di una diversa particella. Pur precisando che il catasto non prova pienamente la proprietà, il Collegio ha attribuito a tali risultanze rilievo ai fini della concreta esigibilità dell’obbligo demolitorio. L’ordine di demolizione, anche se espressione di potere vincolato, deve essere indirizzato a un soggetto concretamente e giuridicamente in condizione di eseguirlo; la mera partecipazione al titolo edilizio o il collegamento funzionale con il compendio non bastano, senza ulteriori elementi univoci, a fondare l’obbligo nei confronti di chi non abbia un immediato rapporto con il bene inciso. L’ordinanza è stata quindi annullata limitatamente alla parte in cui individuava tale appellante quale destinatario dell’ingiunzione relativamente alle opere insistenti sulla particella indicata, mentre è stata mantenuta integralmente nei confronti dell’altra destinataria. Sono state respinte le censure sulla tettoia: la sua stabile realizzazione, l’ancoraggio al fabbricato, la copertura in tegole e la superficie di circa 25 mq escludevano la precarietà; inoltre, la pertinenzialità non poteva essere invocata in assenza di un edificio principale legittimamente preesistente, poiché l’intero organismo edilizio era stato ritenuto realizzato in totale difformità dal titolo. Sono state respinte anche le censure sulla motivazione e sull’indeterminatezza dell’ordine. In presenza di un abuso puntualmente identificato e qualificato come totale difformità dal titolo, l’ordinanza deve indicare l’accertamento tecnico e il parametro violato, ma non deve motivare su uno specifico interesse pubblico ulteriore rispetto alla repressione dell’abuso, né procedere a una minuta scomposizione tra parti legittime e abusive quando l’intervento costituisca un organismo edilizio complessivamente diverso da quello assentito. L’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza è evenienza successiva e non rende discrezionale l’ordine demolitorio. Le spese del doppio grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La decisione richiama la disciplina dell’ordine di demolizione e delle conseguenze dell’inottemperanza, rilevando che l’ordine, una volta accertata la totale difformità, è un atto vincolato e che l’acquisizione gratuita opera su un piano successivo rispetto all’ingiunzione.
articolo 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte interessata.
articoli 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L’ordine di demolizione, pur costituendo espressione di potere vincolato, deve essere soggettivamente imputato a chi abbia un rapporto concreto e giuridicamente qualificato con il bene inciso e sia effettivamente in condizione di eseguire il comando; non basta, da solo, che il soggetto sia indicato nel titolo edilizio o abbia un collegamento generico con il compendio immobiliare.
- Quando le opere abusive insistono su un’area documentalmente riferibile a un solo soggetto, l’amministrazione non può estendere automaticamente l’obbligo demolitorio ad altro soggetto titolare di diritti su una diversa particella, in assenza di ulteriori elementi univoci che rendano esigibile nei suoi confronti l’adempimento.
- Una tettoia stabilmente ancorata al fabbricato, realizzata con consistenza significativa e copertura stabile, non è precaria per la sola qualificazione difensiva o per la destinazione soggettivamente dichiarata; la precarietà richiede effettiva rimovibilità e temporaneità strutturale.
- La pertinenzialità edilizia presuppone un rapporto di servizio con un edificio principale legittimamente preesistente; non può essere utilizzata per sottrarre singole componenti alla demolizione quando l’intero organismo edilizio sia stato realizzato in totale difformità dal titolo.
- Per un ordine di demolizione relativo a un abuso puntualmente accertato e qualificato come totale difformità dal titolo è sufficiente una motivazione intelligibile sull’accertamento tecnico e sul parametro edilizio violato; non occorre una motivazione ulteriore sull’interesse pubblico al ripristino, che coincide con la funzione propria della repressione dell’abuso.
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