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Sentenza

Sentenza n. 3783/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 164/2024, depositata e resa pubblica il 1° marzo 2024, Sez. Lavoro, r.g. 606/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 5 ottobre 2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 6 novembre 2025 – carta del docente;

Giustizia amministrativa202601475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, per complessivi euro 2.500,00, condannando il Ministero a rendere disponibile il beneficio. La sentenza era stata notificata al Ministero il 5 ottobre 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato regolarmente notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era decorso senza adempimento. Ha ordinato al Ministero, salvo che nelle more avesse già provveduto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore, attivando la carta elettronica del docente in favore della ricorrente. Ha nominato, per il caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Varese quale commissario ad acta, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. È stata respinta la richiesta di astreinte: la nomina del commissario costituisce già una misura idonea a fronteggiare l'inerzia e ricorrono ulteriori ragioni ostative, considerata la complessità del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e non al sostentamento del docente. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato o di altro titolo esecutivo nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, per l'esecuzione dei pagamenti dovuti dalle amministrazioni, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso, anche tramite il commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ma la misura può essere esclusa, oltre che nei casi di manifesta iniquità, quando ricorrano altre ragioni ostative, specialmente in considerazione delle peculiarità dell'adempimento pubblico.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato quale base dell'intervento di SO.GE.I. e CONSAP nella predisposizione e attivazione della carta elettronica del docente in forma di applicazione web.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, costituisce presupposto per l'esercizio dell'azione esecutiva quando l'Amministrazione non abbia adempiuto al giudicato.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato avente a oggetto l'attivazione di un beneficio amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può costituire ragione sufficiente per respingere la domanda di astreinte, quando la misura sostitutiva sia idonea a garantire l'esecuzione del giudicato.
  • L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione, pur astrattamente ammissibile, può essere negata quando ricorrano ulteriori ragioni ostative, valutate in concreto alla luce della complessità dell'adempimento, del coinvolgimento di più strutture e soggetti, dei vincoli organizzativi e finanziari e della natura non essenziale del beneficio dovuto.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione può ricorrere, in caso di incapienza dei fondi ordinari, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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