Sentenza n. 955/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024 (doc. 1), depositata e resa pubblica il 31.10.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18899/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 21.11.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 7253/2024, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica del docente per cinque annualità
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Napoli, giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro mediante la carta elettronica del docente, per complessivi 2.500 euro, oltre alle spese processuali. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero non aveva fornito prova dell'adempimento. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante un obbligo di conformazione della pubblica amministrazione, nonché il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito telematico della documentazione comprovante l'adempimento. È stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, affinché provveda entro ulteriori 60 giorni in caso di inerzia. Il commissario dovrà curare anche gli adempimenti contabili necessari, non potendo l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa giustificare il mancato pagamento. È stata inoltre applicata un'astreinte pari agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, fino all'adempimento spontaneo, anche tardivo, e con limite massimo pari al 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata è stata rimessa al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga alla pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto l'astreinte è stata parametrata agli interessi legali, con decorrenza e limite massimo determinati dal giudice.
art. 87, comma 2, lett. d) e comma 3, c.p.a.
I termini processuali propri del rito camerale sono stati ritenuti rispettati.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato presupposto.
art. 1 c.p.a.
Il principio di effettività della tutela giustifica la funzione compulsiva e di garanzia dell'astreinte nell'ottemperanza.
art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui responsabile è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa accerti un obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi alla decisione nel caso concreto.
- In assenza di prova dell'adempimento di un giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire esattamente e integralmente la decisione entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimi impedimenti; il commissario ad acta deve adottare tutte le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta in base al giudicato, con decorrenza dal termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo e anche dopo l'insediamento del commissario ad acta.
- Per evitare che la misura compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato, l'astreinte deve essere determinata secondo criteri di non manifesta iniquità e deve avere un tetto massimo previamente individuato; nel caso esaminato il limite è stato fissato al 10% dell'importo dovuto in base al giudicato.
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