Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 485/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza di questa Sezione -OMISSIS- del 10.2.2025, notificata in pari data e passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202500810

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Puglia del 10 febbraio 2025, che aveva annullato il diniego dell'ASL di Foggia e imposto l'erogazione del servizio di trasporto per persone diversamente abili

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministratrici di sostegno)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, quali amministratrici di sostegno, hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla precedente sentenza, con la quale era stato annullato il diniego dell'ASL relativo all'attivazione del servizio di trasporto da e verso un centro diurno socio-educativo e riabilitativo convenzionato. Hanno dedotto violazione, elusione e inesatta esecuzione del giudicato, violazione e falsa applicazione dell'art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010 e degli artt. 2 e 3 della l. n. 241/1990, illogicità, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa, ingiustizia manifesta, eccesso e sviamento di potere, difetto di istruttoria e motivazione, violazione dei principi di tipicità degli atti amministrativi e degli artt. 32, 41 e 97 Cost. Hanno lamentato che il servizio fosse ancora ineseguito e che l'ASL lo avesse rinviato sine die, subordinandolo alla conclusione di un tavolo di lavoro e all'acquisizione di indicazioni regionali sulle fonti di finanziamento e sugli enti competenti. L'ASL ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la sentenza ottemperanda non contenesse un comando preciso e puntuale, e ha comunque affermato di avere avviato attività istruttorie e valutative. Le ricorrenti hanno chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di inammissibilità, richiamando la natura polisemicа del giudizio di ottemperanza, che comprende funzioni esecutive e cognitive e consente al giudice di interpretare e integrare il comando giudiziale, sindacare l'attività o l'inerzia amministrativa e adottare le misure necessarie alla piena esecuzione del giudicato. Ha ritenuto che la sentenza precedente, letta sistematicamente nel dispositivo e nella motivazione, contenesse un comando preciso e conformativo: l'ASL di Foggia doveva erogare effettivamente e definitivamente il servizio di trasporto previsto dall'art. 46 della l.r. Puglia n. 4/2010, senza poter subordinare l'adempimento a tavoli tecnici, indicazioni future o alla definizione dei profili di compartecipazione finanziaria. Il servizio risultava ancora non erogato e la stessa ASL aveva ammesso che le attività erano ancora in corso; tale circostanza integrava l'inottemperanza. Il TAR ha ordinato all'ASL di dare piena esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, garantendo il servizio. Per il perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'ASL di Bari, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 30 giorni per provvedere in luogo dell'ASL di Foggia. Ha invece respinto la richiesta di astreinte, ritenendo non congrua la penalità in considerazione dell'avvio documentato delle attività necessarie all'esecuzione. L'ASL di Foggia è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori; le spese sono state compensate nei confronti del Ministero della salute e dichiarate irripetibili nei confronti degli enti non costituiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure necessarie; la penalità di mora è stata richiesta ai sensi del comma 4, lett. e), ma non è stata applicata.

  • artt. 112 e 113 c.p.a.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudizio di ottemperanza presuppone una decisione giudiziale da eseguire e attribuisce la controversia al giudice individuato secondo le regole di competenza, quale giudice della conformazione dell'attività amministrativa successiva al giudicato.

  • art. 46 l.r. Puglia n. 4/2010

    "il servizio di trasporto per utenti disabili a fini socio-riabilitativi presso centri pubblici di riabilitazione, ovvero convenzionati con le ASL pugliesi, viene assicurato dalle aziende sanitarie locali competenti per territorio"

    La disposizione individua oggetto, beneficiari, destinazioni e finalità del servizio e impone all'ASL territorialmente competente di assicurarlo quando ricorrono i relativi presupposti, a prescindere dalla ripartizione o compartecipazione dell'onere economico.

  • artt. 2 e 3 l. n. 241/1990

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Sono richiamati dalle ricorrenti in relazione all'obbligo di concludere il procedimento e all'obbligo di motivazione; la decisione accerta soprattutto l'inosservanza dell'obbligo di eseguire il giudicato.

  • art. 24 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Il giudizio di ottemperanza è funzionale a dare concretezza ed effettività al diritto alla tutela giurisdizionale.

  • art. 32 Cost.

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    È richiamato in relazione alla natura fondamentale del diritto alla salute tutelato attraverso l'erogazione del servizio di trasporto socio-riabilitativo.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ha natura composita e può comprendere sia attività meramente esecutive sia attività cognitive e conformative; il giudice dell'ottemperanza può interpretare e integrare il comando contenuto nella sentenza, sindacare l'attività o l'inerzia dell'amministrazione e adottare direttamente, o tramite commissario ad acta, le misure necessarie alla piena esecuzione del giudicato.
  • La verifica del contenuto precettivo del giudicato deve essere effettuata mediante lettura sistematica del dispositivo e della motivazione, poiché la motivazione chiarisce la portata della decisione e può contenere il vincolo conformativo per la successiva riedizione del potere amministrativo.
  • Quando una sentenza annulla il diniego opposto a una pretesa pretensiva fondata su una disciplina chiara e vincolante, indicando espressamente l'obbligo dell'amministrazione di erogare il servizio richiesto, l'amministrazione non può rinviare indefinitamente l'adempimento a tavoli tecnici, indicazioni future o alla definizione dei profili finanziari e organizzativi.
  • L'avvio di attività preparatorie non integra esecuzione del giudicato quando il comando giudiziale impone l'attivazione effettiva e definitiva della prestazione; tuttavia, l'attività documentata può giustificare il rigetto della richiesta di penalità di mora se, nel caso concreto, l'astreinte non risulta congrua.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione obbligata, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta, attribuendogli un ulteriore termine per provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAssistenza e prestazioni sanitarie
RamiProcesso amministrativoSanità
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.