Sentenza n. 15967/2026 - Roma, Sezione 3Q
per l'annullamento - del provvedimento (nota prot. DGPROF0040771-P-26/07/2022) di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del “Diploma Nazionale di Laurea Applicata in Scienze infermieristiche”, rilasciato in data 14 luglio 2017 dall'istituto “El Manar” di Tunisi – Tunisia, abilitante all'esercizio della professione di infermiere conseguito da parte ricorrente e portato a conoscenza del sig. Bnina in data 10 gennaio 2023; - del provvedimento (nota prot. DGPROF0056593-P-27/11/2020) di rigetto dell'istanza di riconoscimento in Italia del “Diploma Nazionale di Laurea Applicata in Scienze infermieristiche”, rilasciato in data 14 luglio 2017 dall'istituto “El Manar” di Tunisi – Tunisia, abilitante all'esercizio della professione di infermiere conseguito da parte ricorrente, citato per relationem nella motivazione del provvedimento n. prot. DGPROF0040771-P-26/07/2022; - del provvedimento (nota prot. DGPROF0041757-P-18/09/2020) di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/1990, all'accoglimento dell'istanza di riconoscimento avanzata da parte ricorrente, citato per relationem nella motivazione del provvedimento n. prot. DGPROF0056593-P-27/11/2020; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA EX ART. 30, COMMA 2, C.P.A. – delle Amministrazioni intimate a riconoscere a parte ricorrente il titolo abilitante per la professione di infermiere, rilasciato in data 14 luglio 2017 dall'istituto “El Manar” di Tunisi – Tunisia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere, eventualmente anche previo espletamento di una misura compensativa ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 207/2007, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dinieghi del riconoscimento in Italia del diploma tunisino abilitante all'esercizio della professione infermieristica, preceduti dalla comunicazione dei motivi ostativi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero della Salute del 26 luglio 2022, che ha confermato il precedente rigetto del 27 novembre 2020 della domanda di riconoscimento del diploma di laurea applicata in scienze infermieristiche, conseguito presso un istituto di Tunisi il 14 luglio 2017. Ha inoltre impugnato la comunicazione dei motivi ostativi del 18 settembre 2020. Ha chiesto l'annullamento degli atti e la condanna in forma specifica al riconoscimento del titolo ai fini dell'esercizio in Italia della professione, anche previo svolgimento di una misura compensativa; in subordine, ha chiesto il pagamento delle somme dovute, con interessi e rivalutazione. Il testo non riporta le censure di legittimità articolate contro i dinieghi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto irrituale la rinuncia depositata il 2 ottobre 2026, perché non notificata tempestivamente alla controparte. Ha tuttavia desunto da tale atto, quale comportamento univoco sopravvenuto, la carenza dell'interesse del ricorrente alla decisione, ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a. Ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, senza esaminare nel merito le censure contro i dinieghi. Spese compensate, in considerazione della minima attività processuale richiesta all'Amministrazione e della definizione in rito.
Norme richiamate
art. 84, comma 4, c.p.a.
anche in assenza delle formalità di cui ai commi precedenti il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa
La sopravvenuta carenza d'interesse può essere desunta dal giudice anche senza una rinuncia rituale, sulla base di fatti o atti univoci successivi al ricorso o del comportamento delle parti.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Per quanto sopra, il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
Il ricorso è dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto d'interesse alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Per quanto sopra, il ricorso va, quindi, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ex artt. 35, comma 1, lett. c), 84, comma 4, e 85, comma 9, c.p.a.
La disposizione è richiamata dal TAR quale base processuale per la definizione in rito del ricorso a seguito della sopravvenuta carenza d'interesse.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata tempestivamente alla controparte è irrituale, ma il giudice può comunque desumerne, quale atto o comportamento univoco sopravvenuto alla proposizione del ricorso, la carenza d'interesse alla decisione e dichiarare il ricorso improcedibile ai sensi dell'art. 84, comma 4, c.p.a.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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