Parere n. 12/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero della giustizia per l’annullamento del provvedimento n. -OMISSIS-del -OMISSIS- con il quale è stato respinto il suo ricorso gerarchico proposto contro l’irrogazione della sanzione disciplinare della censura.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento ministeriale di rigetto del ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare della censura irrogata per assenza ingiustificata dal servizio.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha contestato la sanzione disciplinare della censura, sostenendo che l’assenza dal turno di servizio del 2 gennaio 2018 fosse giustificata dallo stato di malattia e dalla mancata comunicazione della modifica della programmazione del servizio. Ha dedotto, in particolare, di non aver potuto visionare il foglio di servizio il 30 dicembre 2017 perché assente per malattia e di non essere stato informato del turno effettivamente assegnato. Ha inoltre formulato censure generiche relative al rispetto dei termini del procedimento disciplinare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e, in parte, neppure articolato in specifici motivi di censura. Il foglio di servizio è il documento che individua l’assegnazione del personale, il posto e gli orari del servizio, mentre la programmazione mensile costituisce una mera proposta soggetta all’approvazione dell’Amministrazione. Il personale ha l’obbligo di prendere visione del foglio di servizio e di accertarsi, con la normale diligenza, dell’orario e delle modalità del servizio da svolgere, anche mediante contatti telefonici con gli uffici. Nel caso concreto il ricorrente non ha assolto tale obbligo e ha comunicato lo stato di malattia soltanto alle ore 12.06, rispetto a un turno 8.00/15.40. La sanzione è stata quindi ritenuta corretta, adeguatamente motivata e proporzionata. Sono state inoltre respinte le censure sui termini del procedimento disciplinare, perché generiche e prive di elementi probatori, rilevandosi il rispetto dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 449/1992.
Osservazioni
Conoscenza del foglio di servizio e programmazione mensile
La programmazione mensile dei turni consegnata dal personale all’Ufficio Servizi rappresenta una mera proposta e non costituisce il documento probante dell’effettivo servizio da svolgere. Tale funzione spetta al foglio di servizio, del quale tutto il personale ha l’obbligo di prendere visione.
Obbligo di diligenza nella verifica del turno
Il personale di polizia penitenziaria deve accertarsi in tempo utile dell’orario e delle modalità del servizio, anche telefonicamente presso gli uffici, non potendo invocare la programmazione mensile quale giustificazione dell’assenza quando non abbia verificato il contenuto del foglio di servizio.
Comunicazione tardiva dell’impedimento
La comunicazione dello stato di malattia effettuata alle ore 12.06, a fronte di un turno fissato dalle ore 8.00 alle ore 15.40, è stata ritenuta tardiva rispetto all’obbligo di segnalare immediatamente, ove possibile, il legittimo impedimento alla puntuale presentazione in servizio.
Termini del procedimento disciplinare
Le censure relative alla presunta violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare sono state ritenute generiche, non supportate da elementi probatori e comunque infondate, essendo stato rilevato il rispetto dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 449/1992.
Norme richiamate
d.lgs. 449/1992, art. 2, comma 1, lett. c)
La disposizione individua l’infrazione disciplinare contestata al dipendente e posta a fondamento della sanzione della censura.
d.lgs. 449/1992, art. 17, comma 3
La disposizione disciplina i termini del procedimento disciplinare; il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali termini siano stati rispettati.
d.P.R. 82/1999, art. 23, commi 1 e 2
Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di presentarsi in servizio all'ora stabilita [...], accertandosi in tempo utile dell'orario e delle modalità del servizio da svolgere; qualora sia possibile, ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione.
La norma impone al personale di verificare preventivamente l’orario e le modalità del servizio e di comunicare tempestivamente l’eventuale impedimento.
d.P.R. 82/1999, art. 30, commi 1, 2 e 3
Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.
Il foglio di servizio stabilisce l’assegnazione del personale, il posto di servizio e gli orari di inizio e termine; la sua conoscenza costituisce un obbligo del dipendente e prevale sulla mera proposta di programmazione mensile.
d.P.R. 1199/1971
Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale è stato acquisito il parere vincolante del Consiglio di Stato.
Massime di principio
- Nel rapporto di servizio del personale di polizia penitenziaria, il foglio di servizio è il documento ufficiale che determina l’assegnazione, il posto e l’orario di lavoro; la programmazione mensile predisposta dal personale ha natura meramente propositiva e non può sostituirlo.
- L’obbligo di prendere visione del foglio di servizio richiede al dipendente una condotta diligente e attiva, comprensiva, ove necessario, della verifica telefonica presso gli uffici dell’orario e delle modalità del servizio.
