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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46805/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 9/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione delle misure alternative (semilibertà e detenzione domiciliare) ai sensi degli artt. 48 e 47-ter l. 26/7/1975, n. 354, relativamente alla pena per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. nella parte modificata dal d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. l. 30/12/2022, n. 199), sostenendo che, ai sensi del nuovo comma 1-ter, i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione qualora sia dimostrata l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere. Il ricorrente richiamava la buona condotta carceraria, la frequenza di percorsi rieducativi e il conseguimento del diploma, nonché una certificazione ISEE 2023 che attestava la difficoltà economica della famiglia e quindi l'impossibilità di adempiere agli obblighi civili.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina riformata dell'art. 4-bis agli atti pendenti e ha confermato che, per i condannati per reati ostativi che non hanno collaborato, è richiesto un onere probatorio rafforzato: non bastano la regolare condotta detentiva, la partecipazione ai programmi rieducativi o la sola difficoltà economica. Occorrono elementi specifici, diversi e ulteriori che dimostrino la recisione dei legami con l'organizzazione criminale e l'assenza di pericolo di ripristino di collegamenti, nonché iniziative a favore delle vittime. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato elementi fattuali contrari alla dissociazione: ruolo di referente nell'associazione Amato-Pagano, intercettazioni in cui il detenuto rivendicava il percorso criminale, e notizie sulla perdurante operatività del sodalizio confermate dalla DDA e da recenti operazioni di polizia. Pertanto non emersero concreti elementi di dissociazione idonei a superare l'ostatività. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Norma che disciplina le misure alternative alla detenzione; richiamata come base normativa delle istanze presentate dal detenuto

  • art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    Disposizioni procedurali sulle istanze di misure alternative; applicata nel contesto della richiesta di semilibertà e detenzione domiciliare

  • art. 4-bis Ordinamento penitenziario

    art. 4-bis ord. pen., commi 1-bis e 1-ter (modifiche d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. l. 30/12/2022, n. 199)

    Dopo la riforma distingue tra chi ha collaborato e chi non ha collaborato; per i non collaboratori impone un onere probatorio rafforzato con necessità di elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti; la mera difficoltà economica o la buona condotta non sono sufficienti

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso, che comporta gli effetti ostativi previsti dall'art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari se non emergono elementi di dissociazione

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 74 T.U. stupefacenti

    Disposizione relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, qui contestata insieme al 416-bis

  • d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. l. 30 dicembre 2022, n. 199)

    d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. l. 30/12/2022, n. 199

    Ha introdotto la modifica sostanziale all'art. 4-bis distinguendo collaboratori e non collaboratori e imponendo criteri più stringenti per i non collaboratori; norma applicabile ai procedimenti pendenti per natura processuale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere al ricorrente l'onere pecuniario di euro 3.000,00

  • Corte cost. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare la determinazione della sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Le modifiche all'art. 4-bis del 2022 si applicano ai procedimenti in corso; dunque i ricorsi presentati dopo la riforma si valutano secondo i nuovi criteri
  • Per i condannati per reati ostativi che non hanno collaborato l'accesso ai benefici richiede elementi specifici, ulteriori e diversi rispetto alla sola buona condotta detentiva o al percorso rieducativo
  • La documentata impossibilità economica di adempiere alle obbligazioni civili non determina automaticamente la concessione del beneficio: elimina un ostacolo formale ma non sostituisce la necessità di dimostrare la recisione dei legami con l'organizzazione criminale
  • Il ruolo ricoperto nel sodalizio e la presenza di elementi fattuali recenti (intercettazioni, operazioni di polizia, pareri della DDA) possono rendere probabile l'esigibilità della collaborazione e giustificare il diniego dei benefici
  • Per aumentare le chance di successo in situazioni analoghe il detenuto deve produrre prove concrete e circostanziate di dissociazione (es. iniziative riparative verso le vittime, dichiarazioni autonome e verificabili, documentazione che escluda contatti attuali con il gruppo criminale, attestazioni di terzi indipendenti)
  • La mera esclusione della recidiva nella sentenza di merito non è determinante quando permangono indizi di collegamenti attuali con l'organizzazione

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