Cassazione Penale, Ordinanza n. 20282/2026 del 03/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale. In particolare, sosteneva che il reato previsto dall'art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 richiederebbe una condotta abituale o ripetitiva, mentre nel caso concreto gli episodi contestati non integrerebbero tale requisito. La Corte rileva però che nella contestazione erano indicati ben sette episodi di frequentazione con una persona pregiudicata e reputa non conferente la doglianza, oltre che apodittica l'allegazione della casualità degli incontri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con il contenuto della contestazione, che descriveva plurime frequentazioni (sette volte) con un soggetto pregiudicato, e che la decisione impugnata fosse coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui la violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone con precedenti o sottoposte a misure di prevenzione richiede abitualità o serialità di contatti, desumibile da plurimi e stabili incontri. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Punisce la violazione delle prescrizioni imposte alla persona sottoposta a sorveglianza speciale; la condotta rilevante richiede abitualità o serialità di comportamenti, configurabile solo in presenza di plurimi e stabili contatti o frequentazioni con pregiudicati.
art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
"di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza"
Costituisce la prescrizione violata in caso di sorveglianza speciale; il divieto opera rispetto ad associazioni abituali con persone pregiudicate o sottoposte a misure di prevenzione o sicurezza.
Massime di principio
- La violazione della prescrizione di non associarsi abitualmente a persone pregiudicate, nell'ambito della sorveglianza speciale, non si esaurisce nel singolo contatto occasionale, ma richiede una pluralità di frequentazioni con carattere di stabilità o serialità.
- La verifica della sussistenza del reato può fondarsi sul numero degli incontri, sulla loro concentrazione temporale, sulle modalità di attuazione e sugli elementi sintomatici di una programmazione dei contatti.
- In sede di legittimità, una censura è inammissibile quando non si confronta con la concreta contestazione elevata, specie se il dato fattuale contestato rende non decisivo l'argomento difensivo sulla pretesa occasionalità degli incontri.
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