Cassazione Penale, Sentenza n. 2639/2024 del 22/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio e dichiarato inammissibile la detenzione domiciliare, denunciando violazione dell'art. 47 L. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) e dell'art. 125 c.p.p., nonché vizio di motivazione. Sostiene che il Tribunale avrebbe negato la misura sulla base esclusivo dei precedenti e dei procedimenti penali pendenti, senza ponderare adeguatamente gli elementi positivi prodotti nella domanda
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Sorveglianza avesse invece esaminato sia gli elementi positivi che quelli negativi, motivando in modo coerente il giudizio prognostico: ha rilevato un“insuperabile pericolosità sociale” derivante da condanne per detenzione illecita di stupefacenti, procedimenti pendenti e un arresto successivo in cui il ricorrente fu trovato in possesso di cocaina, hashish, denaro e un bilancino, elementi indicativi di destinazione allo spaccio e quindi del rischio di ripresa dell'attività illecita. Perciò il rigetto dell'affidamento in prova e la non ammissibilità della detenzione domiciliare sono stati confermati. In aggiunta, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)
L'art. 47 disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte rammenta che il giudice deve valutare il giudizio prognostico tenendo conto della natura dei reati, dei precedenti, dei procedimenti pendenti e della condotta successiva, ma che tali elementi negativi possono prevalere se indicano un concreto rischio di recidiva
Codice di procedura penale
L'art. 125 riguarda la motivazione dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale adeguata e coerente. L'art. 616 c.p.p. è invocato per gli effetti della declaratoria di inammissibilità, ovvero per la condanna alle spese e al pagamento stabilito ex lege
Decisione Corte costituzionale
Corte cost. n. 186 del 2000
Riferimento giurisprudenziale usato per giustificare la condanna al versamento per la Cassa delle ammende anche in presenza di questioni di ragione non meramente formali del ricorso
Massime di principio
- Il giudice dell'affidamento in prova deve valutare sia gli elementi favorevoli (comportamento successivo, attaccamento familiare, riabilitazione) sia i precedenti e i procedimenti pendenti; tuttavia, se emergono fatti nuovi che indicano coinvolgimento attivo in reati (es. arresti successivi con sequestro di droga e strumenti di pesatura), questi possono prevalere e giustificare il rigetto
- Non è sufficiente allegare genericamente elementi positivi: occorre fornire prove concrete e recenti di ravvedimento e di assenza di nuovi episodi delittuosi (assenza di denunce/indagini, prova di percorsi terapeutici o di reinserimento sociale, garanzie concrete) per influenzare il giudizio prognostico
- Nelle impugnazioni in Cassazione bisogna confrontarsi puntualmente con la motivazione di merito: un motivo che non si confronti con le ragioni esposte nel provvedimento impugnato rischia l'inammissibilità
- La circostanza di procedimenti penali pendenti e di precedenti specifici sullo stesso tipo di reato (es. traffico di stupefacenti) ha un peso rilevante nella valutazione del rischio di recidiva e nella concessione di misure alternative
- L'esito negativo del ricorso può comportare, ex art. 616 c.p.p., condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende; è quindi strategico valutare la fondatezza dell'impugnazione prima del ricorso in Cassazione
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