Ordinanza n. 321/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, unitamente agli atti presupposti e alla proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare sono state prospettate, tra le altre, censure concernenti la facoltà del Prefetto di adottare d’ufficio la documentazione interdittiva antimafia e l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del provvedimento interdittivo. Il ricorrente ha inoltre formulato una richiesta di sospensione limitata alle decadenze e ai divieti previsti dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che sia la censura relativa al potere prefettizio di adottare d’ufficio l’informazione antimafia, sia quella concernente l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’interdittiva richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e proprio della trattazione del merito. La domanda cautelare non è stata accolta anche in considerazione della mancata impugnazione dell’ultima nota adottata dal Comune interessato. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di sospendere l’efficacia dell’interdittiva con riferimento a decadenze e divieti relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati, poiché tale richiesta si configurerebbe come una prenotazione di effetti sospensivi, in contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011
È la disposizione indicata quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura.
art. 67 d.lgs. 159/2011
Prevede le decadenze e i divieti ai quali il ricorrente chiedeva di limitare gli effetti della sospensione cautelare.
art. 34, comma 2, c.p.a.
sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle decadenze e ai divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011
Osta alla pronuncia di misure riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati, configurandosi altrimenti una inammissibile prenotazione di effetti sospensivi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, le censure relative alla sussistenza e all’estensione del potere prefettizio di adottare un’informazione interdittiva antimafia possono essere rimesse alla trattazione di merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della cautela.
- La tutela cautelare non può essere accordata in forma meramente prenotativa rispetto a decadenze, divieti o altri effetti collegati a poteri amministrativi non ancora esercitati: la misura deve riferirsi a un concreto effetto lesivo attuale del provvedimento impugnato.
- La mancata impugnazione di un successivo atto amministrativo autonomamente lesivo può impedire l’accoglimento della domanda cautelare proposta contro il provvedimento presupposto, quando l’atto non impugnato continui a produrre l’effetto pregiudizievole.
- Non è ammissibile utilizzare la sospensione cautelare per ottenere in via anticipata una pronuncia sugli effetti di futuri esercizi del potere amministrativo, in quanto ciò eccede i limiti della tutela riferibile alla controversia pendente.
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