Sentenza n. 3053/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento - della determinazione della Regione Toscana direzione sanità welfare e coesione sociale n. 24681 del 14/12/2022 che ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 e l''elenco di riepilogo di tali anni da cui risultano gli importi dovuti per singola azienda fornitrice a tale titolo; - delle deliberazioni adottate dai direttori generali delle aziende sanitarie e dell''Estar ivi richiamate, ma non allegate, con cui sono stati validati e certificati i fatturati per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - della comunicazione di avvio del procedimento del 11/14 novembre 2022; - del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6/7/22 pubblicato in G.U. il 15/9/22 recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: il Decreto del Ministero della Salute del 15/6/2012 recante nuovi modelli di rilevazione economica “conto economico” e “stato patrimoniale” dell'aziende del servizio sanitario nazionale; - della circolare del Ministero della Salute del 29/7/2019 n.22413 che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute che individua i criteri di definizione del tetto spesa regionale per l'acquisto dei dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale degli anni 2015-2018 fissando per ciascuno dei predetti anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; - del Decreto del Ministero della Salute del 6/10/22 pubblicato in G.U. il 26/10/22 recante l''adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionale e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018; - degli atti ivi richiamati, ma non allegati, e segnatamente: -la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 19/2/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti i dispositivi medici ecc.; - la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della Salute del 21/4/2016 avente ad oggetto fatture elettroniche riguardanti dispositivi medici ecc., ecc; - l'intesa della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 14/9/2022; - l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28/9/22, nonché ogni altro atto presupposto e connesso allo stato non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione della Regione Toscana che ha individuato le aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano del superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015-2018 e ha quantificato gli importi dovuti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di ripiano e gli atti presupposti, deducendo: violazione degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990 e del principio di partecipazione, per mancato effettivo contraddittorio sulle osservazioni presentate; violazione dei principi di trasparenza e conoscibilità dei dati, difetto di istruttoria e motivazione; violazione del d.m. 6 ottobre 2022 e dell'art. 9-ter d.l. 78/2015, per asserita incoerenza tra l'importo complessivo certificato a livello ministeriale e la somma dei fatturati delle singole aziende; erronea quantificazione degli importi individuali, con travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e irragionevolezza. Sono state inoltre dedotte, in via derivata, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b), l. 228/2012 e dell'art. 9-ter, commi 1, lett. b), 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015, per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost., dei principi di legalità, ragionevolezza, proporzionalità, non arbitrarietà, affidamento e certezza del diritto. È stata altresì dedotta l'incompatibilità del payback calcolato al lordo dell'IVA con il principio eurounitario di neutralità dell'IVA e l'illegittimità dell'accordo del 7 novembre 2019 per la fissazione retroattiva dei tetti regionali e per consumazione del potere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso in parte inammissibile per difetto di giurisdizione, in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e lo ha respinto per il resto. Quanto all'impugnazione della determinazione regionale, il Collegio ha ritenuto che l'attività delle Regioni ai sensi dell'art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015 sia meramente attuativa, tecnica, contabile e vincolata: la Regione deve verificare i dati contabili, individuare l'elenco delle aziende, applicare la percentuale di ripiano prevista dalla legge e iscrivere il credito in bilancio, senza poter determinare il tetto di spesa, certificarne il superamento o quantificare lo scostamento, competenze statali già esercitate mediante i decreti ministeriali. Ne deriva un rapporto obbligatorio avente a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale al corretto calcolo dell'importo, non intermediato dall'esercizio di un potere autoritativo; la controversia appartiene quindi alla giurisdizione del giudice ordinario secondo il criterio del petitum sostanziale. Le censure contro gli atti presupposti e la normativa primaria sono state comunque ritenute infondate alla luce delle sentenze della Corte costituzionale nn. 139 e 140 del 2024: il payback costituisce un contributo solidaristico e non un tributo soggetto all'art. 53 Cost.; la disciplina contiene gli elementi essenziali richiesti dalla riserva di legge; il meccanismo è ragionevole e proporzionato e non viola affidamento e irretroattività, poiché l'obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015. Il motivo relativo all'IVA è stato dichiarato improcedibile perché l'art. 9 d.l. 34/2023 consente alle aziende di portare in detrazione l'IVA scorporata dagli importi versati a titolo di payback. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni.
