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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31410/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'appello che aveva confermato il rigetto della richiesta di applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca di due unità immobiliari. Il ricorrente deduce: 1) violazione di legge e principio di irretroattivitá rispetto al d.lgs. 159/2011 e norme collegate (leggi 125/2008 e 94/2009), sostenendo che i fatti e gli acquisti immobiliari (2008) siano anteriori alla disciplina contestata; 2) vizio di motivazione sulla sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per le misure di prevenzione, contestando la mancata attualità della pericolosità del proposto, la contraddittorietà del Collegio circa l'estraneità all'associazione e l'enfasi su precedenti non attuali, nonché la sproporzione temporale tra acquisiti e fatti di reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo le censure. Ha riaffermato che la confisca di prevenzione è di natura preventiva e può essere applicata indipendentemente dall'attualità della pericolosità, alla luce delle modifiche legislative e del principio consolidato dalle Sezioni Unite (Sez. U., n.4880/2014) secondo cui, in caso di successione di leggi, si deve guardare alla disciplina vigente al momento dell'applicazione della misura (art.200 cod. pen.). La Corte ha confermato la ritenuta pericolosità sociale di Puccillo nel periodo 2005-2011, valorizzando precedenti condanne, il rapporto commerciale con fornitori di merce contraffatta e l'omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi (1996-2012) come elementi indiziari. Ha altresì ritenuto legittima la confisca dei beni acquisiti nell'arco temporale della pericolosità anche se il soggetto non risultasse attualmente pericoloso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il provvedimento ablatorio rimane efficace.

Norme richiamate

  • d.lgs. 159/2011

    Disciplina vigente sulle misure di prevenzione antimafia; applicata per inquadrare la pericolosità generica (art.1 lett. b) e art.4 lett. c)) e per giustificare la confisca di prevenzione come misura da valutare secondo la normativa in vigore al momento dell'applicazione

  • legge 125/2008

    Interventi normativi che, insieme alla legge 94/2009, hanno introdotto modifiche rilevanti in materia di misure di prevenzione e della confisca di prevenzione, aprendo la possibilitá di applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali

  • legge 94/2009

    Ulteriore norma normativa che ha integrato il sistema delle misure di prevenzione e contribuito a definire l'autonomia applicativa della confisca rispetto alle misure personali

  • legge 575/1965, art. 2-bis (comma 6-bis)

    Richiamata quale innovazione normativa che ha favorito l'applicazione disgiunta delle misure personali e patrimoniali, influendo sulla natura preventiva della confisca

  • Sez. Unite, n. 4880 del 26/06/2014 (Spinelli)

    Le modifiche introdotte nell'art. 2-bis della legge n. 575 del 1965, dalle leggi n. 125 del 2008 e n. 94 del 2009, non hanno modificato la natura preventiva della confisca emessa nell'ambito del procedimento di prevenzione, sicchè rimane tuttora valida l'assimilazione dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, l'applicabilità , in caso di successioni di leggi nel tempo, della previsione di cui all'art. 200 cod. pen.

    Principio giurisprudenziale fondamentale: la confisca di prevenzione resta misura preventiva e va valutata con riferimento alla disciplina vigente al momento dell'applicazione; ne consegue che l'eccezione di irretroattività della norma spesso non comporta l'irrilevanza della misura

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 24/2019

    Ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art.4 comma 1 lett. c) del d.lgs. 159/2011 e, nella sostanza, ha incitato a un'interpretazione restrittiva delle fattispecie di pericolosità generica richiedendo elementi di fatto precisi e tassativi per l'accertamento dell'abitualità e della rilevanza dei profitti illeciti

  • art. 1 lett. b) e art. 4 lett. c) d.lgs. 159/2011

    Definiscono la pericolosità generica: il giudice deve accertare l'abitualità delle condotte delittuose in un arco temporale significativo, la produzione di profitti e l'incidenza di tali profitti sul reddito del soggetto; tali elementi possono giustificare la confisca dei beni acquistati nel periodo rilevante

  • art. 200 cod. pen.

    Richiamato come criterio temporale per determinare quale normativa applicare in caso di successione di leggi in materia di misure preventive o di sicurezza

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione ha natura preventiva e può essere disposta anche se la pericolosità del soggetto non è attuale, purché i beni siano stati acquisiti durante il periodo in cui la pericolosità si è manifestata
  • In materia di misure di prevenzione patrimoniali si applica la disciplina vigente al momento dell'applicazione della misura, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite e dall'art.200 cod. pen.
  • Per configurare la pericolosità generica occorre dimostrare l'abitualità criminale in un arco temporale significativo, la produzione di profitti illeciti e che tali profitti costituiscano una componente significativa del reddito del soggetto
  • Beni intestati a terzi o a familiari possono essere soggetti a confisca se emerge una ragionevole presunzione che siano stati acquistati con proventi illeciti; la prova della legittima provenienza del patrimonio è cruciale per la difesa
  • Le censure fondate esclusivamente su principio di retroattività della norma o su mancata attualità della pericolosità hanno scarse possibilità di successo se la giurisprudenza consolidata e i fatti probatori indicano un periodo di pericolosità collegabile agli acquisti contestati
  • Per contrastare efficacemente una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale, è strategico produrre documentazione reddituale e fiscale (dichiarazioni dei redditi, contratti di acquisto, finanziamenti) che dimostri l'origine lecita dei beni e interrompa la catena indiziaria

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