Sentenza n. 1684/2026 - Roma, Sezione 3Q
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento del diniego formatosi in ordine all’istanza di accesso agli atti del 23 ottobre u.s. con la quale la Società ha richiesto di accedere, mediante visione ed estrazione di copie, all’offerta tecnica ed economica, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi e alle relazioni, nonché di ogni altro atto utile, afferente all’offerta presentata dalla Controinteressata in relazione alla procedura per l’affidamento della fornitura di radiofarmaci PET 18F-Fluoro-PSMA e 64 RAME-Cloruro occorrente alla U.O.S.D. di Medicina Nucleare degli I.F.O. per il periodo di 24 mesi (CIG B679990) indetta dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (I.F.O.) della Regione Lazio; Nonché per la condanna dell’amministrazione Ex art. 116, Comma 4, c.p.a. ad esibire copie integrali dei documenti richiesti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da A.C.O.M. – ADVANCED CENTER ONCOLOGY MACERATA - S.R.L. il 28\11\2025: Per l’annullamento oltre che degli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, anche della comunicazione trasmessa in data 18 novembre 2025 (in riferimento al registro di sistema numero PI078504-25), con la quale gli I.F.O. hanno trasmesso la documentazione relativa alle offerte degli operatori economici utilmente collocatosi in graduatoria, nella parte in cui è stato ancora una volta negato l’accesso integrale all’offerta tecnica e ai giustificativi della Controinteressata Nonché per la condanna dell’amministrazione ex art. 116, comma 4, c.p.a. ad esibire copie integrali dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione. La definizione in rito ha reso non necessario l'esame della legittimità del diniego o del successivo diniego parziale di accesso. Le spese di giudizio sono state compensate.
Atto impugnato: diniego, anche parziale, di accesso all'offerta tecnica ed economica, alla documentazione amministrativa, ai giustificativi e alle relazioni presentati dall'operatore economico controinteressato in una procedura di gara
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego formatosi sulla propria istanza di accesso del 23 ottobre, relativa alla documentazione dell'offerta presentata dalla controinteressata nella procedura indetta dagli I.F.O. per l'affidamento della fornitura di radiofarmaci PET. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la comunicazione del 18 novembre 2025, nella parte in cui l'amministrazione ha nuovamente negato l'accesso integrale all'offerta tecnica e ai giustificativi della controinteressata. È stata chiesta l'esibizione integrale dei documenti ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a. Successivamente, con atto depositato il 26 gennaio 2026, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendo la compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base della domanda di condanna dell'amministrazione all'esibizione dei documenti richiesti; il giudizio è stato tuttavia definito per sopravvenuta carenza di interesse senza esame della domanda di accesso.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando non residui una concreta utilità derivante dalla pronuncia giudiziale.
- Nel giudizio di accesso, la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal richiedente impedisce l'esame nel merito della legittimità del diniego e della domanda di esibizione documentale.
- Quando il giudizio è definito in rito per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere compensate secondo la valutazione del giudice.
Come è indicizzato
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