- Lo stato di malattia non esclude la responsabilità disciplinare per la mancata presentazione in servizio quando il dipendente non abbia tempestivamente comunicato l’impedimento, pur potendolo fare, e abbia omesso di verificare preventivamente il turno assegnato.
- Le censure relative alla violazione dei termini del procedimento disciplinare devono essere specificamente dedotte e supportate da elementi probatori; mere affermazioni generiche non sono idonee a dimostrare l’illegittimità del procedimento.
Sanzione disciplinare per mancata presentazione in servizio
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un agente del Corpo di polizia penitenziaria contro il Ministero della giustizia. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che aveva respinto il ricorso gerarchico contro la sanzione disciplinare della censura, irrogata per la mancata presentazione a un turno di servizio del 2 gennaio 2018.
Fatti e procedimento disciplinare
Il dipendente era comandato a prestare servizio dalle ore 8.00 alle ore 15.40. Non si era presentato, non aveva preventivamente segnalato un impedimento e, quando era stato contattato telefonicamente, non risultava reperibile. Soltanto alle ore 12.06 aveva comunicato telefonicamente l’assenza per motivi di salute.
A seguito della relazione di servizio del 2 gennaio 2018, il Direttore della casa circondariale aveva contestato l’addebito il 16 gennaio 2018. Il dipendente aveva presentato le proprie giustificazioni il 29 gennaio, sostenendo che la Direzione non gli aveva comunicato la modifica del servizio programmato e che il 30 dicembre 2017 non aveva potuto prendere visione del foglio di servizio perché assente per malattia. Le giustificazioni erano state ritenute insufficienti e il Direttore aveva irrogato la censura. Il successivo ricorso gerarchico era stato respinto.
Contraddittorio nel procedimento consultivo
La Sezione ha preliminarmente rilevato il rispetto del contraddittorio. Il Ministero aveva trasmesso al ricorrente la relazione istruttoria e gli aveva assegnato trenta giorni per presentare osservazioni. Il ricorrente non si era avvalso di tale facoltà.
Foglio di servizio e programmazione dei turni
Il Consiglio di Stato ha distinto il foglio di servizio dalla programmazione mensile dei turni. Ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. 82/1999, il foglio di servizio stabilisce l’assegnazione del personale a ciascun posto, indicando gli orari di inizio e termine, e tutto il personale ha l’obbligo di prenderne visione.
La programmazione mensile predisposta dal personale e consegnata all’Ufficio Servizi rappresenta invece una proposta, nella quale possono essere indicate esigenze individuali. Essa diviene rilevante ai fini dell’effettivo servizio soltanto dopo l’approvazione dell’Amministrazione e la sua trasposizione nel foglio di servizio. Non può quindi essere utilizzata come documento decisivo per dimostrare il turno concretamente assegnato.
Obblighi di diligenza e tempestiva comunicazione dell’impedimento
L’art. 23, commi 1 e 2, del d.P.R. 82/1999 impone al personale di presentarsi in servizio all’ora stabilita e di accertarsi in tempo utile dell’orario e delle modalità del servizio da svolgere. Qualora possibile, il dipendente deve inoltre segnalare immediatamente alla Direzione l’esistenza di un legittimo impedimento.
Secondo la Sezione, il ricorrente avrebbe dovuto verificare il servizio effettivamente assegnato, anche contattando telefonicamente gli uffici. Non poteva limitarsi a fare affidamento sulla programmazione mensile né invocare la mancata visione del foglio di servizio senza dimostrare di avere adottato le ordinarie cautele necessarie per conoscere il turno.
La comunicazione dello stato di malattia alle ore 12.06 è stata ritenuta tardiva rispetto all’inizio del turno delle ore 8.00. La sussistenza della malattia non ha quindi escluso l’imputabilità della condotta disciplinarmente rilevante, poiché l’impedimento non era stato segnalato tempestivamente.
Valutazione della sanzione
Il ricorso, peraltro non articolato in specifici motivi di censura, è stato ritenuto infondato. Il provvedimento disciplinare è stato considerato corretto, congruamente motivato e proporzionato rispetto alla condotta contestata. Non è stata ravvisata alcuna violazione imputabile all’Amministrazione dell’obbligo di rendere conoscibile il turno effettivo di servizio.
Censure sui termini del procedimento
La Sezione ha respinto anche le doglianze relative alla presunta violazione dei termini di avvio e conclusione del procedimento disciplinare. Tali censure erano state formulate in modo generico e non erano accompagnate da elementi probatori. Il procedimento è stato ritenuto svolto nel rispetto dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 449/1992.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 11/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 12/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 13/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 14/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 15/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 7 gen 2026Parere n. 16/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →