Sentenza n. 689/2026 - Firenze, Sezione 3
per l'annullamento - del diniego del Comune di Siena, Direzione Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, pratica edilizia n. 1986/2020, comunicato il 27.01.2021, con il quale il Responsabile di P.O. decideva di “esprimere il diniego alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i. con le motivazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi Paesaggio del 06.11.2020 e del 08.012021”; - del diniego del Comune di Siena, Direzione Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, pratica edilizia n. 2023/2020, comunicato il 27.01.2021, con il quale il Responsabile di P.O. decideva di “esprimere il diniego alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i. con le motivazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi Paesaggio del 06.11.2020 e del 08.01.2021”; - del diniego del Comune di Siena, Direzione Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, pratica edilizia n. 2024/2020, comunicato il 27.01.2021, con il quale il Responsabile di P.O. decideva di “esprimere il diniego alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i. con le motivazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi Paesaggio del 06.11.2020 e del 08.01.2021”; - del diniego del Comune di Siena, Direzione Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, pratica edilizia n. 2025/2020, comunicato il 27.01.2021, con il quale il Responsabile di P.O. decideva di “esprimere il diniego alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i. con le motivazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi Paesaggio del 26.11.2020 e del 08.01.2021”; - del diniego del Comune di Siena, Direzione Urbanistica, Sportello Unico Edilizia, pratica edilizia n. 2026/2020, comunicato il 27.01.2021, con il quale il Responsabile di P.O. decideva di “esprimere il diniego alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica semplificata ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04 e s.m.i. con le motivazioni indicate dalla Conferenza dei Servizi Paesaggio del 06.11.2020 e del 08.01.2021”; - nonché degli atti tutti a detti provvedimento antecedenti, preordinati e consequenziali, nonché degli altri atti o provvedimenti citati negli atti medesimi e nel testo del ricorso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cinque dinieghi di autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di cartelli pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato cinque dinieghi comunali, tutti comunicati il 27 gennaio 2021, relativi a distinte richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata per l'installazione di cartelli pubblicitari in area sottoposta a vincolo paesaggistico. In primo luogo ha dedotto il difetto di motivazione, sostenendo che i dinieghi comprimessero ingiustificatamente la libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. senza individuare adeguatamente gli interessi pubblici prevalenti, quali la tutela del paesaggio e la sicurezza della circolazione. In secondo luogo ha dedotto difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, motivazione generica e stereotipata, nonché omessa valutazione delle osservazioni procedimentali. Secondo la ricorrente, i provvedimenti utilizzavano una motivazione identica per impianti destinati a collocarsi lungo strade diverse e caratterizzate da differenti condizioni concrete. I pareri negativi della conferenza comunale dei servizi richiamavano il carattere urbano dei tratti stradali, il contrasto con la pianificazione paesaggistica e un presunto effetto cumulativo eccessivo rispetto alla cartellonistica già esistente.
La decisione
Il TAR ha accolto congiuntamente le censure di difetto di istruttoria e di motivazione e ha annullato i cinque dinieghi, disponendo il riesame delle istanze da parte dell'amministrazione nel rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza. Il giudice ha rilevato che i pareri di compatibilità paesaggistica devono esporre una motivazione articolata e puntuale, riferita alle specifiche caratteristiche dell'intervento e del contesto, alle concrete previsioni di tutela applicabili e all'effettivo impatto negativo dell'opera sui valori paesaggistici. Nel caso esaminato, i pareri non indicavano le specifiche disposizioni di tutela ritenute violate, non descrivevano adeguatamente i singoli contesti di collocazione e non analizzavano la concreta incidenza degli impianti sulle visuali panoramiche tutelate dal decreto ministeriale del 14 maggio 1956. Anche il richiamo all'effetto cumulativo della cartellonistica era ritenuto insufficiente, perché non specificava il numero degli impianti esistenti nelle singole strade, la loro distribuzione spaziale né la loro interazione con i nuovi impianti. La motivazione stereotipata e indistinta non consentiva quindi di verificare l'effettiva compatibilità paesaggistica dei singoli interventi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 146 d.lgs. 42/2004
Disciplina il procedimento di autorizzazione paesaggistica, nel cui ambito il parere di compatibilità deve essere adeguatamente motivato con riferimento all'intervento concreto e ai valori paesaggistici tutelati.
art. 41 Cost.
La ricorrente lo ha invocato a sostegno della libertà di iniziativa economica; la decisione è stata tuttavia definita sulla base dei vizi di istruttoria e motivazione dei dinieghi paesaggistici.
d.m. 14 maggio 1956
La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché oltre a formare un quadro naturale di singolare bellezza panoramica, offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza
Individua i valori paesaggistici tutelati, con particolare riferimento alla bellezza panoramica e alle visuali accessibili al pubblico; tali valori avrebbero dovuto essere concretamente messi in relazione con ciascun impianto pubblicitario.
Massime di principio
- Il diniego di autorizzazione paesaggistica deve essere sorretto da una motivazione articolata e puntuale, che individui le specifiche caratteristiche dell'intervento, descriva il contesto paesaggistico interessato, richiami le concrete disposizioni di tutela applicabili e illustri l'incidenza negativa dell'opera sui valori paesaggistici tutelati.
- Non è sufficiente una motivazione stereotipata o identica per interventi localizzati in contesti differenti: l'amministrazione deve valutare individualmente ciascuna proposta e le specifiche caratteristiche del luogo di insediamento.
- Il richiamo all'effetto cumulativo di opere o impianti già presenti non è adeguato se non indica, almeno in termini concreti, consistenza, distribuzione e interazione degli elementi preesistenti con l'intervento richiesto.
- Il riesame conseguente all'annullamento di un diniego paesaggistico deve svolgersi sulla base di un'istruttoria completa e di una motivazione coerente con i parametri di tutela indicati dal giudice.
Come è indicizzato
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