Cassazione Civile, Ordinanza n. 13499/2023 del 17/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La Procura della Repubblica ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato inammissibile la sua opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro un decreto di liquidazione dei compensi professionali emesso in favore di un avvocato per l'attività difensiva prestata a favore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto l'opposizione tardiva perché proposta oltre trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 136 c.p.c., sostenendo che non fosse provata la comunicazione del decreto al Pubblico Ministero e che non fossero stati osservati gli adempimenti previsti per le comunicazioni dei provvedimenti. Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 2697 c.c., censurando l'erronea ripartizione dell'onere della prova in ordine alla mancata ricezione della comunicazione del decreto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, anche a voler prescindere dalla questione sulla rituale comunicazione o sulla prova della ricezione del decreto da parte della Procura, l'opposizione era comunque tardiva perché proposta il 28 settembre 2020 contro un decreto già pubblicato il 9 agosto 2018, sicché era abbondantemente decorso il termine lungo semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. La dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione è quindi corretta, pur se per ragioni diverse da quelle indicate dal Tribunale, e ciò rende a sua volta inammissibile il ricorso per cassazione per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità. Nulla è stato disposto sulle spese; non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per l'esenzione soggettiva del ricorrente.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
prevede l'opposizione avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
art. 84 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
disciplina il decreto di pagamento e la sua comunicazione al difensore e alle parti, compreso il Pubblico Ministero
art. 15 d.lgs. 1 settembre 2011 n. 150
regola il rito dell'opposizione avverso il decreto di liquidazione
art. 702-bis c.p.c.
richiamato, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 106/2016, come modello processuale assimilabile al decreto di liquidazione
art. 327 c.p.c.
in mancanza di notificazione o comunicazione, si applica il termine lungo di impugnazione anche ai provvedimenti decisori e definitivi, compresi quelli del rito sommario speciale
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
ha fondato la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per conformità della decisione impugnata alla giurisprudenza di legittimità
art. 136 c.p.c.
invocato dal ricorrente in tema di comunicazione dei provvedimenti giudiziari
art. 2697 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare l'erronea ripartizione dell'onere della prova
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
non applicato per l'esenzione soggettiva del ricorrente dal contributo unificato
Massime di principio
- Quando si impugna un provvedimento decisorio e definitivo soggetto a opposizione o rito sommario speciale, la mancata comunicazione o notificazione non impedisce l'operatività del termine lungo di impugnazione ex art. 327 c.p.c.
- Se l'opposizione è proposta oltre il termine lungo, la questione sulla rituale comunicazione del provvedimento può diventare irrilevante ai fini della tempestività.
- La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione è corretta anche se il giudice di merito ha motivato in modo diverso, purché il risultato sia conforme alla giurisprudenza di legittimità.
- Nel patrocinio a spese dello Stato, l'opposizione al decreto di liquidazione segue il regime speciale dell'art. 170 d.P.R. n. 115/2002, ma resta soggetta, in difetto di comunicazione/notificazione, al termine lungo ordinario di impugnazione.
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