Sentenza n. 5042/2026 - Roma, Sezione 1
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 27 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza del 27 settembre 2025 per il rilascio di un visto per motivi di studio e per la fissazione dell’appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sull’istanza volta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso per motivi di studio e a ottenere la fissazione dell’appuntamento per la presentazione della domanda. Ha chiesto la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo delle amministrazioni di provvedere e la condanna a provvedere entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva attivato il procedimento fissando l’appuntamento richiesto per il 16 dicembre 2025. Tale adempimento ha soddisfatto integralmente la pretesa azionata, rendendo non più necessario decidere sull’obbligo di provvedere. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto del tempo non particolarmente esteso tra la richiesta e la notificazione del ricorso e dell’attività dell’amministrazione, anche in considerazione dell’elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l’azione contro il silenzio dell’amministrazione; il ricorso è divenuto privo di oggetto dopo l’attivazione del procedimento amministrativo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
cessazione della materia del contendere
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per formalizzare una domanda amministrativa integra pieno soddisfacimento della pretesa quando l’azione era diretta anche o soprattutto all’attivazione del relativo procedimento; in tal caso deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo nelle more del giudizio elimina l’interesse alla decisione sull’obbligo dell’amministrazione di provvedere, se l’adempimento corrisponde integralmente alla pretesa azionata.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la compensazione delle spese può essere giustificata dalla breve durata dell’inerzia antecedente al ricorso e dal comportamento collaborativo dell’amministrazione, anche in presenza di un elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.
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