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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34456/2024 del 12/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'applicazione retroattiva dell'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. (introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n. 150) per ottenere un'ulteriore riduzione di un sesto della pena, come premio per la mancata impugnazione della sentenza. Si è sostenuto che la disposizione avrebbe natura sostanziale e dunque potrebbe applicarsi a una sentenza di appello che aveva riconosciuto la diminuente per il rito abbreviato. Il Giudice dell'esecuzione aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo che: a) la norma non poteva operare retroattivamente rispetto alla sentenza divenuta irrevocabile il 06/04/2022; b) la riduzione prevista dal comma 2-bis richiede la radicale mancata proposizione dell'impugnazione della sentenza di primo grado (omissione dell'appello), situazione diversa dall'aver comunque esperito l'appello (o dall'eventuale rinuncia successiva).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato le due ragioni della inammissibilità: l'irrilevanza della retroattività rispetto a sentenze irrevocabili anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 e l'assenza del presupposto soggettivo richiesto dall'art. 442, comma 2-bis (la mancata proposizione dell'appello). La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad un versamento di Euro 3.000, in favore della Cassa delle ammende, determinato equitativamente; ha disposto altresì l'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. in ordine alle spese del procedimento.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    introdotto dal d.lgs. 10/10/2022, n.150

    Prevede una ulteriore riduzione di un sesto della pena per la mancata impugnazione della sentenza di primo grado in giudizio abbreviato. La Corte ha ritenuto che la norma richieda la "radicale mancanza" dell'impugnazione (omessa proposizione dell'appello) e non sia applicabile quando l'appello è stato comunque esperito o la sentenza è divenuta irrevocabile anteriormente all'entrata in vigore della disposizione.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la declaratoria di inammissibilità dell'istanza. Il Giudice dell'esecuzione ha dichiarato inammissibile l'istanza ai sensi di questa disposizione e la Corte ha confermato l'inammissibilità.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    lett. c) e comma 1 lett. b)

    Richiama i vizi di motivazione e le nullità dedotte in cassazione. Il ricorrente ha invocato nullità ai sensi di art. 606; la Corte ha esaminato e ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e ha disposto il versamento alla Cassa delle ammende.

  • d.lgs. 10/10/2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia")

    Ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 442 c.p.p. La Corte distingue l'applicabilità temporale della norma: anche qualora si riconosca natura sostanziale alla disposizione, non può essere operativa rispetto a sentenze divenute irrevocabili prima della sua entrata in vigore.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione alla sintetizzazione del motivo di ricorso; il ricorso è stato articolato conformemente a tale disposizione.

  • Sentenze di riferimento della Corte di cassazione

    Sez.1, n.16054 del 10/03/2023 (Moccia); Sez.1, n.51180 del 12/10/2023 (Galdi); Sez.1, n.49255 del 26/09/2023 (Bartolomeo); Sez.2, n.4237 del 17/11/2023 (D'Auria)

    La giurisprudenza ha chiarito che la riduzione per mancata impugnazione non si applica in caso di rinuncia all'appello e ha delimitato i casi di applicabilità temporale della nuova norma rispetto ai procedimenti pendenti o a sentenze già irrevocabili.

Massime di principio

  • L'art. 442, comma 2-bis, c.p.p. riconosce una riduzione addizionale solo quando la sentenza di primo grado non venga impugnata (omessa proposizione dell'appello); non è applicabile laddove l'appello sia stato effettivamente esperito, né ricorre automaticamente in caso di rinuncia successiva all'appello.
  • La nuova disposizione può avere carattere sostanziale e in alcune ipotesi applicarsi ai procedimenti pendenti, ma non opera rispetto a sentenze divenute irrevocabili prima della sua entrata in vigore.
  • Quando si contesta l'applicabilità retroattiva di una norma favorevole, verificare sempre la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla data di entrata in vigore della norma e lo stato processuale effettivo (se l'impugnazione è stata proposta o meno).
  • La distinzione fra omissione dell'impugnazione e rinuncia è rilevante: la rinuncia presuppone l'interposizione del gravame e non è equiparabile all'assenza dell'impugnazione ai fini della diminuzione premiale.
  • Prima di proporre istanze avanti al Giudice dell'esecuzione o ricorsi in Cassazione per ottenere riduzioni in base a norme novative, valutare la giurisprudenza consolidata sul punto per evitare la declaratoria di inammissibilità e l'onere delle spese e delle sanzioni (Cassa delle ammende).

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