Cassazione Penale, Sentenza n. 46805/2024 del 19/12/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 9/07/2024 che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di applicazione delle misure alternative (semilibertà e detenzione domiciliare) ai sensi degli artt. 48 e 47-ter l. 26/7/1975, n. 354, relativamente alla pena per i reati di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.) e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990). Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 4-bis Ord. pen. nella parte modificata dal d.l. 31/10/2022, n. 162 (conv. l. 30/12/2022, n. 199), sostenendo che, ai sensi del nuovo comma 1-ter, i benefici possono essere concessi anche senza collaborazione qualora sia dimostrata l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere. Il ricorrente richiamava la buona condotta carceraria, la frequenza di percorsi rieducativi e il conseguimento del diploma, nonché una certificazione ISEE 2023 che attestava la difficoltà economica della famiglia e quindi l'impossibilità di adempiere agli obblighi civili.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto applicabile la disciplina riformata dell'art. 4-bis agli atti pendenti e ha confermato che, per i condannati per reati ostativi che non hanno collaborato, è richiesto un onere probatorio rafforzato: non bastano la regolare condotta detentiva, la partecipazione ai programmi rieducativi o la sola difficoltà economica. Occorrono elementi specifici, diversi e ulteriori che dimostrino la recisione dei legami con l'organizzazione criminale e l'assenza di pericolo di ripristino di collegamenti, nonché iniziative a favore delle vittime. Nel caso concreto il Tribunale di sorveglianza aveva rilevato elementi fattuali contrari alla dissociazione: ruolo di referente nell'associazione Amato-Pagano, intercettazioni in cui il detenuto rivendicava il percorso criminale, e notizie sulla perdurante operatività del sodalizio confermate dalla DDA e da recenti operazioni di polizia. Pertanto non emersero concreti elementi di dissociazione idonei a superare l'ostatività. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 48 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Norma che disciplina le misure alternative alla detenzione; richiamata come base normativa delle istanze presentate dal detenuto
art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
Disposizioni procedurali sulle istanze di misure alternative; applicata nel contesto della richiesta di semilibertà e detenzione domiciliare
art. 4-bis Ordinamento penitenziario
art. 4-bis ord. pen., commi 1-bis e 1-ter (modifiche d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. l. 30/12/2022, n. 199)
Dopo la riforma distingue tra chi ha collaborato e chi non ha collaborato; per i non collaboratori impone un onere probatorio rafforzato con necessità di elementi specifici che escludano collegamenti attuali con la criminalità organizzata e il pericolo di ripristino di tali collegamenti; la mera difficoltà economica o la buona condotta non sono sufficienti
art. 416-bis cod. pen.
Delitto di associazione di tipo mafioso, che comporta gli effetti ostativi previsti dall'art. 4-bis per l'accesso ai benefici penitenziari se non emergono elementi di dissociazione
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 74 T.U. stupefacenti
Disposizione relativa all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, qui contestata insieme al 416-bis
d.l. 31 ottobre 2022, n. 162 (conv. l. 30 dicembre 2022, n. 199)
d.l. 31/10/2022, n. 162 conv. l. 30/12/2022, n. 199
Ha introdotto la modifica sostanziale all'art. 4-bis distinguendo collaboratori e non collaboratori e imponendo criteri più stringenti per i non collaboratori; norma applicabile ai procedimenti pendenti per natura processuale
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso; applicata per infliggere al ricorrente l'onere pecuniario di euro 3.000,00
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in relazione ai criteri per ritenere l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare la determinazione della sanzione pecuniaria
Massime di principio
- Le modifiche all'art. 4-bis del 2022 si applicano ai procedimenti in corso; dunque i ricorsi presentati dopo la riforma si valutano secondo i nuovi criteri
- Per i condannati per reati ostativi che non hanno collaborato l'accesso ai benefici richiede elementi specifici, ulteriori e diversi rispetto alla sola buona condotta detentiva o al percorso rieducativo
- La documentata impossibilità economica di adempiere alle obbligazioni civili non determina automaticamente la concessione del beneficio: elimina un ostacolo formale ma non sostituisce la necessità di dimostrare la recisione dei legami con l'organizzazione criminale
- Il ruolo ricoperto nel sodalizio e la presenza di elementi fattuali recenti (intercettazioni, operazioni di polizia, pareri della DDA) possono rendere probabile l'esigibilità della collaborazione e giustificare il diniego dei benefici
- Per aumentare le chance di successo in situazioni analoghe il detenuto deve produrre prove concrete e circostanziate di dissociazione (es. iniziative riparative verso le vittime, dichiarazioni autonome e verificabili, documentazione che escluda contatti attuali con il gruppo criminale, attestazioni di terzi indipendenti)
- La mera esclusione della recidiva nella sentenza di merito non è determinante quando permangono indizi di collegamenti attuali con l'organizzazione
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