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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41421/2024 del 12/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello che li aveva ritenuti amministratori di fatto di cooperative (in particolare D DELTA) e responsabili per il reato tributario di omessa presentazione della dichiarazione IVA relativo all'anno di imposta 2011 (capo Q, consumato il 29/12/2012). Le censure principali: a) mancata e contraddittoria motivazione nel ritenere la loro qualifica di amministratori di fatto nonostante la presunta uscita dalla gestione prima della consumazione del reato (giugno 2011); b) travisamento e carenza di prova, con riferimento a presunte intercettazioni, movimenti bancari e prelievi del 2012 non documentati nel fascicolo e nei PVC; c) errata quantificazione della pena, con applicazione di una pena base doppia rispetto al minimo edittale senza adeguata motivazione ai sensi dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondati i primi due motivi e, valutando la situazione processuale e i termini di prescrizione, ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'appello perché il reato residuo contestato al capo Q era estinto per intervenuta prescrizione (termine maturato il 07/01/2024 tenuto conto delle sospensioni processuali). Il motivo relativo alla richiesta di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è stato invece ritenuto infondato. Inoltre la Corte ha richiamato il principio per cui la confisca per equivalente, essendo misura afflittiva, non può essere mantenuta in presenza di estinzione del reato per prescrizione e che la disciplina di cui all'art. 578-bis c.p.p. non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; conseguentemente la confisca per equivalente non può essere mantenuta per i fatti in esame. In sintesi: annullamento senza rinvio per prescrizione del capo Q e conseguente esclusione della confisca per equivalente disposta in sede di merito.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma processuale richiamata per le censure di motivazione, travisamento della prova e illogicità della motivazione (lett. b) ed e)).

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato in relazione al concorso di persone nei reati tributari: la valutazione della partecipazione deve essere sorretta da elementi probatori congrui.

  • art. 5 d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice relativa all'omessa presentazione della dichiarazione: la quantificazione della pena deve tenere conto del minimo edittale vigente e delle regole dell'art.133 c.p.

  • art. 133 cod. pen.

    Principi per la determinazione della pena: lo scostamento dal minimo edittale richiede adeguata motivazione.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma sul proscioglimento per causa di non punibilità: applicabile solo quando la causa emerge in modo incontestabile dagli atti (percezione ictu oculi).

  • art. 578-bis cod. proc. pen.

    Disposizione che consente, in alcuni casi, di mantenere la confisca anche se si pronuncia proscioglimento per prescrizione; la Corte ha precisato che tale norma ha natura sostanziale e non è applicabile retroattivamente ai fatti anteriori all'entrata in vigore.

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Riferimento alla confisca tributaria (compresa la confisca per equivalente); la sua applicazione richiede l'accertamento pieno della responsabilità penale, incompatibile con l'estinzione per prescrizione se la disciplina più favorevole non si applica retroattivamente.

Massime di principio

  • Per riconoscere un "amministratore di fatto" in reati tributari è necessaria una "attività gestionale significativa e continuativa"; atti episodici o occasionali difficilmente bastano.
  • La Corte di merito non può fondare la propria decisione su risultanze (intercettazioni, tabulati, pedinamenti, movimenti bancari) che non risultano nel fascicolo: i fatti decisivi devono essere documentati nel processo.
  • La responsabilità per omissioni dichiarative presuppone che l'attività gestoria sia continuativa fino al momento in cui l'obbligo si sarebbe dovuto adempiere; un'effettiva e provata fuoriuscita dalla gestione precedente alla consumazione può interrompere la responsabilità.
  • La prescrizione sopravvenuta di un reato residuo può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna; ciò assorbe anche le questioni relative al trattamento sanzionatorio connesse al reato estinto.
  • La confisca per equivalente ha natura afflittiva e richiede un accertamento pieno della responsabilità: non può essere mantenuta se il reato è estinto per prescrizione e la norma che consente la conservazione della confisca in caso di prescrizione (art.578-bis c.p.p.) non è applicabile retroattivamente.

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