Norme richiamate
art. 9-ter, commi 8, 9 e 9-bis, d.l. 78/2015
«per il ripiano dell’eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»; «l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno»
La disciplina attribuisce allo Stato la fissazione e certificazione del tetto e del suo superamento, mentre alle Regioni assegna attività attuative e vincolate di verifica contabile, individuazione delle aziende e imposizione del pagamento.
art. 17, comma 1, lett. c), d.l. 98/2011, convertito dalla l. 111/2011
Ha introdotto il tetto di spesa per gli acquisti di dispositivi medici e la disciplina originaria del ripiano.
art. 1, comma 557, l. 145/2018
Ha modificato l'art. 9-ter, comma 8, d.l. 78/2015, prevedendo la rilevazione del superamento sulla base del fatturato al lordo dell'IVA e la relativa certificazione ministeriale.
art. 2 del d.m. 6 ottobre 2022
Ha confermato le percentuali e le modalità di concorso delle aziende al ripiano secondo la disciplina legislativa.
art. 3 del d.m. 6 ottobre 2022
Ha attribuito agli enti del servizio sanitario attività istruttorie e tecnico-contabili di ricognizione, calcolo, validazione e certificazione del fatturato delle singole aziende.
art. 4 del d.m. 6 ottobre 2022
Ha disciplinato le attività regionali di verifica della coerenza dei dati, adozione dell'elenco delle aziende e quantificazione degli importi dovuti entro la quota complessiva fissata dal decreto ministeriale.
art. 9 d.l. 34/2023
«le aziende fornitrici di dispositivi medici possono portare in detrazione l'IVA determinata scorporando la medesima [...] dall'ammontare dei versamenti effettuati»
Ha eliminato l'interesse alla censura relativa al payback al lordo dell'IVA, consentendo lo scorporo e la detrazione dell'IVA.
art. 8 d.l. 34/2023, convertito dalla l. 56/2023
Ha istituito un fondo e previsto una riduzione della somma dovuta dalle aziende fornitrici, successivamente estesa dalla Corte costituzionale a tutte le aziende con la sentenza n. 139/2024.
art. 7, comma 1, d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025
«gli obblighi [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali»
Ha previsto una definizione agevolata degli obblighi di payback per gli anni 2015-2018, con effetti estintivi dell'obbligazione e cessazione della materia del contendere al ricorrere dei presupposti.
art. 133 c.p.a.
Il TAR ha precisato che la controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
art. 73, comma 3, c.p.a.
È stato applicato per sottoporre alle parti la questione dell'improcedibilità del motivo relativo all'IVA.
art. 74, comma 1, c.p.a.
Ha consentito il richiamo a precedenti conformi con motivazione semplificata.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento del rinvio a precedenti conformi.
sentenza Corte costituzionale n. 139/2024
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disciplina nella parte in cui non estendeva la riduzione al 48 per cento a tutte le aziende fornitrici, comprese quelle che avevano instaurato controversie.
sentenza Corte costituzionale n. 140/2024
«attività meramente tecnica di quantificazione dell’importo di ripianamento»
Ha ritenuto il meccanismo di payback ragionevole e proporzionato, rispettoso della riserva di legge e non lesivo dei principi di irretroattività e affidamento.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione regionale si limita, in esecuzione di parametri legislativi e di atti statali, a verificare dati contabili, individuare i soggetti obbligati e calcolare matematicamente la quota dovuta, senza margini di discrezionalità amministrativa o tecnica, l'attività non costituisce esercizio di potere autoritativo.
- Le controversie relative al corretto calcolo di somme dovute da imprese in un rapporto obbligatorio patrimoniale, quando l'amministrazione esercita un'attività interamente vincolata e il petitum sostanziale riguarda il quantum debeatur, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, anche se l'atto è denominato dalla legge «provvedimento».
- Nel sistema del payback dei dispositivi medici, la fissazione del tetto di spesa e la certificazione del suo superamento spettano allo Stato; alle Regioni competono esclusivamente la verifica dei dati contabili, l'individuazione delle aziende soggette al ripiano, l'applicazione delle percentuali previste dalla legge e l'iscrizione del credito in bilancio.
- La disciplina del payback dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018 non viola la riserva di legge, poiché individua i soggetti obbligati, l'oggetto della prestazione, le percentuali di ripiano e i criteri generali di determinazione dell'obbligo; il contributo non ha natura tributaria e non è quindi soggetto al parametro dell'art. 53 Cost.
- La successiva concretizzazione, mediante atti del 2019 e del 2022, di un meccanismo di payback già previsto dalla legge dal 2015 non determina retroattività lesiva dell'affidamento, quando le imprese erano già consapevoli dell'esistenza del tetto di spesa e dell'obbligo di ripiano in caso di superamento.
- La sopravvenuta disciplina che consente di detrarre l'IVA scorporata dagli importi versati a titolo di payback fa venir meno l'interesse alla decisione della censura diretta a contestare il calcolo del ripiano al lordo dell'IVA.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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