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Sentenza

Sentenza del 26/01/2015 n. 204 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

INAMMISSIBILITÀ APPELLO TARDIVO - Sentenza inviata all'ufficio a mezzo posta - Termine breve - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’appello è stato dichiarato inammissibile perché proposto oltre il termine breve decorrente dalla valida notificazione della sentenza di primo grado. La spedizione postale della copia autentica della sentenza all’Ufficio è stata considerata modalità idonea a far decorrere tale termine.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la decorrenza del termine breve per proporre appello. La sentenza di primo grado era stata consegnata o spedita a mezzo posta all’Ufficio in copia autentica. Il ricorrente sosteneva, implicitamente, che tale modalità non fosse idonea a far decorrere il termine breve. La decisione ha invece ritenuto applicabile, a seguito della modifica dell’art. 38, comma 2, del d.lgs. 546/1992 ad opera del d.l. 25 marzo 2010, n. 40, l’art. 16 dello stesso decreto, che consente la notificazione della sentenza anche mediante consegna o spedizione postale della copia autentica all’Ufficio.

Norme richiamate

  • Art. 38, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    A seguito della modifica introdotta dal d.l. 25 marzo 2010, n. 40, la disposizione deve essere coordinata con l’art. 16 del d.lgs. 546/1992 per individuare le modalità valide di notificazione della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare.

  • Art. 16, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La notificazione degli atti del processo tributario può avvenire anche mediante consegna o spedizione postale della copia autentica della sentenza all’Ufficio; tale notificazione è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello.

  • D.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in legge

    La modifica dell’art. 38, comma 2, ha reso evidente l’applicabilità delle modalità di notificazione previste dall’art. 16 del d.lgs. 546/1992 anche alla sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la consegna diretta o la spedizione postale della copia autentica della sentenza all’Ufficio può costituire una valida notificazione.
  • Quando la notificazione della sentenza è valida, da essa decorre il termine breve per proporre appello, anche se la sentenza è stata trasmessa mediante posta.
  • Prima di proporre un’impugnazione occorre verificare non solo la data di pubblicazione della sentenza, ma anche eventuali notificazioni o comunicazioni idonee a far decorrere il termine breve.
  • La proposizione dell’appello oltre il termine breve può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione, senza esame del merito.
  • La valutazione concreta richiede comunque di verificare l’autenticità della copia, la regolarità della spedizione o consegna e la prova della data di ricezione.

Testo integrale

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