Sentenza del 29/05/2015 n. 1156 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Credito IVA - rimborso -modello VR - presentazione - non è essenziale - indicazione del credito nella dichiarazione tributaria - quadro RX4 - è sufficiente. Credito IVA - indicazione in dichiarazione - valenza costitutiva - è tale - termine per il rimborso - decennale. Credito IVA - istanza di rimborso - presupposto per la sua esigibilità - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente chiedeva il rimborso del credito IVA indicato nella dichiarazione, nonostante non avesse presentato tempestivamente il modello VR. La questione riguardava se l’omessa presentazione del modello VR comportasse la decadenza dal diritto al rimborso ai sensi dell’art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992, oppure se fosse sufficiente l’indicazione del credito nella dichiarazione. La Corte ha ritenuto che l’esposizione non contestata del credito nel quadro RX4 costituisca il fatto costitutivo del credito, mentre l’istanza di rimborso, incluso il modello VR, costituisce un presupposto per rendere il credito esigibile, ma non è elemento essenziale per la sua esistenza.
La decisione
Il credito IVA può essere richiesto entro il termine ordinario di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 del Codice civile, e non entro il termine decadenziale previsto dall’art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992. L’omessa o tardiva presentazione del modello VR non impedisce il rimborso quando il credito sia stato regolarmente indicato nella dichiarazione e non sia stato contestato dall’Amministrazione finanziaria. Il contribuente risulta quindi tutelato nella possibilità di far valere il credito entro dieci anni.
Norme richiamate
Art. 30 del D.P.R. 633/1972
Disciplina il rimborso del credito IVA e i presupposti sostanziali per il riconoscimento del credito.
Art. 38-bis del D.P.R. 633/1972
Disciplina le modalità e le garanzie relative all’esecuzione dei rimborsi IVA; l’istanza di rimborso rileva ai fini dell’esigibilità, non della costituzione del credito già indicato in dichiarazione.
Art. 21, comma 2, del D.lgs. 546/1992
Il termine decadenziale previsto per la domanda giudiziale di restituzione non si applica al credito IVA già dichiarato e non contestato, quando la pretesa sia esercitata entro il termine ordinario di prescrizione.
Art. 2946 del Codice civile
Prevede il termine ordinario decennale di prescrizione, applicabile alla richiesta di rimborso del credito IVA regolarmente dichiarato.
Cassazione civile, 16 maggio 2012, n. 7684
Riconosce rilievo all’indicazione del credito IVA in dichiarazione e alla possibilità di farlo valere entro il termine prescrizionale ordinario.
Cassazione civile, 12 settembre 2012, n. 15229
Conferma che la dichiarazione costituisce il riferimento per l’esistenza del credito, mentre la domanda di rimborso incide sulla sua esigibilità.
Cassazione civile, 1 ottobre 2014, n. 20678
Conferma l’irrilevanza sostanziale della mancata presentazione tempestiva del modello VR quando il credito IVA sia stato indicato in dichiarazione e non contestato.
Massime di principio
- Quando un credito IVA è regolarmente indicato nella dichiarazione e l’Amministrazione finanziaria non lo contesta, tale indicazione può costituire il fatto costitutivo del credito.
- La mancata o tardiva presentazione del modello VR può incidere sull’esigibilità o sulle modalità operative del rimborso, ma non determina necessariamente la perdita del credito.
- Per un credito IVA già dichiarato, la richiesta di rimborso può essere esercitata entro il termine ordinario decennale di prescrizione, anziché entro un termine decadenziale più breve, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza citata.
- È comunque essenziale verificare che il credito sia stato effettivamente indicato nella dichiarazione, che non sia stato contestato o rettificato dall’Amministrazione e che siano rispettati gli eventuali requisiti sostanziali e documentali del rimborso.
- La regola riguarda specificamente la fattispecie del credito IVA dichiarato e non contestato; non può essere automaticamente estesa a crediti mai dichiarati, contestati o sorti in assenza dei presupposti previsti dalla normativa IVA.
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