Cassazione Penale, Sentenza n. 22449/2025 del 14/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Roma che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 23/11/2024. Grandi era gravemente indiziato di reati connessi alla detenzione e al traffico di stupefacenti e di armi (capo A: artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 4 D.P.R. 9/10/1990 n. 309; capo B: artt. 110, 81 c.p.v., 23 commi 1 e 3 L. 18/4/1975 n. 110; capi C e D: artt. 110 c.p., norme legge armi L. 2/10/1967 n. 895), e il difensore deduceva: vizi di motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni rese dall'indagato; violazione di legge e vizio di motivazione circa la detenzione di armi e droga; errata valutazione delle condizioni di salute; errata valutazione del pericolo di reiterazione e sproporzionalità della custodia cautelare; omissione di considerare misure cautelari meno afflittive.
La decisione
Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile perché, prima della decisione, il difensore munito di procura speciale ha presentato, in data 28/04/2025, una rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 589 c.p.p.; la rinuncia, conforme alle forme di legge, è atto personale, irrevocabile e recettizio che determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett. d) c.p.p. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa, al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre ordinata la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Indica la partecipazione a reato come fatto contestato nei capi relativi a stupefacenti e armi; usato insieme ad altre norme per descrivere i delitti imputati al ricorrente
art. 73 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti: i commi indicati individuano le ipotesi di detenzione e spaccio aggravate; la Corte si limita a riportare la contestazione penale
art. 23 L. 18 aprile 1975, n. 110
Norme in materia di armi (violazioni relative alla detenzione illegale di armi); citata per riassumere i capi di imputazione
L. 2 ottobre 1967, n. 895
Ulteriori disposizioni in materia di armi, richiamate nei capi di imputazione per specifiche violazioni
art. 589 cod. proc. pen.
Regola la rinuncia all'impugnazione: atto formale, personale, irrevocabile e recettizio; può essere compiuto dalla parte o dal difensore munito di procura speciale
art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso quando la parte ha rinunciato all'impugnazione; applicata dal Collegio per dichiarare inammissibile il ricorso a seguito della rinuncia
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti da parte del direttore dell'istituto penitenziario in caso di pronunce sulla misura cautelare; il provvedimento dispone la trasmissione della sentenza al direttore per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione (art. 589 c.p.p.) è atto formale e definitivo: se validamente effettuata rende il ricorso inammissibile e impedisce l'esame nel merito.
- La rinuncia può essere effettuata dal difensore solo se munito di procura speciale; verificare sempre la regolarità della procura prima di considerare efficace la rinuncia.
- Quando la rinuncia è valida il giudice non entra nelle questioni di merito (vizi di motivazione, valutazione delle prove, proporzionalità della misura), che restano quindi non valutate in sede di impugnazione.
- La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche: spese processuali e, se ricorrono profili di colpa, somme a favore della Cassa delle ammende (importo determinato dal giudice).
- In casi simili, prima di rinunciare è opportuno valutare le alternative procedurali (es. mantenere il ricorso per chiedere misure meno afflittive o verificare profili di illegittimità procedurale), perché la rinuncia è irrevocabile.
- Il giudice è tenuto a disporre gli adempimenti previsti per l'esecuzione delle misure cautelari/effetti del provvedimento (es. comunicazioni al direttore dell'istituto) anche dopo la dichiarazione di inammissibilità per rinuncia.
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