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Sentenza

Sentenza n. 489/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo - del provvedimento prot. n.32143 del 24.08.2017 con il quale il responsabile del Settore Edilizio del Comune di Alatri, ha respinto la domanda di condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 e L.R. 2/2014; - di ogni altro provvedimento, atto e/o verbale richiamati nel provvedimento anche se di contenuto non conosciuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Frioni Franco in data 8 novembre 2019 per l’annullamento -dell’ordinanza di demolizione n.55/2019- Prot. n.26381 del 16.08.2019, notificata in data 26.08.2019 avente ad oggetto la “realizzazione di struttura composta da pilastri in ferro infissi al suolo aderente a un fabbricato esistente adibito ad attività commerciale (Bar denominato Bleu Bar) con copertura in lamiera zincata chiuso su tre lati con telo ombreggiante, avente le dimensioni di mt 6,70 x mt 12,80 x mt 3,30 circa di altezza al punto massimo. Interventi realizzati senza il permesso di costruire con contestuale ripristino dello stato dei luoghi”; - di ogni altro provvedimento, presupposto, consequenziale e/o connesso, anche richiamato nell’ordinanza medesima ancorché non conosciuto dal ricorrente.

Giustizia amministrativa201700809

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego per improcedibilità di un’istanza di condono edilizio e successiva ordinanza di demolizione delle opere abusive

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 24 agosto 2017, con cui era stata dichiarata improcedibile e comunque non accoglibile l’istanza di condono edilizio presentata nel 2004, relativa a una struttura in ferro con copertura in lamiera, chiusa su tre lati e adibita a pertinenza di un’attività commerciale. Ha dedotto: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi; contraddittorietà dell’azione amministrativa, poiché il Comune aveva prima richiesto integrazioni documentali e poi definito negativamente il procedimento; violazione dell’obbligo di motivazione, travisamento, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria, per non avere il Comune specificato adeguatamente il vincolo paesaggistico, la sua natura e la sua eventuale preesistenza rispetto all’abuso; violazione della disciplina sul condono edilizio e dei vincoli paesaggistici. Con motivi aggiunti ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 55/2019, deducendo violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990, contraddittorietà per avere l’atto contestualmente comunicato l’avvio del procedimento e confermato la precedente ordinanza di demolizione, nonché violazione del ne bis in idem, travisamento, difetto dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che non potesse essere adottata una nuova ordinanza per i medesimi abusi né prima della definizione del giudizio sul diniego di condono.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Il diniego di condono è stato ritenuto legittimo anzitutto perché l’istanza era priva di documentazione essenziale, tra cui il certificato sismico, la documentazione fotografica e la perizia giurata. Il Comune aveva richiesto l’integrazione con nota del 3 gennaio 2012, rimasta senza riscontro. La mancata produzione dei documenti entro il termine previsto determina l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego, impedendo all’amministrazione di completare l’istruttoria. Il diniego è stato ritenuto legittimo anche per l’autonoma ragione della non condonabilità dell’intervento: la struttura costituiva nuova superficie e nuova volumetria ed era situata in area paesaggisticamente vincolata. Nel regime del terzo condono, in aree vincolate sono sanabili soltanto opere minori, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, prive di aumento di superficie o volume, mentre le nuove costruzioni e le opere maggiori sono insanabili. La censura relativa all’omessa comunicazione dei motivi ostativi è stata respinta perché la richiesta di integrazione documentale, contenente l’avvertimento dell’improcedibilità in caso di mancato adempimento, è stata ritenuta sufficiente ad assolvere il contraddittorio procedimentale. Il difetto di istruttoria non poteva inoltre essere imputato all’amministrazione, poiché l’incompletezza era stata determinata dal mancato riscontro del privato alla richiesta di integrazione. Quanto all’ordinanza di demolizione, il TAR ha ritenuto che il diniego legittimo del condono rendesse l’opera completamente abusiva e imponesse la demolizione quale atto vincolato e dovuto. L’impugnazione del diniego, in assenza di sospensione della sua efficacia, non impediva l’adozione dell’ordinanza repressiva. È stata inoltre esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento per l’ordine di demolizione, trattandosi di sanzione vincolata conseguente all’accertamento dell’abuso; in ogni caso, l’ordinanza conteneva anche la comunicazione di avvio ai sensi degli artt. 7 e 8 l. 241/1990. Il Comune, pur vittorioso, non essendosi costituito, non ha ottenuto la condanna alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La richiesta di integrazione documentale, con l’avvertimento che il mancato adempimento avrebbe comportato l’improcedibilità della domanda, è stata ritenuta idonea ad assolvere il contraddittorio procedimentale sui motivi ostativi.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione alla carenza documentale e alla collocazione dell’opera in area vincolata.

