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Sentenza

Sentenza n. 1337/2026 - Catania, Sezione 5

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3500 dell’1/10/2025 emessa dal Tribunale di Catania - sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600267

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, che aveva riconosciuto benefici contrattuali con conseguente rideterminazione dell’inquadramento e del trattamento economico

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore pubblico)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Catania, sezione Lavoro, era passata in giudicato e che, nonostante la notifica del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione, l’Assessorato non aveva liquidato le differenze retributive dovute dal 1° marzo 2005 al 31 dicembre 2020, oltre interessi, accessori, compensi e spese. Ha chiesto l’assegnazione di un termine per l’adempimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione ha sostenuto di avere attribuito al lavoratore la posizione economica spettante e di avere disposto il pagamento delle differenze retributive, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente ha contestato tale deduzione, rilevando l’assenza di un decreto di impegno e liquidazione e l’omesso pagamento delle somme. I motivi risultanti decisivi sono quindi l’inadempimento del giudicato, l’assenza di prova dell’avvenuta liquidazione e pagamento e la conseguente necessità di adottare misure sostitutive in caso di persistente inerzia.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era passata in giudicato, che il ricorso per ottemperanza era stato ritualmente proposto e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’Amministrazione non ha fornito prova della concreta liquidazione e del pagamento delle somme dovute; pertanto, la sua affermazione di avere dato esecuzione al giudicato è stata ritenuta non provata e non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere. Il giudice ha affermato la persistenza dell’obbligo di esecuzione, comprendente la sorte capitale, gli interessi e gli altri oneri accessori, nonché i compensi e le spese di causa, incluse le spese successive e automaticamente conseguenti alla decisione, come quelle di registrazione. È stato assegnato all’Assessorato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, con facoltà di delega, il quale dovrà insediarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine e provvedere entro i successivi sessanta giorni. L’Assessorato è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere decorso prima della proposizione di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione; una volta decorso, l’inadempimento dell’amministrazione può essere fatto valere mediante il giudizio di ottemperanza.

  • art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000

    Norma richiamata quale disposizione modificativa della disciplina del termine dilatorio per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    Disposizione richiamata quale ulteriore modifica della disciplina del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la pubblica amministrazione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta deve essere richiesto mediante apposita parcella entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’amministrazione non può limitarsi ad affermare di avere dato esecuzione al giudicato: la cessazione della materia del contendere presuppone la prova concreta dell’adozione degli atti esecutivi e della liquidazione e del pagamento delle somme dovute.
  • L’obbligo di eseguire un giudicato di condanna al ricalcolo del trattamento economico comprende, oltre alla sorte capitale, gli interessi e gli altri accessori dovuti per legge, nonché i compensi e le spese di causa conseguenti alla decisione.
  • Le spese successive all’emanazione del titolo, incluse le spese di registrazione, rientrano automaticamente tra gli oneri conseguenti alla decisione giudiziale e devono essere considerate nell’esecuzione anche in mancanza di un’espressa statuizione del giudice del lavoro.
  • Quando il giudicato è passato in cosa giudicata, il termine dilatorio di 120 giorni è decorso e l’amministrazione permane inadempiente senza giustificazioni, il giudice dell’ottemperanza deve affermare l’obbligo di esecuzione e può assegnare un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza opera in via sostitutiva rispetto all’amministrazione inadempiente, entro il termine stabilito dal giudice e sotto la propria responsabilità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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