Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-781/23

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2024. — Malmö Motorrenovering AB contro Allmänna ombudet hos Tullverket. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Högsta förvaltningsdomstolen. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Articolo 250 – Regime dell’ammissione temporanea – Articolo 251 – Periodo in cui le merci importate possono rimanere in tale regime – Periodo insufficiente per raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato – Obbligazione doganale sorta a causa dell’inosservanza del termine di tale periodo – Condizioni di proroga di detto periodo – Importazione di un’automobile da corsa. — Causa C-781/23

Giurisprudenza europea62023CJ0781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in un rinvio pregiudiziale svedese, ha chiarito l’interpretazione dell’articolo 251 del codice doganale dell’Unione in materia di ammissione temporanea di un’automobile da corsa. Ha stabilito che le "circostanze eccezionali" sono richieste solo quando la proroga del termine porti oltre i 24 mesi la durata complessiva del regime. Ne consegue che, se il periodo complessivo resta entro tale soglia, la proroga può essere concessa senza quel requisito, con possibili riflessi anche sull’estinzione dell’obbligazione doganale per inosservanza del termine.

Interpretazione dell’articolo 251 del codice doganale dell’Unione: quando la proroga del periodo di ammissione temporanea richiede circostanze eccezionali.

La questione giuridica

Se l’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013 debba essere interpretato nel senso che le "circostanze eccezionali" richieste dal paragrafo 3 per ottenere la proroga del periodo di permanenza in regime di ammissione temporanea siano necessarie solo quando la proroga, sommata al periodo inizialmente assegnato, comporta il superamento del limite massimo di 24 mesi, oppure anche quando tale limite non viene superato.

Principio di diritto

La proroga del periodo in cui una merce può restare vincolata al regime di ammissione temporanea non richiede la prova di circostanze eccezionali quando, sommando periodo iniziale e proroga richiesta, la permanenza complessiva non supera il massimo di 24 mesi previsto dall’articolo 251, paragrafo 2, del codice doganale. Le circostanze eccezionali sono necessarie solo se la proroga determinerebbe il superamento di tale limite massimo; di conseguenza, un superamento del termine inizialmente fissato che sarebbe stato regolarizzabile con una proroga concedibile può rilevare, ai fini dell’estinzione dell’obbligazione doganale, se ricorrono le condizioni dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), e dell’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013, articoli 79, 124, 250 e 251
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446, articolo 103, lettera a)
  • Regolamento (UE) 2019/474

Proroga del periodo di ammissione temporanea e requisito delle circostanze eccezionali

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dalla Högsta förvaltningsdomstolen (Corte suprema amministrativa svedese) in una controversia tra Malmö Motorrenovering AB e il rappresentante dell’interesse pubblico presso l’amministrazione doganale svedese. La questione attiene all’interpretazione dell’articolo 251 del regolamento (UE) n. 952/2013, nel contesto dell’importazione temporanea di un’automobile da corsa destinata a competizioni nell’Unione.

Fatti e procedimento principale

Malmö Motorrenovering AB aveva importato negli Stati Uniti un’automobile da corsa in regime di ammissione temporanea per utilizzarla in gare nell’Unione e poi riesportarla. L’autorizzazione doganale fissava il termine di riesportazione al 30 luglio 2019, mentre l’ultima competizione era prevista per l’8 settembre 2019. L’auto fu riesportata il 19 settembre 2019, dopo la scadenza del termine. L’amministrazione doganale constatò quindi il sorgere di un’obbligazione doganale per importi a titolo di dazi e IVA.

Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso della società, ritenendo estinta l’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del codice doganale. La corte d’appello amministrativa aveva invece annullato tale decisione, ritenendo necessario verificare se, in caso di domanda di proroga, il termine potesse essere esteso solo in presenza di circostanze eccezionali. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto alla Corte di chiarire la portata dell’articolo 251, paragrafo 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 79 del codice doganale, che disciplina il sorgere dell’obbligazione doganale in caso di inosservanza;
  • l’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), del medesimo codice, sull’estinzione dell’obbligazione doganale quando l’inadempienza non ha conseguenze significative e non vi è frode, purché siano successivamente regolarizzate le merci;
  • l’articolo 250, paragrafo 1, che definisce il regime dell’ammissione temporanea;
  • l’articolo 251, paragrafi 1-4, che disciplina il periodo di permanenza delle merci nel regime, il limite massimo di 24 mesi e la proroga in circostanze eccezionali;
  • l’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che considera non significativa un’inosservanza quando il termine è superato per un periodo non eccedente la proroga che sarebbe stata concessa se richiesta.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che il regime di ammissione temporanea è un regime derogatorio, poiché consente l’uso di merci non unionali in esenzione totale o parziale dai dazi all’importazione. Proprio perché deroga al principio generale della tassazione delle importazioni, esso va interpretato restrittivamente.

Sulla base della struttura dell’articolo 251, la Corte osserva che:

  • il paragrafo 1 impone alle autorità doganali di fissare un periodo sufficiente a raggiungere l’obiettivo dell’uso autorizzato;
  • il paragrafo 2 stabilisce, salvo diversa previsione, un massimo di 24 mesi;
  • il paragrafo 3 consente una proroga del periodo, ma come deroga alla regola generale e in presenza di circostanze eccezionali.

Dal combinato disposto di tali paragrafi, la Corte deduce che il riferimento del paragrafo 3 ai paragrafi 1 e 2 riguarda un unico periodo determinato congiuntamente da tali disposizioni. Ne consegue che le circostanze eccezionali sono richieste solo quando la proroga, sommata al termine iniziale, farebbe superare i 24 mesi. Se invece la durata complessiva resta entro tale soglia, la proroga non è subordinata a quel requisito.

Applicazione al caso concreto

Nel caso di specie, il termine inizialmente fissato dall’amministrazione doganale era insufficiente a consentire la riesportazione dopo l’ultima competizione, ma una proroga fino al 19 settembre 2019 sarebbe stata ancora compatibile con il limite massimo di 24 mesi. Pertanto, una proroga avrebbe potuto essere concessa senza che fosse necessario dimostrare circostanze eccezionali.

La Corte osserva inoltre che, se le condizioni dell’articolo 124, paragrafo 1, lettera h), fossero soddisfatte, l’obbligazione doganale potrebbe estinguersi. In particolare, l’articolo 103, lettera a), del regolamento delegato 2015/2446 considera non significativa l’inosservanza quando il termine è superato entro il periodo che sarebbe stato coperto dalla proroga concedibile.

Dispositivo

La Corte risponde che l’articolo 251 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che la proroga del periodo di ammissione temporanea non richiede circostanze eccezionali se, sommando periodo iniziale e proroga, la permanenza complessiva nel regime non supera i 24 mesi previsti dal paragrafo 2.

Principi affermati

Il principio affermato è che il requisito delle circostanze eccezionali opera solo per proroghe che eccedono il limite massimo di 24 mesi del regime di ammissione temporanea. In assenza di tale superamento, la proroga può essere concessa senza quel presupposto, fermo restando il controllo sulle altre condizioni per l’eventuale estinzione dell’obbligazione doganale.

Come è indicizzato

Materiedazio doganaleammissione temporaneaobbligazione doganaleinterpretazione dei regolamenti ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.