  • art. 7 l. 241/1990

    L’ordine di demolizione, quale sanzione edilizia vincolata e dovuta, non necessita ordinariamente della comunicazione di avvio; nel caso concreto, l’ordinanza valeva comunque anche come comunicazione di avvio.

  • art. 8 l. 241/1990

    L’ordinanza impugnata è stata ritenuta idonea a svolgere anche la funzione di comunicazione di avvio del procedimento repressivo.

  • art. 2, comma 37, l. 662/1996

    la mancata presentazione dei documenti previsti per legge entro il termine di tre mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria per carenza di documentazione

    Il tardivo o omesso deposito della documentazione richiesta entro il termine previsto comporta l’improcedibilità della domanda di condono e il conseguente diniego.

  • art. 39, comma 4, l. 724/1994

    La disciplina, richiamata dal giudice, costituisce la base della causa di improcedibilità derivante dalla mancata integrazione documentale.

  • art. 4 l.r. Lazio 12/2004

    Prevede la documentazione necessaria per l’istruttoria dell’istanza di sanatoria, tra cui quella mancante nel caso esaminato.

  • art. 32, comma 25, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003

    Richiama per il terzo condono le procedure previste dalla l. 47/1985 e dalla l. 724/1994.

  • art. 32, comma 26, lett. a), l. 326/2003

    In area vincolata ammette la sanatoria soltanto per determinate opere minori, quali restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, nonché opere non valutabili in termini di superficie o volume.

  • art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003

    Le opere abusive in area paesaggisticamente vincolata sono condonabili solo al ricorrere delle condizioni previste e purché si tratti di opere minori prive di incremento di superficie e volumetria; le nuove superfici e volumetrie non sono sanabili.

  • art. 134, comma 1, lett. b), d.lgs. 42/2004

    Individua una delle basi normative del vincolo paesaggistico gravante sull’area interessata dall’abuso.

  • art. 142, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Costituisce ulteriore base normativa del vincolo paesaggistico relativo all’area denominata “Costa dei Laghi”.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La demolizione e il ripristino conseguono all’accertamento dell’abuso edilizio non sanato, secondo un procedimento vincolato.

Massime di principio

  • La mancata presentazione, entro il termine assegnato dall’amministrazione, della documentazione essenziale richiesta per completare l’istruttoria di una domanda di condono edilizio determina l’improcedibilità della domanda e il conseguente diniego, impedendo al richiedente di imputare all’amministrazione l’incompletezza dell’istruttoria da lui stesso provocata.
  • Nel regime del terzo condono edilizio, le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili, ricorrendo anche alle ulteriori condizioni di legge, soltanto se rientrano tra gli interventi minori privi di aumento di superficie o volumetria; una nuova costruzione o un intervento che comporti nuova superficie o volume è insanabile.
  • La richiesta di integrazione documentale che indichi la documentazione mancante e avverta il richiedente che il mancato adempimento comporterà l’improcedibilità della domanda può assolvere, secondo le circostanze del caso, la funzione di contraddittorio procedimentale sui motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria.
  • L’ordine di demolizione di un abuso edilizio non sanato è un atto vincolato e dovuto, conseguente all’accertamento dell’illegalità dell’opera; pertanto, non richiede ordinariamente la preventiva comunicazione di avvio del procedimento né una autonoma ponderazione dell’interesse pubblico alla demolizione.
  • La mera impugnazione del diniego di condono non impedisce l’adozione o l’esecuzione dell’ordine di demolizione, salvo che l’efficacia del diniego o dell’atto repressivo sia stata sospesa.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentalePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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