Sentenza n. 3838/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.5002/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'attribuzione di euro 1.500,00 mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esatta esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, nonché il pagamento della somma di euro 1.500,00, l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito per resistere. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata in copia informatica tramite PEC, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla carta docente, senza indicare il giudice amministrativo competente, le parti o gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione si chiedeva l'ottemperanza. La ricorrente non era presente in camera di consiglio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale idonea a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La genericità della procura può essere superata soltanto quando essa sia materialmente apposta in calce o a margine del ricorso, perché in tal caso la sua specialità deriva dal contesto documentale unitario; tale equiparazione non opera per una procura cartacea separata, successivamente digitalizzata e depositata insieme a un ricorso nativo digitale. La mera allegazione telematica della copia informatica non dimostra né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto processuale né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11/2025 secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato riconosciuto neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., in quanto la pronuncia dell'Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo e la parte avrebbe potuto adottare l'orientamento più prudente. L'assenza del difensore in camera di consiglio ha escluso l'obbligo di concedere il termine previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per interloquire sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti contendenti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere la penalità di mora nel giudizio di ottemperanza; la domanda non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'avviso alle parti sulla questione rilevata d'ufficio è necessario quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Il rinvio alle disposizioni del codice di procedura civile non consente di superare la disciplina speciale del processo amministrativo relativa alla necessaria esistenza della procura speciale al momento della proposizione del ricorso.
art. 182, comma 2, c.p.c.
La possibilità di sanatoria dei vizi della rappresentanza processuale non opera quando, nel processo amministrativo, manchi ab origine una procura speciale valida, requisito di ammissibilità del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è istituto eccezionale, applicabile soltanto in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non ricorre quando esistevano orientamenti interpretativi e la parte abbia scelto l'opzione meno prudente.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto del giudicato che la ricorrente chiedeva di eseguire.
art. 22 c.p.a.
È richiamato quale disposizione che, in via generale, impone il patrocinio di un avvocato nel processo amministrativo.
art. 23 c.p.a.
È richiamato insieme all'art. 22 c.p.a. per sottolineare la necessità della difesa tecnica nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale deve individuare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata dal ricorso che si limiti a un riferimento generico alla materia non soddisfa tale requisito.
- La procura redatta su supporto cartaceo separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diventa automaticamente una procura apposta in calce al ricorso: l'allegazione telematica non sostituisce l'indicazione, nella procura stessa, degli elementi specifici della controversia né dimostra da sola la sua preesistenza o contestualità rispetto alla redazione del ricorso.
- La procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso; la sua mancanza o invalidità originaria, incidendo su un requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
- L'errore scusabile non è concedibile quando la parte disponeva di parametri interpretativi idonei a orientare la condotta processuale e abbia scelto l'opzione meno prudente, anche se la giurisprudenza presentava orientamenti non uniformi.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio non è necessario quando il difensore, pur potendo partecipare all'udienza o alla camera di consiglio, non vi presenzi, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire sulla questione.
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