Sentenza n. 4261/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto emanato dal Prefetto di Varese in data 3.2.2025 recante divieto di detenzione di armi munizioni ed esplosivi; - del decreto emanato dal Questore della Provincia di Varese in data 5.2.2025 recante revoca del porto d’armi ad uso sportivo; - per quanto occorrer possa di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso e segnatamente della citata nota del 30.1.2025 della Polizia di Frontiera, non conosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreto prefettizio del 3 febbraio 2025 di divieto di detenzione di armi e munizioni e decreto del Questore del 5 febbraio 2025 di revoca della licenza di porto di fucile per uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare di licenza valida fino al 7 ottobre 2027, ha impugnato il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni, adottato dopo un episodio del 27 gennaio 2025 nel quale avrebbe ingerito una quantità incongrua di farmaci in presenza di abuso alcolico, nonché la conseguente revoca della licenza disposta dal Questore. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 11, 39 e 43 TULPS, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti e di istruttoria e motivazione erronea e stereotipata, sostenendo che il tentato suicidio non fosse stato accertato e fosse smentito dalla diagnosi di dimissione dal pronto soccorso. Con il secondo motivo ha lamentato violazione dei decreti ministeriali 14 settembre 1994 e 28 aprile 1998 sui requisiti psicofisici, incompetenza del Prefetto, che avrebbe sostituito le valutazioni riservate alle strutture mediche, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Con il terzo motivo ha censurato l’assenza di una valutazione individualizzata della personalità, della storia personale e delle prospettive di evoluzione del ricorrente, oltre al difetto di istruttoria e alla motivazione stereotipata e illogica.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi. Ha chiarito che il divieto di detenzione e la revoca della licenza hanno finalità preventive e si fondano su una prognosi di affidabilità e di assenza di rischio di abuso, non richiedendo né un abuso effettivo delle armi né una condanna penale, e che il sindacato giudiziale sulla valutazione ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza è limitato ai casi di arbitrarietà, irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà o travisamento. Nel caso concreto, il verbale di pronto soccorso attestava alcolemia elevata e assunzione sconsiderata di farmaci in un contesto di autolesionismo; la segnalazione dei Carabinieri e il verbale di ritiro cautelativo delle armi corroboravano l’accaduto. Tali risultanze, non contestate nelle sedi opportune con querela di falso, rendevano plausibile e ragionevole il giudizio di inaffidabilità anche se basato su un singolo episodio significativo. Il motivo di incompetenza è stato respinto perché la prognosi di inaffidabilità e il conseguente divieto di detenzione spettano alla Prefettura, non alle strutture mediche, la cui valutazione dei requisiti psicofisici non è presupposto necessario del potere esercitato. Le spese sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.
Norme richiamate
art. 39 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
Pertanto, per l'adozione di un divieto di detenzione di armi ai sensi dell’art. 39 del TULPS o di un diniego di rinnovo di licenza ad esempio di porto di fucile non è richiesto un oggettivo e accertato abuso delle armi, essendo sufficiente un'erosione anche minima dell'affidabilità del soggetto da valutare nell'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, sindacabile nei soli limiti dell'irragionevolezza o arbitrarietà.
Il divieto può essere adottato senza prova di un abuso concreto delle armi quando circostanze attendibili erodano anche in misura minima l’affidabilità dell’interessato; la valutazione è ampiamente discrezionale e sindacabile nei limiti indicati.
artt. 11, 42 e 43 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS)
La motivazione dell’autorizzazione di polizia deve poggiare su “un giudizio di natura prognostica in ordine alla possibilità di abuso delle armi, da svolgersi con particolare riguardo alla condotta e all'affidamento che il soggetto richiedente può dare” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 19 settembre 2022, n. 8078; id. 19 dicembre 2022, n. 11045); “il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che afferiscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 26 giugno 2019, n. 4403; id. 25 marzo 2019, n. 1972; id. 20 novembre 2018, n. 6558; id. 7 giugno 2018, n. 3435).
I provvedimenti relativi al porto e alla detenzione di armi si basano su una prognosi circa la possibilità di abuso, riferita alla condotta e all’affidabilità dell’interessato; la valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è discrezionale e il giudice può sindacarla in presenza dei vizi indicati.
artt. 1, 3 e 4 d.m. 14 settembre 1994
Il Collegio respinge il motivo di incompetenza incentrandosi, come si è detto, il divieto di detenzione nel giudizio prognostico di inaffidabilità, che è di chiara ed esclusiva spettanza della Prefettura.
La valutazione prognostica di affidabilità sottesa al divieto di detenzione è attribuita alla Prefettura e non è riservata alle strutture mediche competenti per gli accertamenti psicofisici.
artt. 1, 3 e 4 d.m. 28 aprile 1998
Il Collegio respinge il motivo di incompetenza incentrandosi, come si è detto, il divieto di detenzione nel giudizio prognostico di inaffidabilità, che è di chiara ed esclusiva spettanza della Prefettura.
Il potere di vietare la detenzione di armi, fondato sulla prognosi di inaffidabilità, spetta alla Prefettura; la disciplina dei requisiti psicofisici non trasferisce tale valutazione alle strutture mediche.
Massime di principio
- Il divieto di detenzione di armi e il diniego o la revoca della relativa licenza hanno natura preventiva e possono fondarsi su una prognosi di inaffidabilità: non occorrono un abuso effettivo delle armi, una condanna penale o una misura di sicurezza, purché gli elementi disponibili rendano plausibile il rischio di un uso non appropriato.
- La prognosi di affidabilità in materia di armi è un giudizio probabilistico e ampiamente discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza, sindacabile dal giudice in presenza di abnormità, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti.
- Anche un singolo episodio può giustificare un giudizio di inaffidabilità quando, valutato insieme alle risultanze documentali disponibili, sia significativo e renda ragionevolmente plausibile il rischio di abuso.
- La competenza a formulare la prognosi di inaffidabilità e ad adottare il divieto di detenzione di armi spetta alla Prefettura; tale valutazione non coincide con l’accertamento medico dei requisiti psicofisici e non richiede che quest’ultimo abbia previamente accertato una specifica condizione.
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