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Sentenza

Sentenza n. 8268/2026 - Roma, Sezione 3

per l'ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del Tribunale di Velletri - Sezione Lavoro - n. 1696/2024, depositata e resa pubblica in data 25/11/2024, pronunciata nell’ambito del giudizio introdotto con ricorso R.G. 6143/2023, inerente l’accertamento del diritto a usufruire della “Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente”;

Giustizia amministrativa202513770

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione dei buoni di spesa per la formazione docente per complessivi euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, n. 1696/2024, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere i buoni di spesa relativi alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati nella pronuncia e per l'importo complessivo di euro 2.500,00. La ricorrente ha dedotto la persistente inerzia del Ministero, nonostante la definitività e la rituale notificazione della sentenza, chiedendo l'ordine di esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, nonché l'applicazione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con formula di stile, senza contestare l'inadempimento né fornire giustificazioni. Il TAR ha verificato l'ammissibilità del ricorso, la propria competenza territoriale e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha dichiarato ammissibile e fondato il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del Tribunale di Velletri era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e non risultava eseguita dal Ministero, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L'inerzia ministeriale è stata qualificata come inottemperanza, non essendo stata dedotta né provata l'esecuzione dell'obbligo né fornita alcuna giustificazione. Il giudice ha ribadito che il giudizio di ottemperanza mira a far conseguire al ricorrente gli effetti pratici favorevoli della pronuncia e che l'amministrazione è tenuta a conformarsi al giudicato, senza discrezionalità quanto all'an e al quando dell'adempimento, residuando al più una limitata discrezionalità sulle modalità esecutive. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esatta esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale inutile decorso del termine, un commissario ad acta individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta della ricorrente e previa verifica dell'eventuale adempimento tardivo. Il TAR non ha disposto nel dispositivo una specifica somma per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Ha condannato il Ministero al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese di giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato.

  • art. 113, comma 2, c.p.a.

    Individua la competenza territoriale del giudice amministrativo per il giudizio di ottemperanza; il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominando, se necessario, un commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Prevede la possibilità di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; la ricorrente ne aveva chiesto l'applicazione, ma il dispositivo non ha liquidato tale somma.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'avvio dell'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha rilevato il decorso prima della proposizione del ricorso.

  • art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326

    Ha modificato la disciplina del termine dilatorio di 120 giorni richiamata dal giudice ai fini dell'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni.

  • art. 34, comma 1, lettera e), c.p.a.

    È richiamato quale disposizione concernente l'oggetto del giudizio di ottemperanza e la verifica della corretta attuazione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione è tenuta a dare puntuale esecuzione al giudicato e non può sottrarsi a tale obbligo per ragioni di opportunità amministrativa, difficoltà pratica o disponibilità finanziaria; non dispone di discrezionalità sull'an e sul quando dell'adempimento, ma soltanto, entro i limiti del titolo giudiziale, sulle modalità esecutive.
  • La persistente inerzia dell'amministrazione nell'attuazione di una pronuncia passata in giudicato, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche, integra inottemperanza quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento né fornisca una giustificazione dell'inadempimento.
  • Il giudizio di ottemperanza ha la funzione di assicurare al ricorrente vittorioso il risultato pratico riconosciuto dalla pronuncia da eseguire; il giudice può quindi ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale successiva inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta già con la sentenza di ottemperanza, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e alla richiesta dell'interessato, con salvezza della verifica di un eventuale adempimento tardivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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