Sentenza n. 975/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento a) della nota del 18.11.2025 recante il parziale diniego all'accesso (comunque denominato, anche implicito) opposto dall'ASST resistente in riscontro all'istanza di accesso presentata dal costituendo RTI composto dalla Odontocoop S.r.l. (mandataria) e dal Centro Odontoiatrico Dentalgaia S.r.l. (mandante) in data 07.11.2025 nella parte in cui non è stata ostesa (i) la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, ivi inclusa la comprova dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione, nonché (ii) la documentazione afferente al sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta della Gafin Hospital S.r.l., ivi incluse la richiesta di giustificativi e i chiarimenti/giustificazioni con i relativi allegati; b) nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso o conseguente, ivi inclusi eventuali provvedimenti interni di differimento, selezione, stralcio o “accesso parziale” relativi alla documentazione richiesta; e per la conseguente condanna della P.A. all'ostensione della documentazione amministrativa dell'aggiudicataria (domanda/partecipazione, DGUE/dichiarazioni, comprova requisiti e relativi allegati, eventuali soccorsi istruttori, verbali e determinazioni di ammissione) nonché della documentazione concernente il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta formulata dalla Gafin Hospital S.r.l. ivi comprese la richiesta di giustificativi formulata dalla P.A., le giustificazioni e i chiarimenti forniti dal concorrente aggiudicatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale diniego all'accesso opposto dalla stazione appaltante, relativo alla documentazione amministrativa dell'aggiudicataria e agli atti della verifica di anomalia dell'offerta
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la nota del 18 novembre 2025 con cui l'A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco aveva opposto un parziale diniego, comunque denominato anche implicito, all'istanza di accesso presentata il 7 novembre 2025. L'accesso riguardava, da un lato, la documentazione amministrativa dell'aggiudicataria, inclusi domanda di partecipazione, DGUE e dichiarazioni, comprova dei requisiti e relativi allegati, eventuali soccorsi istruttori, verbali e determinazioni di ammissione; dall'altro, la documentazione relativa al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, comprese la richiesta di giustificativi, le giustificazioni e i chiarimenti con i relativi allegati. Era stata chiesta anche la condanna dell'amministrazione all'ostensione della documentazione.
La decisione
La ricorrente ha depositato una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, accettata dall'A.S.S.T. Fatebenefratelli Sacco anche quanto alle spese. Il TAR ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito la legittimità del parziale diniego né la fondatezza della domanda di accesso. In conformità all'accordo delle parti, ha compensato integralmente le spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 471/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 474/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 475/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 477/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 71/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 2 mar 2026Sentenza n. 72/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →