Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 321/2026 - Bari, Sezione 2

Giustizia amministrativa202601004

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura, unitamente agli atti presupposti e alla proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura ai sensi dell’art. 92, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, nonché la comunicazione di avvio del procedimento, la proposta del Comando Provinciale dei Carabinieri e gli ulteriori atti presupposti, connessi e consequenziali. In sede cautelare sono state prospettate, tra le altre, censure concernenti la facoltà del Prefetto di adottare d’ufficio la documentazione interdittiva antimafia e l’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione del provvedimento interdittivo. Il ricorrente ha inoltre formulato una richiesta di sospensione limitata alle decadenze e ai divieti previsti dall’art. 67 d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che sia la censura relativa al potere prefettizio di adottare d’ufficio l’informazione antimafia, sia quella concernente l’ampliamento dell’ambito oggettivo dell’interdittiva richiedano un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e proprio della trattazione del merito. La domanda cautelare non è stata accolta anche in considerazione della mancata impugnazione dell’ultima nota adottata dal Comune interessato. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di sospendere l’efficacia dell’interdittiva con riferimento a decadenze e divieti relativi a poteri amministrativi non ancora esercitati, poiché tale richiesta si configurerebbe come una prenotazione di effetti sospensivi, in contrasto con l’art. 34, comma 2, c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 92, comma 2, d.lgs. 159/2011

    È la disposizione indicata quale base normativa dell’informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura.

  • art. 67 d.lgs. 159/2011

    Prevede le decadenze e i divieti ai quali il ricorrente chiedeva di limitare gli effetti della sospensione cautelare.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato limitatamente alle decadenze e ai divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011

    Osta alla pronuncia di misure riferite a poteri amministrativi non ancora esercitati, configurandosi altrimenti una inammissibile prenotazione di effetti sospensivi.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare proposta in via incidentale.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, le censure relative alla sussistenza e all’estensione del potere prefettizio di adottare un’informazione interdittiva antimafia possono essere rimesse alla trattazione di merito quando richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria propria della cautela.
  • La tutela cautelare non può essere accordata in forma meramente prenotativa rispetto a decadenze, divieti o altri effetti collegati a poteri amministrativi non ancora esercitati: la misura deve riferirsi a un concreto effetto lesivo attuale del provvedimento impugnato.
  • La mancata impugnazione di un successivo atto amministrativo autonomamente lesivo può impedire l’accoglimento della domanda cautelare proposta contro il provvedimento presupposto, quando l’atto non impugnato continui a produrre l’effetto pregiudizievole.
  • Non è ammissibile utilizzare la sospensione cautelare per ottenere in via anticipata una pronuncia sugli effetti di futuri esercizi del potere amministrativo, in quanto ciò eccede i limiti della tutela riferibile alla controversia pendente.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.