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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40744/2025 del 18/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza di conferma della custodia in carcere per reati connessi ad estorsione (art. 629 c.p., con riferimento anche agli artt. 81 e 110 c.p.). Ha svolto due motivi principali: (1) contestazione della sussistenza della gravità indiziaria sostenendo che la versione accusatoria si fondava su una narrazione mendace della persona offesa e che il presunto profitto non sarebbe stato "ingiusto" alla luce di una presunta legittimità delle prestazioni sessuali (richiamando anche la possibilità di un codice Ateco per servizi di prostituzione); (2) contestazione dell'adeguatezza della misura cautelare, sostenendo che il pericolo evocato (uso di video a contenuto sessuale per estorsione) era puramente congetturale e non idoneo a giustificare la custodia cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo insuperabilmente generico perché non ha confrontato adeguatamente le argomentazioni con la motivazione del Tribunale, che aveva rilevato l'assenza di riscontri alla versione difensiva e la pregnanza degli elementi indiziari contrapposti (in particolare messaggi minatori e richieste di denaro complessive pari a euro 2.100). La presunta liceità del rapporto sessuale e la normativa tributaria non erano idonee a scalfire la ricostruzione motivata del Tribunale, che non fondava la fattispecie su un rapporto sinallagmatico tra prestazione sessuale e somme richieste. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché postulava una rivalutazione dei fatti (vietata in questa sede) ed era generico; inoltre il Tribunale aveva indicato elementi a sostegno della prognosi di reiterazione e inquinamento probatorio (uso di dispositivi telematici, promesse di contattare congiunti, stato di tossicodipendenza). Nuova documentazione (cartella sanitaria) non è stata valutabile in cassazione perché non era conosciuta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; non è stata disposta la remissione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato come elemento aggravante/organico alla contestazione penale; usato insieme ad altre norme per definire la pluralità o l'aggravazione delle condotte contestate.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in connessione con la contestazione di concorso o cooperazione nell'azione delittuosa; utilizzato nella ricostruzione complessiva della fattispecie.

  • art. 629, comma 2, cod. pen.

    Norma sostanziale di riferimento per la fattispecie di estorsione aggravata; la Corte ha ritenuto sussistenti indizi tali da giustificare la misura cautelare per questo reato.

  • art. 628 cod. pen.

    Citando il codice penale nel complesso delle contestazioni; comunque non rilevante per sovvertire la ricostruzione del Tribunale in ordine all'estorsione.

  • art. 609-bis cod. pen.

    Richiamato dalla difesa nella sua narrazione dei fatti (violenza sessuale); la Corte ha però osservato che le determinazioni del Tribunale prescindono da un rapporto sinallagmatico tra prestazione sessuale e richieste di denaro e che la presunta violenza non è stata provata in modo da escludere l'indiziato quadro estorsivo.

  • art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata dalla difesa nella contestazione della gravità indiziaria; la Corte ha ritenuto che il ricorso non abbia affrontato specificamente la motivazione del Tribunale basata sugli elementi probatori.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato con riferimento alle modalità di esercizio dell'azione penale e valutazione degli elementi di fatto; la Corte ha considerato inammissibile il tentativo di riconsiderare tali elementi in cassazione.

  • art. 291 cod. proc. pen.

    Citato fra le norme processuali pertinenti; la pronuncia sottolinea il rispetto dei limiti alla valutazione del gravame in sede di cassazione.

  • art. 293, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito del procedimento cautelare; la Corte ha ritenuto che i criteri di applicazione della misura siano stati adeguatamente motivati dal Tribunale.

  • art. 309, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento alle misure cautelari personali; la Corte ha confermato che la motivazione del Tribunale è congrua rispetto agli indici di pericolosità e di rischio di reiterazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'adeguatezza della misura; il giudice di legittimità ha osservato che la contestazione non ha adeguatamente contrastato la motivazione del Tribunale e non può in questa sede rivedere la valutazione dei fatti.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Altro riferimento alle garanzie e limiti nella valutazione della misura; interpretato come norma che richiede una motivazione specifica, presente nel provvedimento impugnato.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiama il rito scritto adottato per la trattazione del ricorso; procedimento svolto per iscritto come previsto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Richiamato per la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende (sanzione per ricorso infondato/colpevole).

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti qualora il provvedimento non comporti la rimessione in libertà del ricorrente; disposti gli adempimenti di competenza della cancelleria.

Massime di principio

  • In sede di impugnazione di misure cautelari la Cassazione non è luogo per una piena rinnovazione della valutazione probatoria: il ricorso deve confrontarsi con la motivazione del giudice di merito, indicando punti specifici e non generici.
  • Le allegazioni difensive basate su una diversa ricostruzione storica (es.: versione della presunta vittima mendace o presunta liceità di una prestazione) devono trovare riscontro documentale o motivazionale concreto per scalfire la piattaforma indiziaria; affermazioni generiche non sono idonee a rendere ammissibile il ricorso.
  • La mera prospettazione di rischi ipotetici (ad es. uso futuro di materiale compromettente) senza collegamento probatorio con i fatti in esame è insufficiente a escludere la misura cautelare quando il giudice abbia motivato la prognosi di pericolosità e di reiterazione.
  • Documenti nuovi non prodotti o non conosciuti al giudice del riesame non sono normalmente valutabili in cassazione: tali elementi vanno portati nei gradi di merito o, se sopravvenuti, richiedere l'ammissione secondo le regole processuali previste.
  • Per contrastare con efficacia una custodia cautelare è utile produrre elementi specifici che dimostrino l'assenza di gravità indiziaria, la non pericolosità sociale e l'esistenza di misure alternative concrete e idonee (es. garanzie di permanenza, controllo telefonico, terze persone che si assumono responsabilità).
  • L'invocazione di considerazioni estranee al punto centrale (es. questioni tributarie circa codici Ateco) difficilmente incide sulla qualificazione penale di richieste di denaro collegate a minacce; occorre dimostrare il nesso causale e la mancanza di coazione o minaccia.

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